DECRETO 20 maggio 2026, n. 124
Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipazione a distanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in modo organico le lotterie a estrazione differita, includendo la Lotteria Italia annuale e altre eventuali lotterie nazionali. Regola biglietti cartacei e digitali, affidamento dei servizi, prezzi, premi, estrazioni, riscossione, contabilità, custodia, digitalizzazione e pubblicazione degli atti. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
Disciplina generale delle lotterie nazionali a estrazione differita, anche a distanza
Disciplina generale delle lotterie a estrazione differita
Il regolamento definisce la disciplina generale delle lotterie nazionali a estrazione differita, comprese quelle con partecipazione a distanza. L’intervento si colloca nell’ambito della riserva statale sul gioco pubblico e attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli un ruolo centrale nella regolazione, nell’organizzazione e nei controlli.
Ambito di applicazione e struttura del sistema
Le lotterie a estrazione differita sono giochi autorizzati in cui la vincita dipende dall’estrazione, successiva alla chiusura delle vendite, dei caratteri che compongono l’identificativo del biglietto. Il sistema contempla:
- biglietti cartacei e biglietti digitali;
- eventuali giochi collegati o complementari;
- estrazioni finali pubbliche e, se previsto, estrazioni anteriori alla finale;
- partecipazione sia tramite rete fisica sia tramite canali a distanza.
Definizioni operative
Ai fini del regolamento vengono definiti i principali soggetti e strumenti del sistema, tra cui:
- l’affidatario, cioè il soggetto cui l’Agenzia affida uno o più servizi di gestione;
- i biglietti cartacei e i biglietti digitali;
- la Commissione di vigilanza, istituita annualmente per controllare le attività preliminari e l’estrazione finale;
- le Commissioni di controllo, permanenti, per le altre estrazioni e per la validazione dei biglietti vincenti oltre 10.000 euro;
- l’identificativo del biglietto, composto da serie alfabetica e numero a sei cifre;
- il codice di validazione per verificare la vincita;
- il codice univoco per eventuali giochi collegati;
- i punti di vendita fisici e la raccolta complessiva.
Individuazione delle lotterie e poteri dell’Agenzia
È prevista con cadenza annuale la Lotteria Italia, con almeno un’estrazione finale fissata al 6 gennaio di ogni anno e abbinata a una trasmissione televisiva su una primaria rete nazionale. L’Agenzia individua annualmente l’emittente tramite manifestazione di interesse.
Il Ministro dell’economia e delle finanze può inoltre individuare altre lotterie a estrazione differita con decreto da emanare entro il 15 dicembre dell’anno precedente, su richiesta pervenuta all’Agenzia entro il 31 luglio di ogni anno da parte di enti, organizzazioni o emittenti televisive. In tali casi è previsto un contributo per il rimborso delle spese promozionali autorizzate e una compartecipazione agli utili dell’1%.
Con determinazione direttoriale pubblicata sul sito istituzionale, l’Agenzia disciplina gli elementi concreti di ciascuna lotteria: identificativi, prezzo, numero di biglietti, layout, premi, periodo di vendita, estrazioni, riscossione, promozione e ulteriori aspetti di dettaglio. Può inoltre introdurre modalità di gioco o intrattenimento interattive, anche con comunicazione dei premi tramite TV, social e strumenti digitali.
Affidamento dei servizi di gestione
L’Agenzia può affidare, con le regole del codice dei contratti pubblici, i servizi necessari alla gestione della lotteria. L’affidamento è orientato a un rilancio del settore e deve rispettare criteri specifici:
- esperienza comprovata nel gioco pubblico in Italia;
- durata fino a tre anni;
- gestione unitaria di produzione e distribuzione dei biglietti, generazione dei digitali, assistenza alle estrazioni, pagamento premi, promozione e servizi accessori;
- aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando esperienza, soluzioni tecniche e minor compenso richiesto.
Caratteristiche dei biglietti e prezzo
Ogni biglietto è contrassegnato da un identificativo. Possono essere abbinati codici univoci per giochi complementari.
I biglietti cartacei devono essere composti almeno da due parti separabili, una delle quali, la matrice, resta al rivenditore per la riscossione dei premi eventualmente spettanti. Possono esserci ulteriori tagliandi con codice univoco non vendibili separatamente.
I biglietti digitali sono acquistabili solo da titolari di conto di gioco e riportano l’identificativo e i codici univoci, con grafica analoga a quella dei biglietti cartacei.
Su ogni biglietto devono comparire denominazione, caratteristiche della lotteria, prezzo, richiamo al regolamento, sintesi della meccanica di gioco e delle modalità di riscossione, avvertenze di legge e logo del gioco legale e responsabile.
Il prezzo dei biglietti può essere compreso tra 1 euro e 100 euro e può variare in base alla presenza di tagliandi per giochi collegati o complementari.
Partecipazione, distribuzione e vendita
La partecipazione avviene mediante acquisto di biglietti fisici o digitali. Per il digitale, l’acquisto si considera effettuato quando la transazione è registrata sul sistema dell’affidatario; il punto di vendita a distanza mostra le informazioni essenziali della lotteria e il logo istituzionale.
La distribuzione dei biglietti cartacei ai punti vendita cessa almeno tre giorni prima dell’estrazione finale. Fino a tale data l’affidatario può avvalersi di distributori locali. La vendita al pubblico cessa alla data e ora indicate nel provvedimento di indizione della lotteria, antecedenti all’estrazione finale.
