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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18968/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento relativo all’anno 2011, con riprese a IRES, IRAP e IVA e sanzioni per infedele fatturazione di operazioni imponibili. La lite nasce da contestazioni dell’Ufficio su operazioni ritenute soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti, inserite in una presunta filiera fraudolenta con società cartiere e soggetti riconducibili a un medesimo gruppo. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato l’incompetenza territoriale dell’ufficio che aveva emesso l’atto, sostenendo che la competenza spettasse a un diverso ufficio in ragione del proprio domicilio/sede. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del diritto al contraddittorio preventivo, invocando l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e la natura armonizzata dell’IVA. Con il terzo motivo ha censurato la ritenuta inesistenza di una fattura passiva, sostenendo che i pagamenti e la documentazione prodotta proverebbero l’effettività dell’operazione e che la CTR avrebbe rivalutato erroneamente i fatti. Con il quarto motivo ha contestato la qualificazione come inesistenti delle operazioni documentate da fatture emesse nei confronti di società del gruppo, deducendo che l’attività di grossista e l’operatività tramite collaboratori, telefono ed email sarebbero compatibili con l’assenza di struttura fisica stabile e che la prova documentale escluderebbe la fittizietà delle operazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva individuato la competenza in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione. Ha respinto il secondo motivo, affermando che, per l’anno d’imposta 2011, il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 era stato rispettato, con conseguente infondatezza della censura sul contraddittorio preventivo. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché le doglianze sulla sussistenza delle operazioni e sulla valutazione della documentazione tendevano a ottenere una nuova ricostruzione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    "La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata."

    La competenza dell’ufficio accertatore si determina in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione, o a quella in cui avrebbe dovuto essere presentata.

  • art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta incompetenza territoriale dell’ufficio, ma non autonomamente scrutinato nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 41 della Carta di Nizza

    Invocato dalla ricorrente a fondamento del preteso diritto al contraddittorio preventivo; la Corte non lo ha ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa per mancato contraddittorio preventivo.

  • art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    "l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"

    Per gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell’attività, il legislatore ha già operato una valutazione ex ante del contraddittorio; il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni determina nullità, mentre nel caso concreto il termine era stato rispettato.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per escludere che la norma imponesse un generale obbligo di contraddittorio preventivo, attribuendo invece all’ufficio una facoltà di richiesta di dati e notizie.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla detraibilità dell’IVA e alla dedotta erronea qualificazione delle fatture, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a rivalutare il fatto.

  • art. 109 t.u.i.r.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripresa fiscale sulle fatture ritenute inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sia per contestare la valutazione delle prove sia per sostenere che l’Amministrazione non avrebbe provato la fittizietà delle operazioni; la Corte ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del compendio istruttorio.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per sostenere che non potesse esservi duplicazione di pretesa IVA; la Corte ha ritenuto la censura non fondata nella prospettazione della ricorrente e comunque orientata alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma di inserimento della previsione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La competenza territoriale dell’ufficio finanziario va verificata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione o a quella in cui essa avrebbe dovuto essere presentata; la contestazione è inammissibile se non si confronta con tale criterio e con la motivazione della sentenza di merito.
  • Nel procedimento tributario, per gli accertamenti preceduti da accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività, il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente assorbe la questione del contraddittorio preventivo e, se rispettato, esclude la nullità dell’atto.
  • In sede di legittimità non è ammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la censura investe la qualificazione di operazioni come inesistenti, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un riesame del materiale istruttorio: occorre censurare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, non proporre una lettura alternativa della documentazione.
  • L’eventuale deduzione di duplicazione impositiva o di insussistenza del vantaggio fiscale deve essere coerente con la concreta struttura dell’atto impugnato e con le stesse allegazioni della parte; in mancanza, la censura resta inconferente o si risolve in una contestazione di merito non scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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