Sentenza del 10/01/2020 n. 94 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - Erogazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche - Limiti di legge - Rispetto - Legge "Pescante" - Deducibilità - Consegue - Necessità di provare l'inerenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Tre avvisi di accertamento per gli anni 2010-2012 (IRES, IRAP, IVA) contestavano: 1) la deducibilità di costi per un contratto di noleggio di beni mobili e servizi contabili, per un corrispettivo annuo di euro 120.000 ritenuto sproporzionato rispetto al valore delle attrezzature; 2) la deducibilità di spese pubblicitarie/sponsorizzazioni ritenute indimostrate, eccessive e non inerenti all'attività commerciale.
La decisione
La CTP di primo grado aveva accolto il ricorso sul noleggio e respinto quello sulle sponsorizzazioni. In appello la CTR ha accolto l'appello principale del contribuente (ha ritenuto deducibili le spese pubblicitarie/sponsorizzazioni) e ha respinto l'appello incidentale dell'Ufficio (confermando la deducibilità delle spese di noleggio). Gli atti impugnati sono stati integralmente annullati e l'Agenzia delle Entrate condannata a rifondere le spese di lite per complessivi euro 11.000 (oltre IVA, CPA e rimborso spese).
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2003, n. 289 - art. 90, comma 8 (cd. legge Pescante)
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a euro 200.000 (...) spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74 comma 2 (ora 108) TUIR"
La norma qualifica ex lege le erogazioni a favore di ASD come spese di pubblicità e presuppone la loro deducibilità fino al limite quantitativo previsto; la presunzione comprende anche l'inerenza, quindi l'Ufficio non può contestarne la deducibilità entro tale soglia.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 108 (ex art. 74 comma 2)
Riferimento normativo che qualifica le sponsorizzazioni come spese pubblicitarie; la giurisprudenza interpreta l'art.90(8) alla luce di tale disposizione riconoscendo la presunzione di natura pubblicitaria e di inerenza fino al limite previsto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 32
Richiamata per il deposito di memorie e documentazione in sede processuale; norme processuali tributarie sul procedimento davanti alle Commissioni tributarie.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 15
Richiamato (unitamente all'art. 91 c.p.c.) in relazione alle regole sulle spese di lite e alla loro liquidazione in favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- Le erogazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche rientranti nell'alveo dell'art. 90, comma 8 L. 289/2002 e nei limiti quantitativi previsti si presumono spese pubblicitarie e inerenti: entro quella soglia l'Ufficio non può disconoscerne la deducibilità con un giudizio di inerenza.
- Per ottenere la tutela, il contribuente deve documentare la dazione (contratti, fatture, pagamenti) e la controprestazione effettivamente resa dal beneficiario (es. materiale fotografico, presenza di striscioni, attività promozionali); tale documentazione è sufficiente a far valere la presunzione legale.
- Se l'importo eccede i limiti previsti dalla legge Pescante, cade la presunzione assoluta e l'onere della prova sulla congruità e inerenza della spesa resta in capo al contribuente, mentre l'Ufficio può contestare la deducibilità.
- Nelle valutazioni sui contratti di noleggio o prestazioni tra parti correlate, conta la sostanza economica: vanno considerati i servizi reali forniti (es. personale, attività contabile) e la congruità rispetto al fatturato; vincoli familiari o rapporti personali non bastano di per sé a dimostrare simulazione o inesistenza della prestazione.
- L'Ufficio deve fornire elementi probatori specifici per dimostrare l'inerenza mancante o la simulazione di prestazioni; in mancanza di tali elementi, prevale la documentazione contabile e probatoria prodotta dal contribuente.
- È buona pratica per il contribuente conservare e produrre contratti dettagliati, prove di esecuzione della controprestazione (foto, programmi di eventi, elenchi contatti), ricevute di pagamento e ogni elemento che dimostri il ritorno commerciale o la reale esecuzione della prestazione.
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