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Sentenza

Sentenza n. 745/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 13.6.2025, n. 144.

Giustizia amministrativa202600302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 13 giugno 2025, n. 144, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 13 giugno 2025, n. 144, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito e non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Imperia entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del ricorso. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli un termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    L'esecuzione nei confronti dell'amministrazione può essere ordinata dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    € 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, individuando il termine iniziale e quello finale di applicazione.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e non formula contestazioni, l'inottemperanza può essere dichiarata una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato, specificando le attività concrete necessarie a conformarsi al comando giudiziale.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuato anche nell'ambito dell'amministrazione obbligata, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro un termine successivo.
  • Su richiesta della parte vittoriosa e in assenza di ragioni ostative, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal termine assegnato per l'esecuzione e cessazione al momento dell'adempimento o dell'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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