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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2660/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Cremona per un nuovo giudizio esclusivamente sul punto della sospensione della patente, lasciando impregiudicati gli altri profili della decisione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava la violazione di legge per omissione di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dagli artt. 189, commi 6 e 7, del codice della strada; la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione né in motivazione né in dispositivo sulla sospensione della patente.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. strada, comma 6

    sospensione della patente di guida da uno a tre anni

    Il comma 6 prevede l'applicazione obbligatoria della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per il periodo indicato; la mancata statuizione è vizio di legge rilevante.

  • art. 189 cod. strada, comma 7

    sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a 5 anni

    Il comma 7 prevede un diverso intervallo temporale di sospensione, anche esso obbligatorio quando applicabile; il giudice deve indicare quale comma si applica e la durata della sospensione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza era stata emessa ai sensi dell'art. 444 (procedimento per patteggiamento), ma ciò non esime il giudice dall'applicare le sanzioni amministrative accessorie di carattere obbligatorio previste dalla normativa sostanziale.

Massime di principio

  • Quando una norma sostanziale prevede una sanzione amministrativa accessoria come obbligatoria, il giudice deve espressamente disporne l'applicazione; l'omissione costituisce vizio che può portare all'annullamento parziale della sentenza.
  • La cassazione può annullare la sentenza limitatamente al profilo dell'omessa statuizione sull'accessoria, rinviando al giudice di merito per la sola determinazione richiesta, senza riesaminare gli altri aspetti già decisi.
  • La emissione della decisione nel rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non esonera dall'applicare le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie previste dalla legge sostanziale.
  • Se la norma prevede più commi con differenti periodi di sospensione, il giudice deve motivare quale comma si applica e indicare la durata della sospensione entro i limiti previsti; in dubbi sul comma applicabile, è necessaria una motivazione specifica sui fatti che fondano l'applicazione.
  • Per chiunque si trovi in una posizione analoga (imputato o difensore), è opportuno verificare che la decisione di merito contenga l'espressa statuizione sulle sanzioni accessorie obbligatorie e, in caso di omissione, valutare impugnazione o segnalazione al pubblico ministero per ricorso in Cassazione.

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