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Ordinanza

Ordinanza n. 364/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prot. N. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Lucca notificato in data -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202600914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Lucca recante divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Lucca recante divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Il testo non indica specifici motivi di ricorso. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento e ne ha chiesto la sospensione, mentre l'Amministrazione si è costituita in giudizio. Il giudice rileva che i fatti storici posti a fondamento dell'atto non sono sostanzialmente contestati dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza incidentale di sospensione. A un primo sommario esame, i fatti storici posti a fondamento del provvedimento non risultano sostanzialmente contestati e appaiono idonei a giustificare il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive. L'ordinanza non definisce il merito dell'impugnazione e non esamina analiticamente eventuali ulteriori vizi dedotti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente al giudice di respingere la domanda di sospensione quando, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, non emergano sufficienti elementi di fondatezza o prevalgano le ragioni dell'Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando i fatti storici posti a fondamento di un divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive non siano sostanzialmente contestati dal destinatario, tali fatti possono essere ritenuti, a un primo sommario esame, idonei a giustificare il provvedimento e a fondare il rigetto della domanda di sospensione.
  • La valutazione cautelare della legittimità di un provvedimento è sommaria e non comporta la definizione delle questioni di merito non esaminate analiticamente nell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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