Ordinanza n. 364/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prot. N. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Lucca notificato in data -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Lucca recante divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Lucca recante divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Il testo non indica specifici motivi di ricorso. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento e ne ha chiesto la sospensione, mentre l'Amministrazione si è costituita in giudizio. Il giudice rileva che i fatti storici posti a fondamento dell'atto non sono sostanzialmente contestati dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza incidentale di sospensione. A un primo sommario esame, i fatti storici posti a fondamento del provvedimento non risultano sostanzialmente contestati e appaiono idonei a giustificare il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive. L'ordinanza non definisce il merito dell'impugnazione e non esamina analiticamente eventuali ulteriori vizi dedotti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente al giudice di respingere la domanda di sospensione quando, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, non emergano sufficienti elementi di fondatezza o prevalgano le ragioni dell'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando i fatti storici posti a fondamento di un divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive non siano sostanzialmente contestati dal destinatario, tali fatti possono essere ritenuti, a un primo sommario esame, idonei a giustificare il provvedimento e a fondare il rigetto della domanda di sospensione.
- La valutazione cautelare della legittimità di un provvedimento è sommaria e non comporta la definizione delle questioni di merito non esaminate analiticamente nell'ordinanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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