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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41575/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello del Pubblico Ministero e confermato la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente censura la conferma dell'aggravante prevista dall'art. 80 ritenendo illegittimo il ragionamento del Tribunale, che avrebbe fondato la qualificazione aggravata non sul valore effettivamente rilevato del principio attivo (pari a kg 1,63, sotto soglia), ma su una prognosi basata sul quantitativo presumibile in caso di completa maturazione delle piante rinvenute, contravvenendo ai principi indicati dalle Sezioni Unite (Biondi e Polito).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto introduceva in sostanza una questione nuova non sollevata dinanzi al Tribunale dell'appello cautelare (il gravame di appello era limitato all'adeguatezza della misura e al pericolo di inquinamento probatorio, senza contestare l'aggravante contestata nel provvedimento originario). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa l'11 novembre 2025.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma richiamata come quadro normativo del reato di riferimento; la Corte non ha valutato nel merito la sussistenza della fattispecie perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivazione processuale

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    Aggravante contestata; la Corte non ha deciso sulla corretta interpretazione sostanziale dell'aggravante perché ha escluso l'esame per inammissibilità del ricorso per motivo nuovo

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite Biondi e Polito

    Sezioni Unite Biondi e Polito

    Il ricorrente invocava il criterio interpretativo affermato da tali pronunce (sul rapporto tra quantità effettiva e valutazioni prognostiche), ma la Corte ha ritenuto che tale questione non fosse stata dedotta nel grado di appello cautelare e quindi non fosse esaminabile in cassazione

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in merito alla comminazione di sanzioni per inammissibilità: la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione pecuniaria anche se non si può ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se esso solleva questioni nuove non dedotte nei gradi di merito funzionali al riesame; pertanto, le censure devono essere tempestivamente sollevate nei gradi precedenti.
  • Se in appello cautelare le parti limitano le ragioni dell'impugnazione a specifici profili (es. adeguatezza della misura cautelare o pericolo di inquinamento probatorio), non possono poi in cassazione introdurre nuove contestazioni di merito (es. sulla qualificazione aggravata) che non siano state oggetto dell'appello.
  • Una contestazione sulla qualificazione dell'aggravante fondata su valutazioni prognostiche (es. quantità presumibile a completa maturazione) deve essere sollevata e sviluppata già nel procedimento di merito o in appello, altrimenti rischia di non essere esaminata per inammissibilità processuale.
  • Il mancato esame del merito per ragioni di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende), anche quando non sia ravvisabile una colpa grave del ricorrente nella proposizione del ricorso.
  • Per impugnare efficacemente aggravanti collegate a quantità di stupefacente, è prudente documentare e dedurre chiaramente fin dal primo grado le argomentazioni sul metodo di calcolo del principio attivo e sulla rilevanza di misurazioni effettive rispetto a proiezioni prognostiche.

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