Cassazione Penale, Sentenza n. 12180/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Parrinello impugna la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il delitto di danneggiamento (esplosione di un colpo di pistola contro serranda e porta finestra dell'immobile di Rallo Melchiorra, 14 aprile 2015). I motivi di ricorso in Cassazione sono: 1) applicazione della riforma (decreto legislativo n. 7/2016) che avrebbe reso non punibile il "danneggiamento semplice" e la mancata applicazione della norma ai procedimenti pendenti; 2) vizio di contestazione perché la fattispecie aggravata non sarebbe stata indicata nel capo di imputazione (violazione artt. 517 e 522 c.p.p.); 3) mancanza di motivazione sulla sussistenza del dolo (art. 42 c.p.); 4) vizio di motivazione nel trattamento sanzionatorio e mancanza di spiegazione sui criteri di determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.); 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la presunta volontà risarcitoria dell'imputato. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento perché "il fatto non sussiste"; la difesa ha anche chiesto di dichiarare intervenuta la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestata infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto l'eccezione non dedotta in appello e comunque infondata, osservando che i giudici di merito hanno tenuto conto della riforma del 2016 e della nuova formulazione dell'art. 635 c.p.; sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e ha spiegato che il bene danneggiato rientrava nella fattispecie prevista dall'art. 635 (richiamo all'art. 625 n.7) e che non sussiste discrasia tra capo di imputazione e qualificazione giuridica; sul terzo motivo la Corte ha richiamato la perizia balistica che ha dimostrato la traiettoria diretta contro il bene, idonea a dimostrare il dolo; sul quarto motivo ha ritenuto congrua la pena (10 mesi di reclusione) determinata nell'ambito della cornice edittale e proporzionata alla gravità della condotta; sul quinto motivo ha affermato che non emergono atti concreti dell'imputato idonei a dimostrare una volontà effettiva di risarcire, perciò il diniego delle attenuanti generiche è motivato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. L'inammissibilità impedisce di esaminare eventuali cause estintive sopravvenute dopo la sentenza di appello.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 7 del 2016
decreto legislativo n. 7 del 2016
La Corte osserva che la riforma è intervenuta durante il processo di primo grado; tuttavia i giudici di merito hanno tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 635 c.p., per cui la censura sull'applicazione della norma ai procedimenti pendenti è infondata o non tempestivamente dedotta in appello
art. 635 cod. pen. (danneggiamento)
La fattispecie è stata ritenuta applicabile al caso concreto; dopo la riforma l'esposizione del bene alla pubblica fede è elemento della condotta e non circostanza aggravante separata
art. 625 n. 7 cod. pen. (richiamo interpretativo)
Il richiamo a tale norma è utilizzato per ricondurre alla rilevanza penale i beni esposti alla pubblica fede per necessità, confermando che la persiana/serranda danneggiata rientra nella fattispecie
artt. 517 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione alla contestazione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione, osservando che il capo di imputazione descriveva adeguatamente il fatto e la qualità del bene
art. 42 cod. pen. (elemento soggettivo)
La Corte ha ritenuto che la perizia balistica chiarisca l'elemento psicologico: la traiettoria diretta contro il bene dimostra la coscienza e volontà di danneggiare, quindi il dolo
artt. 132 e 133 cod. pen. (pena e criteri di individualizzazione)
La Corte ha ritenuto adeguata e congrua la pena inflitta (10 mesi) all'interno della cornice edittale vigente al momento del fatto, motivando in base alla gravità della condotta
art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
articolo 606 comma tre cod. proc.pen.
Applicato per dichiarare inammissibile il primo motivo che non era stato dedotto in appello; principio secondo cui censure non dedotte in grado precedente possono essere inammissibili in Cassazione
Massime di principio
- Le modifiche legislative sopravvenute vanno tempestivamente dedotte nei gradi di impugnazione: non sollevare una questione già nel gravame può rendere la censura inammissibile in Cassazione
- La riclassificazione di elementi come 'esposizione a pubblica fede' da aggravante a elemento della fattispecie implica che il capo di imputazione possa legittimamente indicare il solo articolo sostanziale purché la descrizione fattuale evidenzi la qualità del bene
- Le censure generiche che non affrontano la motivazione della sentenza sono generalmente inammissibili o destinate a fallire
- La prova dell'elemento soggettivo (dolo) può essere desunta da elementi tecnici e perizie (es. balistica) che dimostrano la direzionalità dell'azione: non è necessario provare il movente
- La determinazione della pena deve restare nella cornice edittale vigente al momento del fatto e la Corte valuterà congruità e motivazione in base alla gravità della condotta e agli elementi emergenti dagli atti
- La mera dichiarazione di disponibilità a risarcire non sostituisce atti concreti di riparazione o comportamenti idonei a convincere il giudice della genuinità della volontà risarcitoria ai fini delle attenuanti generiche
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