Ordinanza n. 145/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Latina del 10 dicembre 2024, conosciuto l’11 marzo 2026, con il quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale rilasciato il 17 luglio 2023 (pratica prot. n. P-LT/L/Q/2023/100674), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dello Sportello unico per l'immigrazione di Latina di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del 10 dicembre 2024, conosciuto l'11 marzo 2026, con cui è stato revocato il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato stagionale rilasciato nel luglio 2023. L'amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità per carenza di interesse, poiché l'atto introduttivo non contesta la specifica motivazione del provvedimento, fondata sull'accertata carenza del requisito reddituale del datore di lavoro promittente, ma si limita ad affermare che tale circostanza non sarebbe imputabile al ricorrente. Il ricorso appare altresì diretto a ottenere, per il tramite dell'impugnazione, un permesso di soggiorno per attesa occupazione, istituto ritenuto non previsto dalla legge nella situazione rappresentata: il ricorrente è entrato in Italia il 1° settembre 2023 con un nulla osta per lavoro stagionale ormai da tempo privo di efficacia e dichiara di essere stabilmente impiegato presso un datore di lavoro diverso da quello che aveva richiesto il suo ingresso.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata per carenza di fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto ostativi, sia i possibili profili di inammissibilità per carenza di interesse derivanti dalla mancata contestazione della specifica ratio motivazionale dell'atto, sia l'apparente finalità del gravame di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione non previsto dalla legge nella fattispecie concreta. La questione della tardività è stata lasciata impregiudicata. In vista della decisione di merito, è stato disposto un incombente istruttorio a carico della parte pubblica, tenuta a depositare la prova dell'avvenuta notificazione del provvedimento impugnato presso il domicilio eletto dall'interessato nei rapporti con l'amministrazione dell'interno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; il rigetto è stato fondato, in particolare, sulla carenza di fumus boni iuris.
Massime di principio
- La domanda cautelare può essere rigettata per carenza di fumus boni iuris quando il ricorso non contesta la specifica motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, limitandosi a dedurre l'estraneità o la non imputabilità del fatto al ricorrente.
- Sussiste un possibile difetto di interesse a ricorrere quando l'impugnazione non mira concretamente alla rimozione della specifica lesione derivante dall'atto impugnato, ma risulta funzionale a ottenere un diverso titolo amministrativo non previsto dalla legge per la situazione rappresentata.
- In vista della decisione di merito, il giudice può disporre un incombente istruttorio volto ad accertare la data e le modalità di notificazione del provvedimento impugnato, quando tale verifica è rilevante ai fini dell'eccezione di tardività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 208/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 183/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 184/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 186/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →