Cassazione Penale, Sentenza n. 41603/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Piero Zuddas, condannato per bancarotta fraudolenta. Il Tribunale ha ritenuto ostativa la misura alternativa in ragione della sussistenza della pena accessoria di inabilitazione all'esercizio dell'impresa commerciale per cinque anni e di acquisizioni investigative su violazioni tributarie recenti, ritenute idonee a consentire abuso del diritto e a dissimulare la vera entità del patrimonio. Il ricorrente, tramite difensore, aveva articolato tre motivi: (1) violazione di legge per mancata adeguata valutazione della risocializzazione e rieducazione (e per avere il parere favorevole dell'UEPE immotivatamente disatteso) e per non aver valutato le condizioni di vita attuali e la documentazione attestante attività lavorativa subordinata; (2) vizio di motivazione per mancata individualizzazione della valutazione dei precedenti e per avere trascurato elementi favorevoli come il parere UEPE e il percorso risocializzante; (3) omessa valutazione e travisamento dei fatti, con mancata considerazione degli elementi favorevoli presenti negli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, attestate dalla rinuncia al ricorso formulata dal difensore munito di procura speciale. È richiamata la giurisprudenza sul requisito dell'interesse all'impugnazione che deve sussistere sia al momento della proposizione che al momento della decisione; la corte ha quindi definito la vicenda con decisione di natura processuale. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione alla Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500 euro.
Norme richiamate
art. 568 cod. proc. pen. (comma 4)
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
L'interesse all'impugnazione è condizione per l'esercizio del rimedio e deve esistere sia al momento della proposizione che al momento della decisione; la rinuncia determina sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte
art. 127 cod. proc. pen.
Riferimento alle ipotesi di impugnazioni per le quali non è prevista la trattazione nelle forme dell'art. 127; in tali ipotesi non è possibile chiedere la trattazione orale ai sensi dell'art. 611
art. 611 cod. proc. pen.
Norma sulla trattazione orale in Corte di Cassazione: non è invocabile per i ricorsi che, per disposizione di legge (es. art. 127), non prevedono la trattazione nelle forme indicate
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore determina la sopravvenuta carenza d'interesse e, di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso per ragioni processuali.
- L'interesse ad impugnare deve sussistere sia al momento della proposizione che al momento della decisione; se viene meno nel frattempo, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse comporta tipicamente la condanna alle spese processuali e può comportare una sanzione alla Cassa delle ammende.
- Nel merito dei rifiuti di misure alternative (es. affidamento in prova), è essenziale che il ricorrente documenti in modo concreto l'evoluzione positiva della propria situazione (pareri UEPE, assunzione di lavoro subordinato, elementi di risocializzazione) e che il giudice di merito valuti tali elementi in modo motivato e individualizzato.
- Il parere favorevole dell'UEPE è un elemento importante ma non vincolante: il giudice può discostarsene purché fornisca motivazione idonea e specifica.
- Per le impugnazioni per le quali la legge non prevede la trattazione orale, non è possibile ottenere udienza orale chiedendola ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; istanze del genere possono essere respinte per difetto di procedura.
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