Cassazione Penale, Sentenza n. 28559/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione, travisamento della prova e contraddittorietà nella valutazione della documentazione e dell'attendibilità della persona offesa, contestando la valutazione dei documenti prodotti dalla difesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere disposto la perizia calligrafica sulle firme indicate dalla difesa come false, richiesta nell'atto di appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche e non effettivamente confrontate con il contenuto della sentenza impugnata; ha condiviso la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso l'effettività dell'attività di intermediazione invocata dalla difesa (e l'esistenza della richiesta di prestito alla società PrestitoSi), e perciò ha dichiarato irrilevante la questione sulla falsità della firma rispetto agli artifici e raggiri accertati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per chiari profili di colpa.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
La norma è stata richiamata quale capo di imputazione accertato dalla Corte d'appello; viene applicata congiuntamente alla ricostruzione complessiva dei fatti per integrare la responsabilità penale dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questa norma per irrogare la somma a favore della Cassa delle Ammende, ritenendo il ricorso inammissibile con profili di colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con il contenuto motivazionale della sentenza impugnata: argomentazioni generiche o aspecifiche sono inammissibili.
- La valutazione della attendibilità delle parti e la valutazione del materiale documentale sono, di regola, riservate ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo per vizi logici, contraddittorietà manifesta o violazioni di legge nella motivazione.
- Una richiesta di consulenza tecnica (perizia) avanzata in appello deve essere adeguatamente motivata e collegata agli elementi che la Corte d'appello non ha valutato: l'assenza di tale collegamento può rendere irrilevante la mancata nomina del perito in successivi controlli di legittimità.
- Se la Corte d'appello risponde puntualmente alle doglianze difensive e fornisce una coerente ricostruzione fattuale, la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile quando le censure non evidenziano violazioni di diritto o logiche evidenti.
- La proposizione di impugnazioni infondate o manifestamente estranee ai requisiti di specificità può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
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