DECRETO 18 maggio 2026, n. 110
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riordina la disciplina delle Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), definendone riconoscimento, accreditamento di sedi e corsi, requisiti, docenza, controlli, revoca e titoli rilasciabili. Si applica ai corsi attivati secondo le nuove regole a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa 2026/2027; abroga i decreti ministeriali n. 38/2002 e n. 59/2018.
Disciplina delle SSML e dell’accreditamento dei corsi
Disciplina delle Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML)
Il regolamento aggiorna e unifica la disciplina del riconoscimento delle SSML, dell’accreditamento delle sedi e dei corsi, nonché delle regole per l’attivazione, la valutazione e il rilascio dei titoli. Le SSML riconosciute e accreditate operano in un sistema di controllo periodico fondato sulla valutazione di ANVUR, CUN e Ministero.
Ambito e definizioni
La disciplina riguarda le Scuole superiori per mediatori linguistici già previste dalla legge n. 697 del 1986, che assumono tale denominazione. Il regolamento definisce anche i principali soggetti coinvolti: Ministro, Ministero, Direzione competente, ANVUR, CUN, Comitato regionale di coordinamento, soggetto gestore e supplemento di diploma.
Titoli rilasciabili ed equipollenza
Le SSML, se riconosciute e accreditate, rilasciano titoli di primo ciclo di durata triennale, equipollenti ai diplomi di laurea della classe L-12 Mediazione linguistica. Se hanno anche l’accreditamento di un corso e di una sede per il secondo ciclo, possono rilasciare titoli biennali equipollenti alle lauree magistrali della classe LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato.
Requisiti per riconoscimento e accreditamento
Il riconoscimento della Scuola e l’accreditamento dei corsi e delle sedi sono subordinati alla prova congiunta di più requisiti:
- statuto conforme ai requisiti organizzativi;
- struttura idonea a garantire qualità dell’offerta formativa, con adeguate risorse patrimoniali, finanziarie, aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, strumentazioni informatiche, biblioteche e aule studio;
- disponibilità di docenti qualificati nelle discipline linguistiche e professionalizzanti;
- solidità patrimoniale e finanziaria, valutata anche sui bilanci degli ultimi tre esercizi o, per le nuove Scuole, su previsioni e garanzie adeguate;
- qualità dell’offerta formativa, con coerenza dei regolamenti didattici, articolazione dei percorsi, verifica degli apprendimenti e sistemi di assicurazione interna della qualità.
La verifica dei requisiti e della loro permanenza spetta ad ANVUR. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore il Ministro, su proposta ANVUR, approva linee guida limitate agli indicatori di qualificazione scientifica e alle procedure operative di valutazione, monitoraggio e controllo.
Procedura di riconoscimento e accreditamento
Le istanze sono presentate al Ministero tramite piattaforma informatica, entro i termini fissati dalla Direzione competente. Devono essere allegate, a pena di inammissibilità, lo statuto, il regolamento didattico e la documentazione sui requisiti di personale, finanza e struttura.
Il riconoscimento delle Scuole è presentato insieme all’accreditamento di uno o più corsi triennali e di una o più sedi. Le SSML già riconosciute, dopo almeno sei anni di attivazione di corsi triennali, possono chiedere anche l’accreditamento di corsi biennali LM-94.
Le istanze devono contenere il parere favorevole del Nucleo di valutazione della Scuola, una relazione sulle prospettive occupazionali del bacino di utenza e il parere motivato del Comitato regionale di coordinamento.
Il Ministero trasmette le istanze regolari a CUN e ANVUR entro 20 giorni dalla chiusura dell’inserimento. I due organi esprimono parere vincolante, in modo coordinato e contemporaneo. Il CUN valuta l’ordinamento didattico; ANVUR verifica requisiti e condizioni di accreditamento. I pareri sono resi entro 90 giorni, salvo proroga di 30 giorni se ANVUR effettua visite in sede.
In caso di parere negativo, il soggetto gestore può presentare osservazioni entro 10 giorni. Il Ministero può richiedere, una sola volta, un riesame a CUN e ANVUR entro 20 giorni dalla ricezione delle osservazioni. La decisione finale, motivata, è adottata dal Ministro entro il 15 aprile precedente l’avvio dell’anno accademico.
Se il riconoscimento non è ottenuto, la procedura di accreditamento non prosegue. Una nuova istanza è possibile per l’anno accademico successivo solo con elementi nuovi, motivati e documentati. Per l’attivazione di una nuova sede valgono le stesse regole, con parere del Comitato regionale competente.
L’attività formativa accreditata non può essere svolta da soggetto diverso dal destinatario del provvedimento; in caso di cessione totale o parziale della sede è necessario un nuovo riconoscimento.
Organizzazione interna e organi obbligatori
Le SSML devono dotarsi di uno statuto che disciplini gestione e funzionamento, rapporti con il soggetto gestore, organi di direzione amministrativa, scientifica e didattica, loro attribuzioni, composizione e durata. Gli organi devono assicurare monitoraggio periodico della qualità e autovalutazione per entrambi i cicli.
È obbligatorio un Nucleo di valutazione composto da almeno quattro membri: un docente interno, un docente esterno con funzione di presidente, un esperto esterno in interpretariato/traduzione/mediazione linguistica e un rappresentante degli studenti. Le Scuole devono inoltre avere un organo di revisione contabile con requisiti di professionalità adeguati.
Verifica permanente, revoca e subentro
Ogni anno il Nucleo di valutazione trasmette al Ministero una relazione sull’attività svolta, sui risultati didattici e scientifici e sul programma dell’anno successivo, con valutazioni ANVUR. La mancata presentazione per due anni consecutivi, previa diffida, determina la decadenza del riconoscimento.
Il Ministero può disporre verifiche ispettive a campione. Se i requisiti vengono meno o mutano in modo rilevante, può essere revocato il riconoscimento, previo contraddittorio, parere conforme ANVUR e sentito il CUN; la revoca è obbligatoria in caso di interruzione o cessazione dell’attività formativa.
Dopo la revoca, un nuovo soggetto può chiedere il subentro nelle forme ordinarie. Se entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di revoca non vi è subentro, la Scuola deve garantire il completamento del corso agli iscritti, senza possibilità di attivare nuovi cicli; se non è possibile completare l’intero ciclo, deve comunque essere garantito l’anno accademico in corso.
È possibile anche il trasferimento della sede o l’aumento degli studenti ammissibili, con decreto ministeriale, su istanza della Scuola e previo parere ANVUR e del Comitato regionale. Il trasferimento della responsabilità legale richiede autorizzazione ministeriale entro 90 giorni, previo parere conforme ANVUR, se il nuovo gestore garantisce sostenibilità economico-finanziaria e logistica.
Accreditamento periodico
L’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi dura cinque anni ed è subordinato alla verifica della permanenza dei requisiti. Il Nucleo di valutazione redige una relazione quinquennale e ANVUR la valuta; all’esito, ANVUR propone al Ministero la conferma dell’accreditamento oppure l’adozione dei provvedimenti conseguenti in caso di criticità rilevanti.
ANVUR può svolgere verifiche anche in loco sui requisiti di qualità didattica, strutture e attrezzature, avvalendosi di esperti della valutazione.
Corsi di primo ciclo
I corsi triennali hanno finalità di formare mediatori linguistici con solida preparazione culturale e linguistica in almeno due lingue oltre l’italiano, competenze orali e scritte, conoscenze della struttura delle lingue e basi di analisi e didattica linguistica. Il percorso vale 180 crediti formativi per le Scuole di mediazione linguistica, con 25 ore per credito.
Per l’accesso è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o titolo estero riconosciuto idoneo. Il regolamento didattico può prevedere una verifica della preparazione linguistica iniziale e, se necessario, obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo anno.
Riconoscimento crediti verso le università
I crediti acquisiti nei corsi di primo e secondo ciclo delle SSML sono valutati dalle università ai fini del proseguimento degli studi nei corsi di laurea e laurea magistrale, secondo la disciplina generale sul riconoscimento dei crediti formativi.
Corsi di secondo ciclo
I corsi magistrali LM-94 hanno finalità professionalizzanti in interpretariato e traduzione, con approfondimento delle questioni teoriche e applicative, dei linguaggi settoriali, delle tecniche di traduzione e interpretariato e degli strumenti di ricerca e documentazione. Durano due anni e valgono 120 crediti formativi, con 25 ore per credito.
L’accesso richiede il diploma di primo ciclo rilasciato da SSML, oppure una laurea o altro titolo equipollente. Le SSML possono valutare le competenze linguistiche dei candidati e attivare percorsi integrativi di potenziamento linguistico; il mancato superamento preclude l’ammissione.
Master di primo e secondo livello
Le SSML possono attivare Master di primo livello dopo almeno un triennio completo di un corso di primo livello; i Master di secondo livello richiedono almeno un biennio completo di un corso di secondo livello.
I Master, se accreditati, hanno equipollenza ai corrispondenti titoli universitari. Ogni Master deve avere un coordinatore interno alla Scuola, con requisiti di adeguata qualificazione e, per i Master di secondo livello, anche esperienza di coordinamento di gruppi o progetti di ricerca nazionali o internazionali.
Gli insegnamenti devono essere affidati almeno per il 20% a personale docente strutturato della Scuola o a docenti universitari titolari di insegnamenti presso la stessa. ANVUR valuta l’adeguatezza dei docenti e il collegamento con il mondo del lavoro. L’accreditamento del Master è disposto dal Ministro, previo parere favorevole del CUN sull’ordinamento e di ANVUR su docenza, numerosità e sostenibilità finanziaria e logistica.
Regolamenti didattici, prove finali e didattica telematica
Le SSML devono adottare regolamenti didattici coerenti con gli obiettivi formativi delle classi L-12 e LM-94. I regolamenti disciplinano anche i profili previsti dal DPR n. 270 del 2004 e i contenuti del medesimo decreto.
Per il titolo di secondo ciclo è richiesto un progetto finale originale sotto la guida di un relatore appartenente al corpo docente della Scuola e afferente ai settori indicati nell’allegato. Alla commissione della prova finale del primo ciclo partecipa un docente universitario designato dal Ministero; per il secondo ciclo partecipa anche un rappresentante del Ministero. In entrambi i casi gli oneri sono a carico della Scuola.
Le SSML possono organizzare stage e tirocini con enti pubblici e privati. Le attività didattiche diverse da esercitazioni pratiche e laboratori possono essere svolte in forma telematica entro il limite di un terzo del totale.
I regolamenti e le loro modifiche sono approvati con decreto ministeriale, sentito il CUN, entro 180 giorni; decorso inutilmente il termine, il regolamento si intende approvato.
Docenza nei corsi
Almeno il 30% dei docenti dei corsi di primo e secondo ciclo deve essere costituito da professori e ricercatori universitari italiani o stranieri, anche in quiescenza da non più di cinque anni, qualificati nei settori scientifico-disciplinari indicati nell’allegato. Ogni docente deve titolare almeno un modulo di insegnamento di almeno 36 ore.
Le università possono negare il nulla osta solo per cause di incompatibilità previste dalla legge n. 240 del 2010.
Devono essere previsti almeno due docenti garanti per ogni anno di corso attivo, con funzioni di controllo interno della qualità; devono inoltre rispettare requisiti di composizione legati alla presenza di professori universitari e agli insegnamenti caratterizzanti. In ogni caso deve esserci almeno un docente ogni 30 iscritti al primo anno.
Le attività formative possono essere affidate anche a esperti con qualificazione ed esperienza documentate in interpretariato, traduzione e mediazione linguistica. La qualificazione dei docenti risulta dal curriculum pubblicato sul sito della Scuola. Il reclutamento avviene tramite procedure selettive improntate a comparazione e pubblicità.
Supplemento di diploma, mobilità e diritto allo studio
Le SSML accreditate devono rilasciare il supplemento di diploma contestualmente al titolo finale, secondo le linee guida ministeriali e la disciplina di recepimento della Convenzione di Lisbona. Agli studenti si applicano le norme vigenti in materia di mobilità per cittadini UE o regolarmente residenti nell’Unione e le norme regionali sul diritto allo studio.
Adeguamento delle SSML già riconosciute
Le SSML già riconosciute devono adeguarsi al nuovo regolamento entro tre anni dall’entrata in vigore, mediante le procedure di riconoscimento e accreditamento previste. Entro lo stesso termine deve essere adottato il decreto ministeriale di riconoscimento o di revoca.
Valutazione di percorsi pregressi
Su richiesta degli interessati, gli esami superati da studenti e diplomati del previgente ordinamento presso Scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 possono essere riconosciuti come crediti formativi per il conseguimento dei nuovi titoli.
Convenzioni con università
Le SSML possono stipulare convenzioni con università della Regione in cui hanno sede, previa autorizzazione del Ministero e parere favorevole ANVUR, esclusivamente per corsi di laurea magistrale LM-94. La responsabilità didattica e il rilascio dei titoli restano alle università.
Anagrafe nazionale degli studenti
Gli studenti delle SSML sono inseriti nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore un decreto ministeriale, previo parere del Garante privacy per le competenze di rito, disciplina le modalità di inserimento di studenti e diplomati nell’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati.
Disposizioni transitorie, efficacia e abrogazioni
Per la prima applicazione, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore, i termini procedimentali relativi a CUN e ANVUR sono rispettivamente di 40 giorni e 180 giorni.
Il regolamento abroga i decreti ministeriali 10 gennaio 2002, n. 38, e 3 maggio 2018, n. 59. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica dalla definizione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2026/2027.
Invarianza finanziaria
L’attuazione avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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