Sentenza n. 804/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di valutazione dell'anno scolastico 2021/2022, a firma del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS-, relativo all'alunno -OMISSIS-, frequentante la classe 3^ della scuola primaria, del 03.06.2022, con il quale l'alunno non veniva ammesso alla classe successiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione del minore alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore frequentante la classe terza della scuola primaria, ha impugnato il provvedimento del dirigente scolastico con cui il minore non era stato ammesso alla classe successiva. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio. La domanda cautelare era stata respinta con precedente ordinanza. Prima dell’udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione e in assenza di repliche o diverse richieste delle parti intimate, opera il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può determinare l’adozione di una pronuncia di improcedibilità. Il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né decidere il merito contro la volontà processuale espressa. Le spese della fase di merito sono state compensate, considerata la mancata opposizione delle amministrazioni e la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata dalla parte ricorrente prima della decisione e non contrastata dalle altre parti, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
manda alla Segreteria di procedere [...] all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati
La pubblicazione e diffusione del provvedimento devono avvenire con oscuramento dei dati identificativi dei minori e dei soggetti collegati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
eventuale diffusione del presente provvedimento
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia di merito.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente il sopravvenuto difetto di interesse e le altre parti non formulano opposizione o richieste incompatibili, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di decidere autonomamente il merito della controversia, salvo la presenza di repliche o diverse richieste processuali delle altre parti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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