Cassazione Penale, Sentenza n. 30022/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e per la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che in appello era stata chiesta l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in relazione alla contravvenzione, mentre la Corte di appello avrebbe escluso tale causa in relazione al reato di resistenza, ossia per un fatto diverso; inoltre ha censurato la considerazione dell'abitualità della condotta, ritenuta desunta da plurimi e specifici precedenti penali, senza indicare a quali voci del casellario si riferisse il giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo di appello era generico e non spiegava concretamente le ragioni per le quali la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. avrebbe dovuto essere riconosciuta, né ha confutato specificamente la valutazione della Corte d'appello circa l'abitualità nel delinquere. La Suprema Corte ha confermato che la Corte di appello aveva escluso l'applicazione di art. 131-bis c.p. in ogni caso, avendo rilevato l'abitualità dai precedenti dell'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata oggetto della deduzione difensiva; la Corte d'appello ha escluso la sua applicazione ritenendo che l'imputato fosse abituale nel delinquere in base ai precedenti, e la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso perché il motivo di appello non aveva contestato specificamente tale valutazione.
art. 651 cod. pen.
Si tratta della contravvenzione per la quale il difensore aveva invocato la causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte d'appello non ha riconosciuto il beneficio, e la Cassazione ha giudicato inammissibile la censura perché generica e priva di concreto confronto con la motivazione impugnata.
reato di resistenza a pubblico ufficiale
Il reato principale per cui l'imputato è stato condannato; la Corte d'appello ha confermato la condanna e ha motivato l'esclusione della non punibilità anche in relazione a tale reato, ritenendo l'abitualità nel delinquere, valutazione non efficacemente contestata in cassazione.
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione generico e privo di specifiche argomentazioni concrete è, di per sé, largamente inammissibile in sede di legittimità.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario spiegare puntualmente perché il fatto sia non abituale e di rilevata minima offensività; semplici affermazioni astratte non sono sufficienti.
- La ricorrenza di precedenti penali specifici può legittimamente condurre il giudice ad escludere la non punibilità per particolare tenuità ritenendo sussistente abitualità nel delinquere.
- Chi impugna deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; la mancanza di tale confronto espone al rigetto per inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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