Sentenza n. 5315/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento 1) del decreto ministeriale -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data -OMISSIS- - Prefettura -OMISSIS- prot. ingresso del -OMISSIS-, numero -OMISSIS- - classifica -OMISSIS- - prot. uscita del -OMISSIS-, numero -OMISSIS- classifica -OMISSIS-, fasc. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale l'istanza presentata in data -OMISSIS- tendente a ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera F), legge 05.02.1992, n. 91, è stata rigettata. 2) della suddetta nota Prefettura -OMISSIS- prot. ingresso del -OMISSIS-, numero -OMISSIS- - classifica -OMISSIS- - prot. uscita del -OMISSIS-, numero -OMISSIS- classifica -OMISSIS-, fasc. n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-; 3) ove occorra, della nota ministeriale inserita in cives in data 07.12.2021 di preavviso del diniego; 4) di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato sui precedenti penali e sulle segnalazioni a carico del coniuge convivente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., difetto assoluto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifeste, ingiustizia manifesta ed erronea applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. In particolare, il diniego era motivato esclusivamente mediante il richiamo a una sentenza penale e ad alcune segnalazioni a carico del marito della richiedente, senza una valutazione concreta della personalità della ricorrente, del suo personale grado di integrazione sociale e della possibile effettiva trasmissione, nella sua sfera, del disvalore delle condotte del coniuge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego, ritenendo illegittima la motivazione per carenza di istruttoria e di valutazione individualizzata. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa qualificata e richiede una valutazione prognostica dell'inserimento dello straniero nella comunità nazionale, del rispetto delle regole di convivenza e dell'assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tale discrezionalità è sindacabile quanto alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti, alla logicità e ragionevolezza della motivazione e alla coerenza dei fatti considerati con la finalità del potere. Il giudice ha ritenuto che i precedenti e le segnalazioni riguardanti il coniuge non potessero fondare automaticamente il diniego nei confronti della ricorrente: l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare in concreto se tali fatti fossero idonei a trasmettere il loro disvalore oltre la sfera personale del condannato e a mettere in discussione gli elementi favorevoli relativi al personale inserimento della richiedente. Il provvedimento, limitandosi a desumere l'inaffidabilità della ricorrente dalla posizione del convivente e senza considerare gli sviluppi processuali dei fatti contestati, è stato ritenuto privo di adeguata motivazione individualizzata. L'istanza di patrocinio a spese dello Stato è stata respinta per la mancata dichiarazione prevista dall'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 in relazione ai redditi prodotti all'estero. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che deve accertare il complessivo inserimento dello straniero nella comunità nazionale e la sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali dell'ordinamento.
artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impongono il rispetto dei principi dell'azione amministrativa e l'obbligo di motivare il provvedimento, mediante una valutazione istruttoria e motivazionale adeguata alla posizione individuale dell'istante.
art. 97 Costituzione
È richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
La mancata produzione della certificazione consolare richiesta impedisce l'accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione, fondato su una valutazione prognostica dell'integrazione stabile del richiedente nella comunità nazionale, del rispetto delle regole di convivenza e dell'assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità esercitata in materia di cittadinanza comprende la verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità e ragionevolezza della motivazione e della coerenza tra i fatti valorizzati e la finalità del potere.
- I precedenti penali o le segnalazioni a carico del coniuge o del convivente del richiedente non possono determinare automaticamente il diniego della cittadinanza: l'Amministrazione deve valutare in concreto la posizione personale dell'istante e verificare se il disvalore delle condotte del congiunto sia effettivamente idoneo a riflettersi sulla sua affidabilità e sul suo inserimento nella comunità nazionale.
- Il diniego di cittadinanza fondato su fatti riferibili a un congiunto è illegittimo se non esplicita, con motivazione individualizzata, le ragioni per cui tali fatti incidono sulla posizione del richiedente e prevalgono sugli elementi documentati di corretto inserimento sociale.
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