Sentenza n. 3284/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del 31.7.2025 DI RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 31 luglio 2025 con cui era stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso, notificato e depositato nell'ottobre 2025, risultava tuttavia già proposto, con il medesimo difensore e nella stessa data, avverso il medesimo provvedimento, mediante il ricorso n. 12278/2025. Il TAR ha quindi rilevato la duplicazione del ricorso, qualificabile come «doppione informatico». Ai sensi dell'art. 72 c.p.a., il ricorrente era stato previamente avvisato dell'eventuale inammissibilità e invitato a presentare osservazioni, ma non si è avvalso di tale facoltà.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il medesimo provvedimento era già stato impugnato dal medesimo ricorrente, con il medesimo difensore e nella stessa data, mediante altro ricorso. La decisione è stata adottata in applicazione della giurisprudenza del TAR Lazio sui cosiddetti «doppioni informatici», già seguita dalla Sezione. Il Ministero dell'Interno non si è costituito; per tale ragione il Collegio ha escluso la pronuncia sulle spese, statuendo nulla per le spese. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 72 c.p.a.
eventuale preavviso di inammissibilità
Il giudice deve preavvisare la parte dell'eventuale definizione in rito nei casi previsti e consentirle di presentare osservazioni; nel caso concreto il ricorrente è stato avvisato, ma non ha presentato osservazioni.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato quale fondamento del rito decisorio applicato alla definizione della controversia.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della pronuncia in forma semplificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso amministrativo che duplica un precedente ricorso, già proposto dal medesimo soggetto e avverso il medesimo provvedimento, anche quando la duplicazione derivi da un errore o da un doppio deposito informatico.
- Quando il giudice rileva la possibile duplicazione del ricorso e preannuncia la definizione in rito, l'omessa presentazione di osservazioni da parte del ricorrente consente la definizione del giudizio sulla base della causa di inammissibilità rilevata.
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