Sentenza n. 1454/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento a) della Determinazione del Direttore Opere Pubbliche di SCR Piemonte s.p.a. n. 403 del 15/12/2025 recante ad oggetto: «Affidamento dei lavori relativi all’intervento di “Rifunzionalizzazione aree accoglienza e didattiche” del Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) di Torino - CUP J12F25000040001 CIG B89EDD05E3 (gara 14-OOPP-2025). Procedura aperta ai sensi degli artt. 70 e 71 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Aggiudicazione - VIVIANI IMPIANTI S.r.l. € 2.258.909,31 IVA esclusa. Approvazione nuovo quadro economico», cha ha disposto l’approvazione dei verbali di gara e la conseguente aggiudicazione della gara in favore di Viviani Impianti s.r.l.; b) della nota prot. scrpspa.REGISTRO UFFICIALE.U.0013931 del 15/12/2025, se ed in quanto avente contenuto provvedimentale, recante: «Affidamento dei lavori relativi all’intervento di “Rifunzionalizzazione aree accoglienza e didattiche” del Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) di Torino - CUP J12F25000040001 CIG B89EDD05E3 (gara 14-OOPP-2025). Comunicazione aggiudicazione ex art. 90 comma 1, lett. c), D.lgs. 36/2023 e s.m.i.» contenente la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata; c) del verbale della prima seduta di gara del 07/11/2025 nella parte in cui il Seggio di gara: «rileva che risultano primi in graduatoria i concorrenti VIVIANI IMPIANTI SRL e Fiammengo Federico srl avendo offerto il medesimo ribasso percentuale pari al 17,98 %” e, richiamato il contenuto del paragrafo 18 del Disciplinare di gara, ”procede a comunicare l’esito della seduta a tutti i concorrenti tramite comunicazione sulla Piattaforma SINTEL e a fissare al giorno 12 novembre ore 14:30 la seduta pubblica dedicata al sorteggio, dandone debita informazione tramite Avviso caricato nella sezione documentazione di gara all’interno della Piattaforma SINTEL con l’indicazione del link per il collegamento telematico» d) del verbale della seconda seduta di gara riferito al sorteggio effettuato il 12/11/2025 nonché l’esito del sorteggio; e) del verbale della quarta seduta di gara contenente proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata del 20/11/2025; f) della Determinazione del Direttore Opere Pubbliche n. 330 del 13/10/2025, limitatamente alla parte in cui, in violazione dell’art. 93, ultimo comma D.Lgs. 36/2023 contiene la nomina del seggio di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; g) del Disciplinare di gara limitatamente: - al paragrafo 18, nella parte in cui, in violazione dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, si prevede: «In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio pubblico, al quale si provvederà in apposita seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo per addivenire alla proposta di aggiudicazione»; - al paragrafo 19, limitatamente alla parte in cui si legge: «Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro» ove ciò debba essere interpretato quale divieto di presentazione di offerte migliorative ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924; - alle “avvertenze” poste in calce al paragrafo 13 laddove si legge che: «Non è possibile presentare offerte modificative o integrative dell’offerta già presentata, fatta eccezione per i casi di cui all’art. 101, comma 4, del Codice» ove ciò debba essere interpretato quale divieto di presentazione di offerte migliorative ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924; h) del bando di gara, ove riprenda le norme contenute nel disciplinare di gara, per quanto lesive; i) della nota prot. scrp.scrpspa.REGISTRO UFFICIALE.U.0012794 del 17/11/2025 a mezzo della quale SCR spa ha rigettato la richiesta della ricorrente del 13/11/2025 di annullamento delle operazioni di sorteggio in autotutela; j) di ogni atto ad essi presupposto, antecedente o susseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché non conosciuto, rispetto al quale si fa espressa riserva di motivi aggiunti; Nonché per la declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 122 c.p.a., del contratto di appalto che dovesse essere stato medio tempore stipulato fra l’Amministrazione e la odierna controinteressata e contestuale declaratoria dell’obbligo della resistente di conformarsi alla sentenza mediante rinnovo della gara a partire dalla prima seduta del seggio di gara e con esperimento del sub-procedimento di offerta migliorativa ex art. 77, RD 827/1924; Nonché per la condanna della resistente, nell’ipotesi di mancata dichiarazione dell’inefficacia del contratto di appalto che dovesse essere stato medio tempore stipulato fra l’Amministrazione e la odierna controinteressata, al risarcimento danni ai sensi dell’art. 124 c.p.a. quantificato in €. 45.000,00 o nella più giusta somma da determinarsi nel corso del giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione di una procedura aperta per lavori di rifunzionalizzazione del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, preceduta da sorteggio tra due offerte con identico ribasso
