Ordinanza n. 2472/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del giudizio di inidoneità emesso con nota del 03.02.2026, prot. n. -OMISSIS- SEL Codice Concorso CAR25 (comunicata in pari data alla ricorrente), del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con la quale la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, comunicava alla ricorrente la sua inidoneità a prestare servizio in qualità di carabiniere e, per l'effetto, ha disposto la sua esclusione del concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso (All. 1 Provvedimento di esclusione); 2) del verbale del 03.02.2026, prot. n. -OMISSIS- SEL Cod. Concorso CAR25, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con il quale la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ha espresso il giudizio definitivo di inidoneità della ricorrente a prestare servizio in qualità di carabiniere (All. 2 Verbale di Esclusione della Commissione); 3) della scheda di valutazione attitudinale -OMISSIS- del 03.02.2026 redatta dall'Ufficiale Perito Selettore, Cap. -OMISSIS-, all'esito dell'intervista attitudinale cui è stato sottoposta la ricorrente; 4) della relazione tecnica prot. n. -OMISSIS- SEL, redatta dall'Ufficiale Psicologo, Ten. -OMISSIS-, all'esito della somministrazione alla ricorrente del teste della Figura Umana M e F e del questionario c.d. `MMPI-2' nonché del questionario informativo (All. 3 Relazione tecnica con mmpi2 e scheda); 5) degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità (All. 4 Documenti e verbali della Commissione); 6) delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, di cui all'allegato `A e B' allegato al medesimo bando pubblicato sul sito internet www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in esame (All. 5 allegato “A” delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali); 7) ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”; 8) del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale e successive modifiche ovvero anche del decreto di modifica bando ed aumento posti (All. 6 Bando di Concorso); 9) delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (All. 7 norme tecniche accertamenti psicofisici 4.918); 10) delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente (All. 8 Graduatorie definitive); 11) delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento; 12) della Determinazione del Centro Nazionale di Selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con la quale è stata designata la commissione attitudinale; 13) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e in subordine, per il risarcimento del danno; 14) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale ivi comprese le stesse graduatorie come già approvate ovvero ogni altro provvedimento allo stato sconosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale, il verbale della commissione, la scheda di valutazione, la relazione tecnica relativa ai test psicologici e gli ulteriori atti della procedura concorsuale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea e, in subordine, il risarcimento del danno. Il TAR ha rilevato che il ricorso non specifica per quale aliquota di posti la candidata concorresse: se per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata, rispetto ai quali la graduatoria risultava già formata e allegata, oppure per i posti riservati ai cittadini italiani. Tale omissione impedisce di valutare compiutamente la situazione processuale, inclusa l'eventuale necessità di impugnare la graduatoria e di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, ordinandole di depositare entro il 10 maggio 2025 un'informativa precisando l'aliquota concorsuale per la quale ha partecipato e chiarendo se sia stata pubblicata anche la graduatoria relativa ai posti riservati ai cittadini italiani. Il Collegio ha precisato che, qualora tale graduatoria sia stata pubblicata, la ricorrente dovrà impugnarla tempestivamente nel termine di rito decorrente dalla pubblicazione, notificando il ricorso ad almeno un controinteressato. È stata fissata la prosecuzione della camera di consiglio al 3 giugno 2026. L'ordinanza ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale, senza che il TAR proceda in questa fase alla relativa decisione.
artt. 703, 706 e 707 d.lgs. n. 66/2010
Richiamati dal bando per individuare la riserva di posti destinata ai cittadini italiani nella procedura concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro l'esclusione da una procedura concorsuale non chiarisce l'aliquota o la categoria di posti per la quale il candidato ha partecipato, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire tale informazione prima di esaminare la domanda cautelare e il merito.
- Se, al momento della decisione, è stata pubblicata la graduatoria concorsuale rilevante per la posizione del ricorrente, l'impugnazione deve essere proposta tempestivamente nel termine di rito decorrente dalla pubblicazione e deve essere notificata ad almeno un controinteressato individuabile nella graduatoria.
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