Cassazione Penale, Ordinanza n. 08502/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna per il delitto di evasione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Nel ricorso ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che avrebbe dovuto essere assolto ai sensi dell'art. 47 c.p. per errore sul fatto: in sostanza, avrebbe ritenuto di essere autorizzato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari perché il difensore aveva presentato un'istanza in tal senso. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, osservando che l'errore esimente non può fondarsi sulla sola presentazione di un'istanza difensiva, ma richiede un atto dell'autorità giudiziaria idoneo a ingenerare una scusabile convinzione di liceità della condotta, circostanza assente nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Integra il delitto di evasione l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari in assenza di una valida autorizzazione; la conferma della condanna è stata ritenuta corretta.
art. 47 c.p.
L'errore sul fatto può escludere il dolo solo se fondato su elementi oggettivi idonei a ingenerare una scusabile convinzione della liceità della condotta; non basta la sola presentazione di un'istanza del difensore.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di evasione, l'errore sul fatto ex art. 47 c.p. è configurabile solo quando derivi da un atto o comportamento dell'autorità competente oggettivamente idoneo a far ritenere lecita la condotta; non è sufficiente una mera iniziativa difensiva priva di riscontro autorizzativo.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una lettura alternativa dei fatti senza confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata è inammissibile per aspecificità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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