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Sentenza

Sentenza del 24/01/2020 n. 249 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

TARSU - agevolazione - aree speciali - prova - spetta al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che l'esenzione per parti di aree utilizzate per la produzione di rifiuti speciali è subordinata all'adeguata delimitazione degli spazi e alla presentazione di idonea documentazione a carico del contribuente. Di conseguenza il ricorso è stato respinto: il contribuente non può lamentare la mancata attività istruttoria dell'ufficio perché l'onere probatorio di dimostrare i presupposti dell'agevolazione incombe su di lui.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha chiesto l'agevolazione/esenzione TARSU per porzioni di aree in cui si producevano rifiuti speciali. La questione riguarda la necessità di dimostrare l'effettiva esclusione/esenzione mediante adeguata delimitazione degli spazi e documentazione probatoria, e se l'onere della prova ricada sul contribuente o sull'ufficio.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 2697 (onere della prova)

    Applicazione del principio secondo cui chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo: spettava al contribuente fornire la prova dell'agevolazione richiesta.

  • Normativa TARSU / regolamenti comunali in materia di tributi e agevolazioni

    L'esenzione o riduzione per aree che producono rifiuti speciali richiede, ai fini applicativi, la delimitazione puntuale degli spazi e documentazione idonea a dimostrarne i presupposti; in mancanza l'agevolazione non si applica.

Massime di principio

  • L'onere della prova circa il diritto all'agevolazione TARSU grava sul contribuente che la invoca.
  • Per ottenere l'esenzione per aree usate per rifiuti speciali è necessario fornire delimitazione chiara delle superfici interessate (planimetrie, atti tecnici) e documentazione che attesti la natura dell'attività e della produzione di rifiuti.
  • La mancata istruttoria o verifica da parte dell'ufficio non sostituisce la documentazione probatoria che il contribuente deve presentare; il giudice non rimedia a tale mancanza spostando l'onere probatorio sull'amministrazione.
  • In contenzioso tributario il ricorso sarà probabilmente respinto se il contribuente non prova i requisiti dell'agevolazione; è quindi consigliabile produrre fin dall'origine prove tecniche e amministrative (certificazioni, autocertificazioni integrate da documenti terzi).
  • Prassi difensiva consigliata: conservare e depositare planimetrie, contratti, registrazioni di smaltimento, attestazioni tecnico-amministrative e, se necessario, richiedere accertamenti o certificazioni autoritative prima di contestare in giudizio l'operato dell'ufficio.

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