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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14579/2020 del 09/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, esercente attività di noleggio di autovetture con conducente, aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2008, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi sulla base del chilometraggio annuo delle vetture, superiore a quello dichiarato, e disconosciuto costi ritenuti generici e non inerenti, irrogando le sanzioni. La CTP di Bergamo, riuniti i ricorsi, aveva accolto parzialmente le impugnazioni rideterminando la ripresa; la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza depositata il 7 gennaio 2014, aveva confermato tale decisione. In cassazione il contribuente ha proposto sette motivi: 1) nullità per ultrapetizione ed extrapetizione, perché la ripresa relativa al 2007 e 2008 sarebbe stata determinata applicando la percorrenza chilometrica del 2006 in misura superiore alla pretesa fiscale; 2) omessa pronuncia, omessa motivazione e omesso esame sulla contestata quantificazione dei chilometri per il 2007 e 2008; 3) omessa pronuncia e omesso esame circa l’asserito errore nel calcolo del consumo chilometrico delle autovetture; 4) omesso esame e omessa motivazione sulle circostanze relative al corretto calcolo dei consumi; 5) violazione del D.M. 20 aprile 1993 e della L. n. 21 del 1993, contestando l’uso di una campionatura provinciale basata sulle tariffe dei tassisti; 6) violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, per mancata allegazione all’avviso della campionatura provinciale richiamata; 7) omesso esame e violazione di legge in relazione ai costi disconosciuti, sostenendo che i fornitori fossero muniti di licenza e che fosse superabile la carenza di requisiti formali delle fatture ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: la CTR aveva implicitamente considerato un errore materiale l’indicazione, nella decisione di primo grado, della percorrenza di 221.615 km per tutte le annualità e aveva svolto una propria valutazione di merito, riferendo quel dato al 2006 e considerando per il 2007 e 2008 le percorrenze risultanti dagli avvisi. Il terzo motivo è infondato quanto all’omessa pronuncia, poiché la contestazione sulla fondatezza della ripresa era stata esaminata, e inammissibile quanto ai vizi motivazionali e di omesso esame: la censura mirava a una rivalutazione delle prove, ricorreva una doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. ed era carente di autosufficienza. Anche il quarto motivo è inammissibile, perché deduceva valutazioni e non fatti storici decisivi e ricadeva nei medesimi limiti della doppia conforme e dell’autosufficienza. Il quinto motivo è inammissibile perché attaccava direttamente l’avviso e sollecitava un riesame del merito, mentre la CTR aveva fondato la ricostruzione su una pluralità di elementi complessivamente valutati. Il sesto motivo è infondato: l’avviso non era motivato per relationem e il contribuente non aveva dimostrato che contenuti non riportati della campionatura fossero necessari a integrare la motivazione; inoltre, la sufficienza formale della motivazione dell’atto va distinta dalla prova giudiziale dei fatti costitutivi della pretesa. Il settimo motivo è inammissibile: non coglieva la ratio della decisione, basata sulla mancata prova dell’inerenza dei costi all’attività d’impresa; l’asserito superamento delle sole carenze formali delle fatture era quindi irrilevante. Il contribuente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    la doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che non consente più la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel caso vi sia stato un doppio accertamento conforme da parte dei giudici di merito sulle medesime questioni di fatto, circostanza che risulta dalla stessa motivazione della decisione impugnata che fa esplicito riferimento all’accertamento operato dal giudice di primo grado.

    In presenza di una doppia decisione conforme sui medesimi fatti, non è proponibile in cassazione la censura di omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia, rinvio nell’atto impositivo e sol perchè ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto.

    L’obbligo di allegare gli atti richiamati nell’avviso riguarda quelli il cui contenuto integra effettivamente la motivazione. Non sussiste un obbligo generalizzato di allegazione per atti citati solo narrativamente o il cui contenuto rilevante sia già riportato nell’avviso.

  • art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241

    l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3

    Il dovere di allegazione si coordina con la funzione integrativa della motivazione: concerne gli atti che completano le ragioni dell’atto impositivo, non ogni documento meramente menzionato.

  • art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la ratio della decisione che ha confermato la fondatezza della ripresa fiscale per non aver il ricorrente provato l’inerenza dei costi all’attività d’impresa, restando priva di rilievo l’asserito superamento della carenza dei soli requisiti formali ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 21.

    Il superamento delle sole carenze formali delle fatture non dimostra l’inerenza dei costi all’attività d’impresa né incide sulla ripresa quando tale inerenza non sia stata provata.

Massime di principio

  • L’obbligo di allegare all’avviso di accertamento gli atti richiamati sussiste quando il contenuto dell’atto esterno integra le ragioni della pretesa e non è già riportato nell’avviso; il mero riferimento narrativo a un documento non impone di allegarlo.
  • La sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, requisito formale di validità, è distinta dalla prova degli elementi costitutivi della pretesa tributaria, che si forma e si valuta secondo le regole dell’istruzione probatoria nel giudizio.
  • Quando i giudici di merito hanno deciso conformemente le medesime questioni di fatto, è preclusa la censura per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nei termini stabiliti dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
  • La deduzione di omesso esame non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o per contestare la sufficienza della motivazione; il ricorso deve inoltre indicare e riprodurre, nei limiti necessari, gli atti e i documenti sui quali la censura si fonda.
  • La deducibilità dei costi presuppone la prova della loro inerenza all’attività d’impresa; la regolarità o l’integrazione dei requisiti formali della fattura non sostituisce tale prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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