Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03093/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento catastale in rettifica relativo alla rendita di un impianto eolico. In appello la società contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto perché la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva escluso dal calcolo della rendita il valore della torre di sostegno dell’aerogeneratore, ritenendola componente impiantistica non computabile ai sensi della disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che l’esclusione della torre fosse stata affermata senza adeguata motivazione; (2) violazione di legge, assumendo che la Corte territoriale avesse acriticamente recepito i pareri pro veritate della contribuente e, in realtà, avesse errato nel ritenere la torre estranea alla rendita catastale; (3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché, una volta escluso il valore della torre, il giudice di merito non aveva rideterminato la rendita computando le altre componenti residue dell’impianto eolico e i relativi oneri/elementi estimativi; (4) ulteriore violazione della disciplina catastale, rimasta però assorbita. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi due motivi, ma ha accolto il terzo, rilevando che il giudice di appello, pur potendo escludere la torre dal calcolo, avrebbe dovuto comunque procedere alla rideterminazione della rendita sulle restanti componenti imponibili, non limitandosi all’annullamento dell’avviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarato assorbito il quarto e accolto il terzo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese, affinché riesamini la controversia e ridetermini la rendita catastale applicando i criteri indicati dalla Corte di cassazione. La decisione valorizza il principio per cui, nei giudizi tributari di impugnazione-merito, il giudice che ritenga illegittimo l’atto non può arrestarsi all’annullamento, ma deve pronunciarsi sulla corretta misura della pretesa sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza e della sua eventuale apparenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali/motivazionali

  • art. 111, comma 6, Cost.

    indicato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 1, comma 21, l. n. 208/2015

    ha ridefinito la stima catastale degli immobili speciali e particolari, escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo

  • art. 1, comma 22, l. n. 208/2015

    richiamato insieme al comma 21 come parte della riforma della stima catastale

  • art. 1, comma 244, l. n. 190/2014

    ritenuto non abrogato tacitamente dalla l. n. 208/2015 nella parte in cui richiama la Circolare n. 6/T sui profili tecnico-estimativi

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte afferma che il giudice di merito, escludendo la torre, doveva comunque pronunciarsi sulla rideterminazione dell’intera rendita, non limitandosi all’annullamento dell’avviso

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    richiamato come base normativa del classamento e della stima catastale

  • art. 15-26 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamati per il procedimento diretto di stima catastale

  • art. 28 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato per il procedimento indiretto di stima, basato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione

  • art. 2 d.l. n. 16/1993

    richiamato tra le norme denunciate nel quarto motivo, poi assorbito

  • art. 1 d.m. n. 701/1994

    richiamato tra le norme denunciate nel quarto motivo, poi assorbito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per ribadire che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al solo rispetto del minimo costituzionale: la sentenza è nulla solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o risulta incomprensibile, non già quando la parte ne contesti la sufficienza o la persuasività.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove: la censura è inammissibile quando, sotto la veste dell’errore di diritto, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del compendio probatorio.
  • In materia catastale, la torre di sostegno di un impianto eolico, se funzionale al processo di produzione di energia elettrica, non rientra nella base imponibile della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, come componente impiantistica esclusa dalla stima diretta.
  • L’entrata in vigore della l. n. 208/2015 non ha abrogato i criteri tecnico-estimativi richiamati dalla disciplina precedente e dalla Circolare n. 6/T del 2012: essi continuano a operare per la determinazione della rendita delle unità speciali, nei limiti delle componenti ancora rilevanti.
  • Quando il giudice tributario ritiene illegittimo un avviso di accertamento per ragioni sostanziali, deve rideterminare la pretesa nel merito entro i limiti delle domande di parte; non può limitarsi all’annullamento se la controversia richiede una nuova quantificazione della base imponibile.
  • Nel processo tributario di impugnazione-merito, l’atto amministrativo è solo il veicolo della controversia, ma l’oggetto del giudizio è il rapporto sostanziale sottostante; pertanto il giudice ha il potere-dovere di ricondurre la pretesa alla misura corretta.
  • L’esclusione di una componente dalla rendita catastale non esonera il giudice dal verificare e rideterminare la incidenza delle restanti componenti imponibili e degli elementi estimativi residui, se la domanda e la materia del contendere lo richiedono.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.