Ai fini delle estrazioni, sono considerati venduti i biglietti per cui sia stato corrisposto il prezzo. I biglietti non consegnati ai punti vendita per furto, rapina, incendio o avaria sono annullati e considerati invenduti, con indicazione degli identificativi in un provvedimento dell’Agenzia pubblicato prima dell’estrazione finale.
Compensi alla rete di vendita
Sul prezzo di ogni biglietto venduto il punto vendita trattiene una provvigione del 10%. Per i punti vendita fisici che ordinano biglietti nel periodo compreso tra la fine della distribuzione diretta e la fine della vendita, può essere riconosciuta un’ulteriore percentuale fino al 5%, secondo condizioni fissate dall’Agenzia.
Massa premi e destinazione degli introiti
L’importo dei premi può variare da 1 euro a 20.000.000 di euro. All’avvio delle operazioni di estrazione finale, la Commissione di vigilanza determina la massa premi, il numero e l’ammontare dei premi sulla base dei biglietti venduti.
Dal ricavato complessivo si deducono:
- aggio dei rivenditori;
- compenso dell’affidatario;
- contributi a enti, organizzazioni o emittenti proponenti, se previsti;
- spese sostenute dall’Agenzia per la promozione;
- premi eventualmente già attribuiti prima dell’estrazione finale.
Il saldo costituisce per il 50% la massa premi; il restante 50% è devoluto all’1% agli eventuali proponenti e per la parte residua all’erario come utile. La Commissione di vigilanza può integrare la massa premi entro il limite massimo di metà degli utili da distribuire, nei limiti delle disponibilità del capitolo di spesa indicato.
Estrazioni e meccanismi tecnici
Le estrazioni avvengono mediante generatori di numeri casuali o urne elettroniche, certificati per garantire casualità, imprevedibilità ed equiprobabilità. In caso di malfunzionamento si può ricorrere a urne manuali, con accorgimenti che impediscano la visione del contenuto.
Le operazioni di estrazione sono strutturate per serie e cifre del biglietto. Le urne sono disposte in linea, si estrae simultaneamente in tutte le urne interessate e i numeri estratti rappresentano progressivamente le cifre dell’identificativo. Se esce tutto zero, si considera estratto l’ultimo biglietto della serie. L’estrazione è ripetuta se il biglietto è invenduto o se l’identificativo è già stato sorteggiato.
L’identificativo dei biglietti vincenti dell’estrazione finale è pubblicato in un bollettino ufficiale sul sito dell’Agenzia.
Riscossione dei premi e decadenza
I premi dei biglietti cartacei si riscuotono presentando il biglietto, o la parte rilevante o i tagliandi richiesti, all’affidatario o ai soggetti da questi indicati. I titoli devono essere integri, originali e accompagnati da documento di riconoscimento e strumento di pagamento tracciabile.
Per i biglietti digitali, la riscossione avviene tramite il titolare del conto di gioco che ha effettuato l’acquisto, con presentazione del promemoria di gioco e documento di riconoscimento.
Il provvedimento di indizione può consentire, entro i limiti di legge sul contante, pagamenti diretti presso i punti vendita per i biglietti cartacei o accredito sui conti di gioco per i biglietti digitali, limitatamente ai premi delle estrazioni precedenti la finale.
La richiesta di riscossione deve pervenire entro 180 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale delle estrazioni finali, a pena di decadenza. I premi non riscossi entro tale termine sono versati all’erario. Il pagamento può essere sospeso solo per provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Regime contabile e rendicontazione
La gestione finanziaria avviene su una contabilità speciale intestata all’Agenzia presso la Banca d’Italia. L’affidatario può pagare i premi delle estrazioni precedenti la finale e dei giochi eventualmente previsti usando le somme incassate dalla vendita.
Entro il decimo giorno successivo alle operazioni di estrazione finale, il ricavato netto viene versato sulla contabilità speciale. Le somme sono poi destinate al pagamento dei premi finali, delle spese previste, della compartecipazione dell’1% agli eventuali proponenti e del residuo utile al bilancio dello Stato.
Le eventuali sopravvenienze attive sono versate all’erario. La rendicontazione delle spese promozionali è resa da chi le ha sostenute; la rendicontazione giudiziale e il controllo amministrativo sono a carico dell’affidatario. È inoltre prevista la possibilità di istituire un nuovo capitolo di spesa per coprire la lordizzazione di alcune uscite.
Custodia, digitalizzazione e controlli
I biglietti vincenti sono conservati dall’affidatario per dieci anni. L’Agenzia può fissare regole di conservazione coerenti con la digitalizzazione dei documenti amministrativi.
Con specifici provvedimenti, nel rispetto della privacy, l’Agenzia può introdurre modalità di digitalizzazione orientate a:
- maggiore fruibilità dell’offerta di gioco legale;
- accessibilità;
- sicurezza dei sistemi;
- contrasto al gioco illegale.
La Commissione di vigilanza è composta da cinque membri, con presidente scelto tra magistrati o dirigenti generali dell’Agenzia, e la partecipazione è gratuita. Le Commissioni di controllo sono composte da un dirigente dell’Agenzia con funzioni di presidente e due dipendenti.
Pubblicità degli atti ed efficacia
Le determinazioni dell’Agenzia sono pubblicate sul sito istituzionale e acquistano efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Fanno eccezione i provvedimenti relativi agli elementi della lotteria di cui all’articolo 4, comma 5, che hanno efficacia dal giorno della pubblicazione per consentire l’immediata vendita dei biglietti.
Entrata in vigore e invarianza finanziaria
Il decreto entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le amministrazioni interessate devono attuarlo con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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