Sentenza n. 428/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, relativo alle sedi di Maddaloni, Caserta, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Capua, nonché il relativo preavviso di diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento temporaneo richiesto ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per mancata considerazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale, con difetto di istruttoria e motivazione e violazione del contraddittorio; violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, della l. 124/2015 e dell’art. 1493 d.lgs. 66/2010, nonché dei principi costituzionali di tutela della famiglia, della genitorialità, del minore, della bigenitorialità e del buon andamento, per omessa o inadeguata ponderazione degli interessi contrapposti; travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione degli artt. 30 e 31 Cost., dell’art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto un’istruttoria sulla situazione delle posizioni organiche presso tutte le sedi richieste e, successivamente, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rilevando che per Caserta e Santa Maria Capua Vetere il diniego non esponeva concrete ragioni relative all’eventuale infungibilità delle posizioni disponibili nella categoria dei Graduati, tali da impedire il trasferimento.
La decisione
Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Ministero della Difesa, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha riesaminato l’istanza e ha disposto l’assegnazione temporanea del ricorrente presso il 4° Reparto Comando e Supporti Tattici Bersaglieri di Caserta, con decorrenza dal 24 agosto 2026, individuando una posizione organica temporaneamente ricopribile. Il nuovo provvedimento ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ravvisando la piena soddisfazione del bene della vita richiesto. Poiché l’accoglimento amministrativo è intervenuto dopo la proposizione del ricorso e in seguito all’istruttoria e alle ordinanze del giudice, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo a carico dell’Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti sono state avvisate della possibile decisione semplificata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere [...] è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente
La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, anche per effetto di successive determinazioni amministrative, il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita richiesto e viene meno l’utilità della prosecuzione del processo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato dalla parte ricorrente in via subordinata per l’eventuale declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice ha invece pronunciato la cessazione della materia del contendere.
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Disciplina l’assegnazione temporanea del dipendente pubblico, compreso il personale militare secondo il quadro normativo richiamato, e costituisce la base giuridica dell’istanza di trasferimento temporaneo accolta dall’Amministrazione in sede di riesame.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. ricorre quando il ricorrente ottiene integralmente, anche attraverso un successivo provvedimento amministrativo, il bene della vita perseguito con l’azione, con conseguente venir meno dell’utilità oggettiva della prosecuzione del giudizio.
- Quando l’Amministrazione accoglie la pretesa sostanziale del ricorrente dopo la proposizione del ricorso e in conseguenza dell’attività istruttoria o cautelare del giudice, la definizione per cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nel riesaminare una domanda di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l’Amministrazione deve verificare e motivare concretamente l’incidenza delle esigenze organizzative, comprese l’eventuale indisponibilità o infungibilità delle posizioni organiche, senza limitarsi a formule generiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 153/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 620/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 379/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 381/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 1240/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 612/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →