DECRETO 12 marzo 2026, n. 98
Regolamento recante disciplina delle modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145 in materia di riqualificazione delle bombole di metano per autotrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina le modalità di riqualificazione delle bombole a metano/CNG installate sugli autoveicoli, semplificando gli adempimenti e rafforzando i controlli. Definisce ruoli di SFBM, officine riconosciute, responsabili tecnici, centri di revisione e depositi fiduciari, nonché tariffe, tracciabilità, vigilanza e procedure di attestazione. Si applica dal suo ingresso in vigore.
Riqualificazione delle bombole CNG per autotrazione
Riqualificazione delle bombole CNG per autotrazione
Il regolamento disciplina in modo organico l’esecuzione della legge n. 640 del 1950 e della legge n. 145 del 1990, con l’obiettivo di semplificare e rendere più sicure le attività di riqualificazione delle bombole contenenti gas naturale compresso installate sugli autoveicoli.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda le bombole CNG conformi al regolamento UNECE n. 110 e interviene sull’intero ciclo di riqualificazione, deposito, interscambio, tracciatura, vigilanza e attestazione dell’avvenuta riqualificazione. Il sistema è costruito attorno al ruolo di SFBM, quale soggetto operativo centrale, e dell’Autorità competente, individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Soggetti e definizioni essenziali
Il regolamento definisce i principali soggetti del sistema:
- SFBM, società interamente partecipata da Acquirente Unico S.p.A.;
- il Servizio interno di ispezione, struttura tecnica di vigilanza istituita presso SFBM;
- gli Ispettori SFBM;
- le Officine riconosciute, ossia imprese di autoriparazione abilitate da SFBM;
- i Responsabili tecnici, che operano presso le officine riconosciute;
- i Centri di revisione SFBM e, in mancanza di capacità sufficiente per le bombole CNG 1, i Centri di revisione terzi;
- i Depositi fiduciari, deputati alla raccolta, all’interscambio e al trasporto delle bombole. Sono inoltre definite le diverse tipologie di bombole CNG 1, CNG 2, CNG 3 e CNG 4, con classificazione basata su struttura metallica o composita.
Compiti attribuiti a SFBM
SFBM svolge funzioni centrali di organizzazione e controllo del sistema. In particolare:
- istituisce e gestisce il Servizio interno di ispezione;
- eroga, tramite i Centri di revisione SFBM, i servizi di riqualificazione e di deposito delle bombole;
- seleziona gli Ispettori SFBM e riconosce le officine;
- istituisce e aggiorna i registri degli ispettori, dei responsabili tecnici e delle officine riconosciute;
- vigila tramite il Servizio interno di ispezione su officine, responsabili tecnici, centri terzi e depositi fiduciari;
- trasmette relazioni periodiche sugli esiti della vigilanza;
- fornisce le etichette per l’attestazione della riqualificazione visiva;
- definisce tariffario nazionale e contributi standard;
- gestisce segnalazioni dell’utenza, promuove studi ed eventi scientifici, implementa il sistema di tracciatura e adotta un codice di condotta;
- stipula assicurazioni collettive per la responsabilità civile verso terzi;
- pubblica rapporti statistici sulle attività di riqualificazione. Le regole procedurali necessarie per l’individuazione dei soggetti, la tracciatura, la vigilanza, le verifiche sugli eventi incidentali e l’erogazione dei contributi sono proposte da SFBM e approvate dall’Autorità competente, con formazione di silenzio-assenso decorso il termine previsto.
Vigilanza, non conformità e sanzioni operative
Il Servizio interno di ispezione effettua la vigilanza sui processi di riqualificazione e, in caso di non conformità, ne dà comunicazione a SFBM e all’Autorità competente entro dieci giorni. SFBM, all’esito dell’istruttoria, può:
- archiviare la contestazione se infondata;
- diffidare il soggetto a regolarizzarsi entro trenta giorni;
- proporre la sospensione dell’attività fino a sei mesi in caso di inottemperanza. Per officine e responsabili tecnici, l’inosservanza della sospensione o delle misure imposte può portare alla cancellazione dai registri; per centri terzi e depositi fiduciari può comportare la revoca dell’affidamento. La vigilanza sul Servizio interno di ispezione, sui Centri di revisione SFBM e su SFBM è affidata all’Autorità competente.
Requisiti e selezione degli Ispettori SFBM
Gli Ispettori SFBM svolgono la supervisione delle prove idrostatiche e la vigilanza su officine, responsabili tecnici, centri terzi e depositi fiduciari. Sono selezionati da SFBM secondo criteri di imparzialità e trasparenza e devono possedere:
- attestato conseguito con superamento di un corso teorico-pratico conforme alle norme tecniche indicate;
- idoneità visiva documentata;
- uno dei requisiti di istruzione ed esperienza previsti: laurea in ingegneria con almeno tre anni di esperienza, diploma di perito industriale con almeno cinque anni, oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado con almeno dieci anni di esperienza nel settore. Sono iscritti in un registro dedicato; la perdita dei requisiti comporta decadenza o perdita della qualifica e cancellazione dal registro.
