DECRETO 8 maggio 2026, n. 109
Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina l’istituzione e l’aggiornamento dell’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale. Prevede selezione per titoli almeno quadriennale, iscrizione valida 5 anni, requisiti di studio e di esperienza, cause di esclusione, cancellazione e sospensione, oltre a una disciplina transitoria che non consente l’iscrizione automatica dei direttori già in carica. Abroga il D.M. 15 giugno 2016 n. 143.
Albo degli idonei a direttore di parco nazionale
Albo degli idonei a direttore di parco nazionale
Il regolamento definisce le modalità di formazione, aggiornamento e gestione dell’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale. La disciplina è finalizzata a selezionare, tramite valutazione dei titoli, soggetti in possesso di adeguata qualificazione professionale e morale.
Indizione della selezione e durata dell’iscrizione
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica indice una selezione per titoli con cadenza almeno quadriennale, mediante bando pubblicato sul Portale previsto dall’articolo 35-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 e sul proprio sito istituzionale. L’iscrizione all’Albo dura cinque anni e può essere rinnovata solo attraverso la partecipazione alla procedura selettiva prevista dal regolamento.
Requisiti di accesso
Per partecipare alla selezione è necessario possedere almeno uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di laurea secondo l’ordinamento previgente al D.M. n. 509 del 1999;
- laurea specialistica o magistrale rilasciata da università statali o non statali abilitate al rilascio di titoli aventi valore legale.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza secondo la normativa vigente. Gli estremi del provvedimento di equipollenza devono essere dichiarati nella domanda, a pena di esclusione, salva la possibilità di presentare domanda con riserva ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Requisiti professionali e di esperienza
Oltre al titolo di studio, il candidato deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
- essere dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con almeno tre anni di esperienza specifica in materia di tutela dell’ambiente e della biodiversità;
- essere dipendente di ruolo non dirigente di una pubblica amministrazione, con almeno cinque anni, anche non consecutivi, di incarichi di servizio correlati alla tutela dell’ambiente e della biodiversità;
- avere conoscenze e comprovata professionalità, anche gestionale, nei settori della tutela dell’ambiente e della biodiversità, desumibili da esperienze di lavoro maturate per almeno sei anni; se tali esperienze sono state maturate presso amministrazioni statali in posizione dirigenziale, il periodo richiesto si riduce a tre anni.
Dichiarazioni del candidato
Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa sul Portale, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000. Nella stessa dichiarazione il candidato deve indicare:
- eventuali misure di prevenzione adottate ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, salvi gli effetti della riabilitazione;
- le condanne penali o le sentenze di applicazione della pena su richiesta, anche se pronunciate in primo grado, comprese quelle oggetto di non menzione.
Non devono invece essere indicate le condanne per reati depenalizzati, estinti, revocati o per i quali sia intervenuta riabilitazione.
Commissione di valutazione e criteri di idoneità
La valutazione dei titoli è affidata a una Commissione nominata con decreto del Ministro, composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nel rispetto della parità di genere. La partecipazione è gratuita, senza compensi o rimborsi.
Il presidente deve essere scelto tra magistrati amministrativi o contabili. Gli altri due componenti devono essere scelti tra:
- dirigenti di ruolo di amministrazioni pubbliche con almeno sei anni di esperienza professionale in materia di tutela dell’ambiente e della biodiversità;
- professori universitari in discipline naturalistico-ambientali.
La valutazione è effettuata secondo modalità definite con decreto del direttore generale competente del Ministero, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento e da aggiornare ogni quattro anni. Il decreto individua criteri e punteggi minimi e massimi dei titoli; il bando può integrare tali modalità. Sono iscritti all’Albo i candidati che ottengono almeno il punteggio minimo stabilito.
Cause di inconferibilità, cancellazione e sospensione
Non possono essere iscritti all’Albo i soggetti che si trovano in alcune situazioni ostative, tra cui:
- interdizione temporanea dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e imprese;
- destituzione, dispensa o licenziamento da pubbliche amministrazioni;
- decadenza da un impiego statale per averlo conseguito con documenti falsi, viziati o con mezzi fraudolenti;
- condanne penali o sentenze ex art. 444 c.p.p. con pene accessorie, per i reati indicati dal regolamento, inclusi i delitti contro la pubblica amministrazione e i reati in materia di corruzione.
Il Ministero dispone la cancellazione dall’Albo, previo contraddittorio e con motivazione, quando venga meno uno dei requisiti di accesso, si verifichi una delle cause ostative, sopraggiunga il collocamento in quiescenza, oppure l’iscritto sia sottoposto o sia stato sottoposto a misure di prevenzione, salvo riabilitazione.
L’iscritto deve comunicare al Ministero la data di decorrenza del collocamento in quiescenza almeno sei mesi prima e, comunque, non oltre la cessazione dal servizio.
Il Ministero può inoltre sospendere cautelativamente l’iscrizione, sentito l’interessato, quando emergano fatti o circostanze di rilevanza penale o comunque gravemente lesive dell’immagine dell’amministrazione o dell’idoneità al ruolo. La sospensione dura fino a diciotto mesi ed è prorogabile di ulteriori dodici mesi con motivazione.
Disciplina transitoria e abrogazione
I direttori già in carica e i soggetti già iscritti all’Albo alla data di entrata in vigore del regolamento non sono iscritti automaticamente nel nuovo Albo. I direttori in carica restano nelle loro funzioni fino alla scadenza della nomina.
È abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143.
Invarianza finanziaria
L’attuazione del regolamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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