Cassazione Civile, Ordinanza n. 23456/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia originaria nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali dovuti per attività svolta in un procedimento penale. La parte ingiunta propose opposizione e, in via riconvenzionale, domandò il risarcimento dei danni non patrimoniali per asserito inadempimento del difensore. Il professionista opposto chiamò in causa un altro avvocato, indicato come codifensore nel processo penale, per far valere una sua eventuale responsabilità esclusiva o concorrente in caso di accoglimento della domanda risarcitoria. Il Tribunale rigettò l'opposizione e regolò le spese anche nei confronti del terzo chiamato. La Corte d'appello confermò, affermando che le spese del terzo chiamato dal convenuto vittorioso possono essere poste a carico del chiamante quando la chiamata in garanzia/manleva risulti manifestamente infondata o palesemente arbitraria. Il primo avvocato propose quindi ricorso per cassazione contro tale statuizione sulle spese; la Corte di cassazione rigettò il ricorso. Successivamente lo stesso propose ricorso per revocazione della sentenza di cassazione deducendo tre motivi: (1) errore di fatto ex art. 156, comma 2, c.p.c. per avere la Corte affermato che il Tribunale avesse ritenuto infondata la chiamata del terzo, mentre secondo il ricorrente il Tribunale si sarebbe limitato a rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e avrebbe riconosciuto la fondatezza della chiamata; (2) violazione dell'art. 156, comma 2, c.p.c. per il supposto contrasto tra motivazione e dispositivo; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. perché il comportamento del ricorrente non sarebbe stato censurato e la motivazione del Tribunale avrebbe dovuto prevalere sul dispositivo di condanna alle spese. La Corte ha ritenuto che tali doglianze mirassero in realtà a contestare la valutazione di infondatezza della chiamata in causa e non un vero errore di percezione dei fatti, poiché la sentenza revocanda aveva correttamente preso atto che il Tribunale non aveva statuito sulla fondatezza della domanda verso il terzo, ma aveva solo rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Si tratta quindi di una richiesta di rivalutazione del merito, non ammissibile in sede di revocazione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, osservando che la sentenza impugnata non aveva affermato l'esistenza di una statuizione di primo grado sulla fondatezza della domanda contro il terzo, ma aveva correttamente rilevato che il Tribunale si era limitato a respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Le censure del ricorrente miravano dunque a una nuova valutazione della correttezza della regolazione delle spese nei confronti del terzo chiamato, attività incompatibile con il rimedio revocatorio. Non sono state liquidate spese per l'assenza di attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La regola della soccombenza è stata richiamata per affermare che le spese del terzo chiamato possono gravare sul chiamante quando la chiamata in causa risulti infondata.
art. 156, comma 2, c.p.c.
È stato invocato dal ricorrente come norma che, in presenza di contrasto tra motivazione e dispositivo, determinerebbe la nullità della sola parte del provvedimento colpita dal vizio; la Corte ha però ritenuto la censura non pertinente perché diretta a contestare una valutazione di merito.
art. 395 c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio è stato definito come errore di percezione o svista materiale, risultante immediatamente dagli atti, decisivo e non incidente su un punto controverso.
art. 380-bis c.p.c.
È stato richiamato il procedimento camerale con proposta del relatore di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
È stato richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a sorreggere la revocazione della sentenza di cassazione richiede una falsa percezione della realtà processuale: deve trattarsi di una svista materiale o di un errore percettivo immediatamente desumibile dagli atti, non di una diversa lettura giuridica o valutazione delle risultanze di causa.
- Non è configurabile errore revocatorio quando la censura mira, in sostanza, a contestare la valutazione di infondatezza di una domanda o di una chiamata in causa, poiché ciò comporta una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di revocazione.
- La regolazione delle spese nei confronti del terzo chiamato può porle a carico del chiamante, anche quando questi sia risultato vittorioso nella causa principale, se la chiamata in garanzia o manleva è stata proposta in modo manifestamente infondato o palesemente arbitrario.
- Ai fini della revocazione, non basta prospettare un preteso contrasto tra motivazione e dispositivo o una diversa ricostruzione della decisione di merito: occorre un errore di percezione su un fatto decisivo, non su un punto controverso già valutato dal giudice.
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