DECRETO 26 giugno 2026, n. 114
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto modifica il regolamento sul processo penale telematico, rinviando e differenziando nel tempo l’obbligo di deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie in vari uffici e procedimenti penali. Prevede anche un periodo in cui, per alcuni uffici, il deposito telematico resta facoltativo per gli esterni. Entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Rimodulazione dei termini del processo penale telematico
Processo penale telematico: nuova rimodulazione dei termini
Il provvedimento interviene sul regolamento del 29 dicembre 2023, n. 217 per ridefinire in modo scaglionato l’avvio dell’obbligatorietà del deposito telematico nel processo penale. La finalità è adeguare la transizione alle diverse capacità operative degli uffici giudiziari, evitando un passaggio uniforme ritenuto non coerente con la reale disponibilità degli strumenti.
Ambito delle modifiche
Le modifiche riguardano principalmente l’articolo 3 del regolamento del 2023 e incidono sui termini di transizione verso il regime di esclusività telematica per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni.
Decorrenza dell’obbligo di deposito esclusivamente telematico
L’obbligo viene differito e articolato per uffici e tipologie di procedimento:
- Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello: dal 1° luglio 2027, con esclusione dei procedimenti assegnati alla sezione per i minorenni, dei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capi VIII e IX, titoli III-bis e IV, X e XI c.p.p., nonché di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri.
- Ufficio del giudice di pace, Corte di cassazione e Procura generale presso la Corte di cassazione: dal 1° gennaio 2028, con le medesime esclusioni per i procedimenti richiamati.
- Tribunale per i minorenni e procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni: dal 1° gennaio 2029.
- Tribunale di sorveglianza: dal 1° gennaio 2030.
Ulteriori ipotesi in cui il deposito deve essere esclusivamente telematico
Il decreto estende l’obbligo telematico anche ad altri segmenti procedimentali, con decorrenze differenziate:
- Impugnazioni avverso i provvedimenti del giudice di pace: dal 1° gennaio 2028.
- Procedimenti assegnati alla sezione della Corte d’appello per i minorenni: dal 1° gennaio 2029.
- Procedimenti di cui al libro X c.p.p.: dal 1° luglio 2029.
- Procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capi VIII e IX, titoli III-bis e IV, e XI c.p.p., nonché quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri: dal 1° luglio 2030.
Regime transitorio per il deposito telematico facoltativo degli esterni
Per i soggetti abilitati esterni, il deposito può ancora avvenire anche con modalità telematiche, ma solo fino a specifiche date negli uffici indicati:
- Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello: fino al 30 giugno 2027.
- Corte di cassazione, Procura generale presso la Corte di cassazione e Ufficio del giudice di pace: fino al 31 dicembre 2027.
Effetti sulle modalità di deposito e sugli atti notificati o comunicati
È modificata anche la disciplina delle modalità di deposito nei procedimenti e negli uffici interessati, coordinando l’obbligo telematico con i diversi termini di transizione. Viene inoltre soppressa una previsione finale del comma 8 dell’articolo 3 del regolamento originario.
Clausola finanziaria e entrata in vigore
Le amministrazioni interessate devono attuare il decreto con le risorse già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
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