Cassazione Penale, Sentenza n. 22617/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta preferenziale in qualità di liquidatore della società LEVANTE s.p.a.; censura principale sull'interpretazione dell'art. 111 legge fallimentare in tema di prededuzione (sostenendo che il credito per l'attività svolta, anteriore o posteriore alla domanda di concordato, debba essere considerato prededucibile se funzionale alla procedura, con richiamo alla pronuncia Sez. U. n.42093/2021). Contestazione anche della sussistenza dell'elemento psicologico (mancata consapevolezza della natura del credito autoliquidato) e prospettazione di questione di incostituzionalità dell'art.111 I.fall. per violazione dell'art.3 Cost. Sono inoltre indicati gli importi contestati: euro 35.000,00 retribuiti al ricorrente e euro 17.803,00 per accessori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. Ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici del merito secondo cui: l'attività del liquidatore non si identifica con la sola presentazione della domanda di concordato, la prededucibilità del compenso trova discriminante nel momento di presentazione della domanda di concordato e i pagamenti autoliquidati prima della presentazione sono suscettibili di sottrarre somme alla massa fallimentare configurando bancarotta preferenziale. Le Sezioni Unite citate non trovano applicazione nel caso concreto perché mancava l'ammissione del concordato; inoltre giurisprudenza di legittimità recente (Sez.1 civ., n.36465/2022) conferma la particolarità della posizione del liquidatore. Quanto all'elemento psicologico, la Corte ha ritenuto che l'ignoranza della qualificazione normativa del credito non esclude la responsabilità penale (principio "ignorantia legis non excusat") e che gli elementi soggettivi del reato erano provati. La questione costituzionale è stata ritenuta generica e irrilevante. Il ricorrente è stato anche condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 111 legge fallimentare (R.D. 267/1942), comma 2
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge: tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.1
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la prededuzione è collegata alla funzionalità della prestazione rispetto alla procedura concorsuale, ma nel caso del liquidatore la prededucibilità del compenso è circoscritta alla parte del compenso maturata a partire dalla presentazione della domanda di concordato; pagamenti autoliquidati prima di tale momento non sono prededucibili e possono costituire condotta preferenziale.
art. 161 legge fallimentare
Richiamata nella dottrina giurisprudenziale citata (Sez. U. n.42093/2021) in relazione alla presentazione della domanda di concordato; la decisione ha rilevato che l'effetto prededucibile richiede l'ammissione al concordato (art.163) e non può essere automaticamente esteso in assenza di tale ammissione.
art. 163 legge fallimentare
Richiamata come condizione per l'effettiva operatività della prededuzione: la prestazione del professionista può essere considerata prededucibile solo se il concordato è stato ammesso, secondo le Sezioni Unite citate.
art. 33 legge fallimentare
Citata come riferimento alla relazione dei curatori che aveva registrato i pagamenti al ricorrente; la Corte osserva che l'assenza di rilievi nella relazione dei curatori non esclude la rilevanza penale dei pagamenti autoliquidati.
Sez. U., n. 42093 del 31/12/2021 (giurisprudenza)
Le Sezioni Unite hanno affermato che il credito del professionista incaricato dal debitore per il concordato può essere prededucibile anche se la prestazione è anteriore alla domanda, se funzionale e se il concordato è stato ammesso. La Corte di Cassazione però ha ritenuto la pronuncia non applicabile al caso concreto perché qui mancava l'ammissione del concordato.
Sez.1 civ., n. 36465 del 13/12/2022 (giurisprudenza)
Questa giurisprudenza è stata richiamata per il principio che la presentazione della domanda di concordato da parte del liquidatore non è di per sé attività che genera un credito prededucibile, poiché il liquidatore si identifica funzionalmente con l'ente e non è un terzo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000,00.
art. 3 Costituzione
Ricordata nella prospettata questione di legittimità costituzionale per presunta disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto la questione generica e irrilevante, senza incidere sul giudizio di responsabilità penale del ricorrente.
Massime di principio
- La prededuzione ai sensi dell'art.111 I.fall. premia i crediti funzionali alla procedura concordataria, ma la loro operatività concreta dipende anche dall'ammissione del concordato: senza ammissione la prededuzione non trova piena applicazione.
- La posizione del liquidatore è distinta da quella di un professionista esterno: il liquidatore è funzionalmente 'incorporato' nell'ente e, in linea con la giurisprudenza, la mera presentazione della domanda di concordato da parte del liquidatore non costituisce automaticamente credito prededucibile.
- I pagamenti autoliquidati dal liquidatore prima della presentazione della domanda di concordato possono essere considerati preordinati alla sottrazione di somme alla massa e qualificarsi come bancarotta preferenziale; pertanto è rischioso per il liquidatore disporre compensi autoattribuiti prima di chiara e documentata ammissione della procedura.
- La valutazione della prededucibilità delle prestazioni anteriori alla domanda richiede un giudizio 'ex ante' sulla funzionalità della prestazione alla conservazione o incremento del valore aziendale; tale giudizio spetta al giudice del merito e necessita di adeguata prova e documentazione.
- L'elemento soggettivo del reato (colpevolezza) va valutato rispetto alla condotta penalmente rilevante: l'ignoranza della qualificazione normativa del credito non costituisce di per sé esimente (ignorantia legis non excusat).
- Le questioni costituzionali devono essere prospettate con specificità e dimostrazione di pregiudizio concreto; l'eccezione generica di disparità di trattamento non è sufficiente a mutare l'esito del giudizio penale.
- Linee pratiche di compliance: evitare autoliquidazioni di compensi senza preventiva e trasparente approvazione, documentare la funzione delle prestazioni rispetto alla procedura concorsuale, ottenere formale ammissione del concordato quando possibile e, se necessario, chiedere autorizzazioni o pareri giurisdizionali prima di dotarsi di crediti prededucibili.
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