Officine riconosciute: attività e riconoscimento
Le officine riconosciute possono svolgere la riqualificazione visiva delle bombole CNG, lo smontaggio e rimontaggio sui veicoli, la restituzione delle bombole non idonee e l’interscambio con i centri di revisione per la prova idrostatica. Per ottenere il riconoscimento devono presentare domanda a SFBM con dichiarazioni sul possesso dei requisiti soggettivi e tecnici, tra cui assenza di cause ostative, disponibilità di attrezzature conformi alle norme tecniche e presenza di uno o più responsabili tecnici. Il riconoscimento dura cinque anni, salvo il diverso effetto derivante da cancellazioni o decadenze. Le officine devono esporre il logo previsto e il tariffario nazionale. La cancellazione dal registro comporta perdita della qualifica e impedisce una nuova domanda per due anni. La riqualificazione visiva può essere eseguita anche da un funzionario dell’Autorità competente, secondo le regole del decreto attuativo richiamato.
Responsabile tecnico
Il Responsabile tecnico opera presso l’officina riconosciuta ed esegue la riqualificazione visiva delle bombole CNG. Può operare anche per officine diverse da quella di appartenenza. Per ottenere la qualifica deve possedere una certificazione tecnica conforme alle norme indicate, idoneità visiva e uno dei requisiti di istruzione ed esperienza richiesti per gli ispettori. È prevista l’iscrizione in un registro tenuto da SFBM. La perdita dei requisiti o la cancellazione conseguente a provvedimenti di vigilanza comportano la perdita della qualifica.
Centri di revisione SFBM e Centri di revisione terzi
I Centri di revisione SFBM eseguono la riqualificazione delle bombole mediante prova idrostatica sotto la supervisione degli Ispettori SFBM, ricevono le bombole dalle officine o dai depositi fiduciari, sostituiscono le bombole non idonee con bombole nuove o riqualificate e avviano al recupero quelle scartate o scadute. Effettuano anche la punzonatura attestativa. Quando i Centri di revisione SFBM non sono in grado di soddisfare le esigenze dell’utenza per le bombole CNG 1, SFBM può affidare i servizi a Centri di revisione terzi in possesso di specifiche attrezzature e personale. I centri terzi restano soggetti alla vigilanza del sistema e, in caso di revoca dell’affidamento, non possono ricevere nuovi affidamenti per cinque anni.
Depositi fiduciari
I Depositi fiduciari gestiscono il passaggio logistico delle bombole CNG 1 tra officine e centri di revisione, oltre al trasferimento delle bombole da sottoporre a riqualificazione e alla ricezione di quelle scartate dai centri terzi per il successivo avvio al recupero. Devono disporre di mezzi, spazi e personale idonei a preservare l’integrità delle bombole. Anche per essi è prevista vigilanza e, in caso di revoca dell’affidamento, un divieto di nuovo affidamento per cinque anni.
Attestazione della riqualificazione e gestione delle bombole scartate
L’avvenuta riqualificazione è attestata in due modi:
- per le bombole CNG 1 sottoposte a prova idrostatica, mediante punzonatura della data e apposizione del marchio RI;
- per le bombole riqualificate visivamente, mediante etichette fornite da SFBM recanti data, numerazione, logo SFBM e marchio RI. Le bombole che non superano la riqualificazione o risultano scadute vengono avviate al recupero secondo la normativa ambientale, con verbalizzazione e annotazione nel sistema di tracciatura.
Sistema di tracciatura delle bombole
SFBM gestisce il sistema di tracciatura delle bombole CNG secondo le regole procedurali approvate. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, il Ministero, l’Autorità competente e SFBM devono disciplinare con convenzione la progressiva implementazione di un database digitale, con software dedicato, che collega i dati della bombola a quelli del veicolo su cui è installata. Il sistema deve consentire l’individuazione delle bombole e registrare almeno data di riqualificazione e installazione, operatore o struttura che ha eseguito le operazioni, veicolo interessato ed eventuale disinstallazione.
Costi, tariffe e contributi
Le officine riconosciute applicano un tariffario nazionale stabilito da SFBM, sentito il Comitato tecnico consultivo, e reso pubblico. In prima applicazione, il tariffario deve essere pubblicato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione. SFBM definisce anche:
- un contributo forfetario standard alle officine riconosciute per le attività di riqualificazione, differenziato per tipologia di bombole, veicoli e operazioni;
- un contributo ai depositi fiduciari per ogni bombola consegnata, parametrato anche alla distanza. Il costo delle bombole sostituite a scadenza naturale e di quelle scartate in riqualificazione resta a carico di SFBM. I contributi e i costi sono coperti mediante il contributo previsto dall’articolo 62-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.
Comitato tecnico consultivo presso Acquirente Unico S.p.A.
Presso Acquirente Unico S.p.A. è istituito un Comitato tecnico consultivo, composto da rappresentanti di Ministero, Autorità competente, Acquirente Unico, SFBM e delle principali associazioni di categoria interessate. Il Comitato esprime pareri e formule proposte sui tariffari e sui contributi, sulle criticità del sistema di riqualificazione, e viene informato sull’andamento delle attività, sugli esiti negativi delle riqualificazioni e sulle attività di informazione all’utenza. L’attività del Comitato è resa pubblica sul sito istituzionale di SFBM.
Disposizioni finali
Il regolamento dichiara espressamente che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disciplina entra a far parte della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed è pubblicata con gli estremi di registrazione.
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