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi al primo posto ex aequo con la controinteressata avendo entrambe offerto un ribasso del 17,98%, ha impugnato l’aggiudicazione, gli atti di gara, il sorteggio e il disciplinare, chiedendo anche l’inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento del danno. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 77 del r.d. n. 827/1924, sostenendo che, in caso di offerte uguali, la stazione appaltante avrebbe dovuto esperire preliminarmente una licitazione migliorativa e ricorrere al sorteggio solo in caso di esito negativo; ha inoltre invocato l’eterointegrazione della lex specialis ai sensi dell’art. 1339 c.c. Con il secondo motivo ha contestato le modalità concrete di effettuazione del sorteggio, ritenendole non trasparenti e non imparziali. Con il terzo motivo ha censurato la nomina del seggio di gara, avvenuta prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023. Le parti resistenti hanno eccepito l’acquiescenza al sorteggio, l’inapplicabilità dell’art. 77 del r.d. n. 827/1924 per effetto della disciplina sopravvenuta del Codice dei contratti pubblici e la genericità delle ulteriori censure.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per le procedure sottosoglia da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, l’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023 e l’Allegato II.2 disciplinano specificamente il caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, prevedendo il sorteggio quale modalità di individuazione del vincitore. Poiché il disciplinare richiamava espressamente il Metodo A dell’Allegato II.2 e prevedeva il sorteggio pubblico, tale disciplina speciale prevale sull’art. 77 del r.d. n. 827/1924, senza spazio per l’eterointegrazione della lex specialis mediante la previa licitazione migliorativa. Il Collegio ha inoltre affermato che, fino all’emanazione degli eventuali regolamenti di delegificazione, gli allegati al Codice dei contratti pubblici hanno rango primario e costituiscono, insieme alle disposizioni codicistiche, un corpus normativo unitario. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e congetturale: la ricorrente non aveva indicato né provato in che modo la concreta metodologia di sorteggio avesse favorito l’aggiudicataria o violato la trasparenza. La scelta delle modalità operative del sorteggio rientrava nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per travisamento, manifesta illogicità o arbitrarietà, non dedotti in concreto. Il terzo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile: la ricorrente si era limitata a contestare la nomina anticipata del seggio senza dimostrare che ciò avesse inciso sull’attività valutativa o arrecato uno specifico pregiudizio. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 77 r.d. n. 827/1924
Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all’asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli [...]. Ove nessuno [...] voglia migliorare l’offerta [...] la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario.
La norma, secondo l’orientamento tradizionale, impone una previa licitazione migliorativa e consente il sorteggio solo in caso di esito negativo; tuttavia il TAR ritiene che non sia applicabile alle procedure disciplinate dall’art. 54 e dall’Allegato II.2 del d.lgs. n. 36/2023.
art. 54 d.lgs. n. 36/2023
Le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2.
La disposizione attribuisce all’Allegato II.2 una copertura normativa primaria e impone, nelle procedure sottosoglia aggiudicate con il criterio del minor prezzo, l’utilizzo di uno dei metodi ivi descritti.
Allegato II.2 d.lgs. n. 36/2023
In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.
La previsione speciale disciplina direttamente il pareggio tra offerte di maggior ribasso e consente il sorteggio senza previa licitazione migliorativa.
art. 50, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
Individua il criterio del minor prezzo utilizzabile nelle procedure richiamate dalla decisione.
art. 14, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 36/2023
Rileva per la qualificazione della procedura come appalto di lavori sottosoglia.
art. 1339 c.c.
La ricorrente ne ha invocato il meccanismo di eterointegrazione della lex specialis, ma il TAR lo ha escluso per la prevalenza della disciplina speciale codicistica.
art. 93 d.lgs. n. 36/2023
Invocato per contestare la nomina del seggio prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata dimostrazione di uno specifico pregiudizio.
art. 122 c.p.a.
Indicato quale fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, non esaminata favorevolmente per il rigetto del ricorso.
art. 124 c.p.a.
Indicato quale fondamento della domanda risarcitoria subordinata, non accolta in conseguenza del rigetto dell’impugnazione.
art. 226-bis d.lgs. n. 36/2023
La possibilità di sostituire taluni allegati con regolamenti di delegificazione non modifica, fino a tale eventuale sostituzione, il rango primario degli allegati.
art. 17, comma 3, l. n. 400/1988
Richiamato in relazione ai regolamenti ministeriali di delegificazione previsti dall’art. 226-bis del d.lgs. n. 36/2023.
art. 97 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale delle esigenze di celerità, prevedibilità ed efficienza perseguite dalla disciplina speciale dell’Allegato II.2.
Massime di principio
- Nelle procedure di affidamento di lavori o servizi sottosoglia aggiudicate con il criterio del minor prezzo, la disciplina dell’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato II.2 prevale, in quanto speciale, sull’art. 77 del r.d. n. 827/1924; in caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso può quindi essere previsto direttamente il sorteggio, senza previa licitazione migliorativa.
- Fino all’emanazione degli eventuali regolamenti di delegificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, gli allegati al d.lgs. n. 36/2023, approvati contestualmente al Codice e richiamati da disposizioni primarie, hanno rango primario e costituiscono con il Codice un corpus normativo unitario.
- La contestazione delle modalità concrete di un sorteggio di gara è ammissibile solo se il concorrente indica specifici elementi dai quali risultino travisamento dei fatti, manifesta illogicità, arbitrarietà o concreta lesione della trasparenza e dell’imparzialità; non è sufficiente prospettare astrattamente modalità alternative ritenute più affidabili.
- La contestazione della composizione o della nomina dell’organo di gara deve essere accompagnata dall’allegazione di un concreto riflesso sull’attività valutativa o di uno specifico pregiudizio per il concorrente; in mancanza, la censura si risolve in un’inammissibile richiesta di controllo astratto sulla legittimità dell’azione amministrativa.
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