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Sentenza

Sentenza del 26/09/2018 n. 22955 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione 664.111 euro di dividendi distribuiti dalla controllata lussemburghese N.M.S.A. La contribuente sosteneva che i dividendi dovessero beneficiare dell'esenzione del 95% prevista dall'art. 96-bis TUIR, poiché la partecipata, al momento della distribuzione, era divenuta una società soggetta a tassazione ordinaria. Contestava inoltre l'applicazione dell'art. 96 TUIR, la configurabilità di un'elusione o abuso del diritto, il rispetto della procedura prevista dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e l'applicazione delle sanzioni. La CTR aveva ritenuto l'appello inammissibile per genericità dei motivi, pur esaminando anche il merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. I motivi proposti dalla contribuente erano infatti sufficientemente specifici, poiché contestavano le ragioni della sentenza di primo grado e riproponevano le censure già formulate, indicando le questioni relative al regime fiscale dei dividendi, all'elusione e alle sanzioni. Le ulteriori argomentazioni della CTR sul merito sono state considerate svolte ad abundantiam; perciò gli altri motivi di cassazione sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 56 TUIR

    Norma richiamata dall'Ufficio per il recupero a tassazione dei dividendi percepiti dalla società contribuente.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 96 TUIR

    La CTP e la CTR avevano ritenuto applicabile questa disposizione, assoggettando a tassazione il 40% dei dividendi, in quanto provenienti da utili non precedentemente tassati in Lussemburgo.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 96-bis TUIR

    La contribuente invocava il regime di esenzione del 95% per i dividendi provenienti da una società controllata comunitaria soggetta a tassazione ordinaria.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis

    Disciplina delle operazioni antielusive, della relativa procedura e del contraddittorio con il contribuente. La contribuente sosteneva che l'Amministrazione non avesse rispettato tali requisiti.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    Richiede la specificità dei motivi di appello nel processo tributario. La Cassazione ha chiarito che è sufficiente individuare le questioni e contestare le ragioni della sentenza, senza formule sacramentali o un progetto alternativo completo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 8

    Richiamati in relazione, rispettivamente, ai requisiti della sentenza tributaria e alla possibilità di disapplicare le sanzioni.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La contribuente lamentava l'omessa pronuncia sui motivi di appello.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova, richiamato con riferimento alla dimostrazione dei presupposti del regime fiscale agevolato e dell'abuso del diritto.

  • D.Lgs. n. 472/1997, artt. 3 e 6

    Richiamati per sostenere l'inapplicabilità delle sanzioni in presenza di incertezza normativa, assenza di colpevolezza o altre cause di non punibilità.

  • Legge n. 212/2000, art. 10

    Tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente, principi invocati per ottenere la disapplicazione delle sanzioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario un appello non è generico quando individua i punti contestati della sentenza e contrappone argomentazioni idonee a metterne in discussione la motivazione, anche riproponendo i motivi già formulati in primo grado.
  • Non sono necessarie formule sacramentali né la redazione di una decisione alternativa completa: è sufficiente una chiara individuazione delle questioni e delle ragioni di dissenso.
  • Se il giudice dichiara l'appello inammissibile ma svolge anche considerazioni sul merito, queste ultime sono normalmente irrilevanti perché svolte ad abundantiam; in cassazione va contestata anzitutto la statuizione pregiudiziale.
  • La Cassazione, quando accoglie il motivo relativo all'errata declaratoria di inammissibilità, può cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito, senza decidere direttamente sulla spettanza dell'agevolazione fiscale o sulla configurabilità dell'abuso del diritto.
  • Per beneficiare di un regime fiscale agevolato sui dividendi occorre dimostrare puntualmente tutti i requisiti previsti dalla disciplina applicabile, inclusi la natura della società partecipata e il suo effettivo regime di tassazione.
  • La configurabilità di elusione o abuso del diritto richiede il rispetto delle garanzie procedurali e del contraddittorio previste dalla legge, oltre alla valutazione delle eventuali ragioni extrafiscali dell'operazione.
  • La disapplicazione delle sanzioni può essere richiesta in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, ma deve essere adeguatamente motivata e valutata dal giudice.

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