DECRETO 26 maggio 2026, n. 146
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione elettrica su unità da diporto e relativi motori di propulsione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina installazione, qualità, controlli e documentazione dei sistemi di propulsione elettrica sulle unità da diporto. Definisce requisiti delle imprese installatrici, procedure di approvazione del sistema qualità, adempimenti per le unità nuove e per le conversioni di unità già immesse sul mercato. Si applica dal 90° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Regolamento sulla propulsione elettrica nelle unità da diporto
Regolamento sulla propulsione elettrica nelle unità da diporto
Il provvedimento disciplina i sistemi finalizzati ad assicurare la propulsione elettrica sulle unità da diporto, fissando requisiti per le imprese installatrici, regole di conformità per le unità nuove e criteri per la conversione di unità già immesse sul mercato. Introduce inoltre controlli, obblighi documentali e una clausola di mutuo riconoscimento.
Ambito di applicazione e riferimenti tecnici
Il regolamento si applica ai sistemi di propulsione elettrica installati sulle unità da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 5 del 2016. Il riferimento tecnico centrale è la norma UNI EN ISO 16315, richiamata come norma di riferimento e comprensiva delle successive modifiche e integrazioni.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento assumono rilievo alcune figure e nozioni operative. L’impresa installatrice è il soggetto che costruisce unità da diporto con sistemi di alimentazione e motori elettrici oppure che provvede all’installazione dei sistemi di propulsione elettrica. Il responsabile tecnico è la persona fisica che, per qualifica, formazione ed esperienza, assume la responsabilità tecnica dell’installazione a bordo. Il sistema di propulsione elettrico è la catena di componenti meccanici, elettrici ed elettronici destinata a garantire la propulsione mediante energia elettrica.
Requisiti dell’impresa installatrice e sistema di qualità
L’impresa installatrice deve operare in conformità alle norme di riferimento e possedere specifici requisiti organizzativi e professionali. In particolare:
- il responsabile tecnico e il personale addetto all’installazione devono avere una certificazione professionale rilasciata da un organismo accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
- l’impresa deve risultare iscritta alla Camera di commercio con attività di installazione di sistemi di propulsione elettrica;
- deve disporre di un sistema approvato di gestione della qualità idoneo a garantire la conformità dell’installazione alle specifiche tecniche e al regolamento.
Approvazione del sistema qualità e comunicazioni al Ministero
Per ottenere l’approvazione del sistema di gestione per la qualità, l’impresa presenta istanza a un organismo abilitato. Dopo l’approvazione, comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli estremi dell’approvazione e l’avvio dell’attività tramite PEC, usando il modello previsto dall’allegato I. Con le stesse modalità deve comunicare tempestivamente anche la cessazione dell’attività e ogni variazione dei dati già trasmessi. Il Ministero pubblica sul proprio sito l’elenco delle imprese installatrici che hanno effettuato tale comunicazione.
Modifiche al sistema di qualità, vigilanza e controlli
L’impresa deve informare preventivamente l’organismo abilitato di qualsiasi modifica al sistema di qualità. L’organismo valuta le modifiche e decide se il sistema continui a rispettare i requisiti normativi, comunicando l’esito motivato all’impresa. Ai fini ispettivi, l’organismo può accedere in qualunque momento ai locali di verifica, prova, deposito e installazione e acquisire documentazione tecnica, rapporti, dati di prova e taratura, nonché qualifiche e formazione del personale.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono svolgere verifiche e controlli in qualsiasi momento. In caso di violazioni, informano l’organismo abilitato, che può disporre la sospensione dell’approvazione del sistema qualità per un periodo proporzionato alla gravità dell’infrazione oppure la revoca.
Unità di nuova costruzione con propulsione elettrica
Per le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d’acqua con propulsione elettrica, al momento dell’immissione sul mercato è richiesta la dichiarazione di conformità prevista dal decreto legislativo n. 171 del 2005, con indicazione anche della norma di riferimento. La documentazione tecnica dell’impianto installato a bordo deve essere valutata e approvata dall’organismo di valutazione della conformità. Inoltre, il manuale del proprietario deve contenere istruzioni e informazioni sulla sicurezza specifiche per il sistema di propulsione elettrico, secondo la norma di riferimento.
Conversione alla propulsione elettrica di unità già immesse sul mercato
In caso di conversione alla propulsione elettrica di imbarcazioni, natanti o moto d’acqua già commercializzati, l’organismo di valutazione della conformità verifica il rispetto delle norme di riferimento e accerta che la trasformazione non abbia inciso in modo sostanziale sui requisiti essenziali dell’unità. L’esito deve essere formalizzato in un rapporto tecnico che evidenzi il mantenimento dei requisiti essenziali considerati.
Se la trasformazione incide in modo sostanziale su uno di tali requisiti, si applica la valutazione post costruzione prevista dal decreto legislativo n. 5 del 2016. Tale procedura non si applica alle unità non marcate CE, per le quali resta applicabile solo la verifica ordinaria prevista per la conversione. La documentazione tecnica relativa all’installazione deve essere conservata a disposizione delle amministrazioni vigilanti per dieci anni dalla data di installazione.
Clausola di mutuo riconoscimento
Le disposizioni del regolamento non si applicano, salve le norme europee vigenti, ai prodotti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, né ai prodotti fabbricati in uno Stato EFTA parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Entrata in vigore e copertura finanziaria
Le disposizioni si applicano dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento reca inoltre clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e le amministrazioni devono provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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