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Sentenza

Sentenza n. 1268/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento prot. n. 1063 del 15.05.2023 a firma del Responsabile del Procedimento dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” contenente diniego ex art. 142 co. 9 Dlgs n. 42/2004 al rilascio di autorizzazione paesaggistica in relazione alla pratica edilizia n. 272/2021 per la realizzazione di due immobili siti nel territorio di Salve – Marina di Torre Pali; -del provvedimento prot. n. 445 del 27.01.2023, a firma del Responsabile del Procedimento dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, reso ex art. 10 bis L. n. 241/1990; -nei limiti di interesse, della delibera di G.R. n. 2331 del 28.12.2017; -di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: -della nota prot. n. 2134 del 28.11.2022, a firma del RUP Paesaggio dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca; -del parere reso dalla Commissione Locale Paesaggio ella seduta del 21.09.2022; nonché, ove occorra, -della Scheda PAE0076 e della scheda PAE0135 nella parte in cui riporta le Prescrizioni per i “Territori Costieri” ; -di ogni altro elaborato del PPTR, limitatamente alla parte che assoggetta l’area della ricorrente al regime di inedificabilità assoluta.

Giustizia amministrativa202300793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di due appartamenti nel Comune di Salve, connesso al preavviso di rigetto e agli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego paesaggistico del 15 maggio 2023, il preavviso di rigetto e gli atti presupposti, contestando il mancato rilascio dell'autorizzazione per un progetto di due appartamenti su terreni inclusi in un piano di lottizzazione approvato nel 2009, la cui convenzione era stata sottoscritta il 16 gennaio 2016. Ha dedotto, in sintesi, erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza di istruttoria e motivazione, violazione dell'art. 106 delle NTA del PPTR e della disciplina transitoria, nonché violazione delle norme del PPTR e del d.lgs. 42/2004. Ha contestato la ritenuta decadenza del piano di lottizzazione, calcolata dalla data di approvazione anziché da quella della convenzione, e l'applicazione del regime del PPTR invece di quello transitorio del PUTT. Ha inoltre censurato la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione non ammissibile e l'omessa valutazione concreta dell'incidenza dell'opera sui valori paesaggistici, rilevando che solo una quota limitata del lotto e del volume progettato ricadrebbe nella zona costiera tutelata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego paesaggistico. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla durata del piano di lottizzazione: il termine decennale decorre dalla sottoscrizione della convenzione, avvenuta il 16 gennaio 2016, e non dall'approvazione del piano del 23 novembre 2009. Poiché il piano era ancora efficace al momento del diniego del 15 maggio 2023, l'istanza avrebbe dovuto essere esaminata secondo il regime transitorio del PUTT richiamato dall'art. 106 delle NTA del PPTR, e non secondo le norme del PPTR applicate dall'amministrazione. Ha accolto anche le censure istruttorie e motivazionali: in presenza di vincoli paesaggistici sovrapposti, il diniego doveva specificare il contrasto concreto del progetto con i valori tutelati, mentre l'amministrazione si era limitata a richiami astratti ai vincoli e alle norme, senza valutare l'effettivo pregiudizio, anche considerando che la ricaduta nella zona costiera risultava limitata. Le restanti censure sono state assorbite. Spese compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 106 NTA del PPTR

    stante la vigenza del piano di lottizzazione richiamato al momento dell’adozione del diniego paesaggistico gravato, la pratica del cui diniego trattasi avrebbe dovuto essere esaminata, non già, alla luce delle norme del PPTR richiamate dall’Amministrazione, ma ai sensi del regime previsto dal PUTT in aderenza alla disciplina transitoria di cui all’art. 106 delle NTA del PPTR.

    La disciplina transitoria dell'art. 106 imponeva di esaminare la pratica secondo il PUTT, poiché il piano di lottizzazione era ancora efficace al momento del diniego.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, poi, con provvedimento prot. n. 1063 del 15.05.2023, nel richiamare sostanzialmente i rilievo sollevati in sede di preavviso, ha adottato il diniego dell’autorizzazione paesaggistica.

    La disposizione individua il procedimento autorizzatorio paesaggistico nell'ambito del quale è stato adottato il diniego impugnato; la decisione ne annulla l'esito per l'erronea disciplina urbanistico-paesaggistica applicata e per l'insufficienza della valutazione concreta.

  • art. 45, comma 2, NTA del PPTR

    Nella specie, invece, il diniego gravato, al di là del richiamo ai vincoli e alla norma di tutela paesaggistica insistente nella zona di interesse, non esplicita le ragioni per le quali il progetto presentato dal ricorrente sarebbe in contrasto con i valori paesaggistici richiamati.

    Il richiamo alla non ammissibilità dell'intervento prevista dalla disciplina del PPTR non è sufficiente, da solo, a motivare il diniego: occorreva esplicitare il contrasto concreto del progetto con i valori paesaggistici tutelati.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    Nella specie, invece, il diniego gravato, al di là del richiamo ai vincoli e alla norma di tutela paesaggistica insistente nella zona di interesse, non esplicita le ragioni per le quali il progetto presentato dal ricorrente sarebbe in contrasto con i valori paesaggistici richiamati.

    La presenza del vincolo paesaggistico non esonera l'amministrazione dall'indicare in modo concreto le ragioni per cui il progetto pregiudicherebbe i valori oggetto di tutela.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha comunicato al ricorrente il preavviso di diniego sulla base, in sintesi, dei seguenti assunti motivazionali

    Il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale che ha anticipato le ragioni poi sostanzialmente riprese nel diniego; la decisione non ravvisa su tale norma una distinta ratio decisoria.

Massime di principio

  • Il termine decennale di efficacia di un piano di lottizzazione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, non dalla data di approvazione del piano.
  • Quando un piano di lottizzazione è ancora efficace al momento della decisione sull'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione deve applicare la disciplina transitoria pertinente prevista dalle NTA del piano paesaggistico e non può prescindere dalla vigenza del piano attuativo.
  • In presenza di vincoli paesaggistici sovrapposti, il diniego di autorizzazione deve indicare specificamente in che modo il progetto contrasta con i valori paesaggistici tutelati; il mero richiamo ai vincoli e alle disposizioni normative non soddisfa l'obbligo di una valutazione concreta.
  • La valutazione paesaggistica deve misurarsi con le caratteristiche effettive del progetto e con la concreta porzione dell'intervento ricadente nell'area tutelata, non potendo fondarsi su una valutazione astratta dell'intervento complessivo.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPiani attuativi e lottizzazioni
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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