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Sentenza

Sentenza n. 896/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato in seguito a nulla osta ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato per circostanze a lui non imputabili, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Aveva successivamente trovato un’altra occupazione e presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno. La Questura aveva archiviato l’istanza ritenendo che mancassero i presupposti normativi e che lo straniero avesse manifestato la volontà di rinunciare alla pratica, in vista della presentazione di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Ha sostenuto che la mancata stipula del contratto originario non fosse a lui imputabile, che il contraddittorio procedimentale avrebbe consentito di chiarire la propria posizione e che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare anche il nuovo rapporto di lavoro e, eventualmente, il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento ai fini del riesame. Ha ritenuto fondata la censura relativa all’omesso preavviso di rigetto, poiché l’apporto partecipativo del privato avrebbe potuto fornire elementi utili sia sull’effettiva volontà di rinunciare alla domanda, non comprovata dagli atti ma soltanto affermata dalla Questura, sia sulla mancanza del contratto di assunzione originario. Nel merito, il giudice ha escluso che l’Amministrazione potesse applicare in modo automatico la disciplina sull’immigrazione limitandosi a rilevare il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, la posizione dello straniero deve essere valutata in concreto e individualmente, considerando la condotta complessiva, la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario, il nuovo rapporto di lavoro documentato e il percorso di inserimento lavorativo. La Questura aveva omesso tale valutazione, incorrendo in difetto di istruttoria e di motivazione e violando i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il riesame dovrà svolgersi nel rispetto del contraddittorio procedimentale. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’omesso preavviso di rigetto è illegittimo quando la partecipazione del privato avrebbe potuto apportare elementi utili alla valutazione della sua effettiva posizione e delle circostanze rilevanti.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La valutazione della domanda di permesso di soggiorno deve essere concreta e individualizzata, tenendo conto della condotta complessiva dello straniero, delle circostanze non imputabili che hanno impedito il rapporto lavorativo originario e del successivo percorso di inserimento lavorativo, nel rispetto di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del lavoro subordinato dello straniero non consente automatismi fondati esclusivamente sul mancato perfezionamento del rapporto di lavoro originariamente indicato, quando tale evento non sia imputabile al lavoratore e siano sopravvenuti elementi lavorativi meritevoli di valutazione.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro stagionale costituisce il presupposto dell’ingresso regolare, ma il mancato perfezionamento del rapporto originario non esonera l’Amministrazione dall’esame concreto della posizione dello straniero.

Massime di principio

  • In materia di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, l’Amministrazione non può fondare il diniego o l’archiviazione su un automatismo derivante dal mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originariamente indicato, ma deve verificare in concreto se tale circostanza sia imputabile allo straniero.
  • Quando il mancato avvio del rapporto di lavoro originario dipende da circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore straniero, l’Amministrazione deve considerare, ai fini della valutazione della domanda di soggiorno, anche l’eventuale successivo rapporto di lavoro e il concreto percorso di regolarizzazione e inserimento lavorativo maturato in Italia.
  • L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione individualizzata, proporzionata e ragionevole della posizione dello straniero, avuto riguardo alla sua condotta complessiva e alle circostanze concrete del soggiorno, senza che la mera assenza del datore di lavoro originario sia di per sé decisiva.
  • Il preavviso di rigetto deve essere comunicato quando il contraddittorio procedimentale può consentire al privato di chiarire fatti rilevanti, tra cui l’effettiva volontà di rinunciare alla domanda e la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto lavorativo originario.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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