Sentenza n. 28/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 26/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 661/2024 del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.03.2025, notificata il 12.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 26/2025 del Tribunale di Nuoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a percepire 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre agli interessi legali. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 12 marzo 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale, salvo il pagamento delle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato proposto dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudice del lavoro quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva e, nel caso esaminato, il ricorso per ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, secondo la sentenza, di ricorrere al pagamento in conto sospeso mediante gli specifici capitoli di bilancio qualora vi sia incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, ritualmente notificata all'Amministrazione, non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato e può essere autorizzato a utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione soccombente, non deve essere liquidato un compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →