Sentenza del 01/02/2023 n. 3030 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato tre avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2003-2005 che contestavano costi non inerenti e indeducibili, maggiori ricavi omessi, proventi illeciti, indebita detrazione IVA, con recupero di maggiori IVA e IRAP a carico della società e maggior IRPEF da partecipazione a carico dei soci. In primo grado la CTP ha ritenuto nulli gli avvisi perché notificati dopo la cancellazione della società; la CTR ha confermato, ritenendo che la cancellazione determinasse l'estinzione della società e che i soci non potessero essere considerati successori nell'ambito del giudizio. L'Ufficio ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che gli avvisi erano stati notificati anche ai soci (quindi ai loro soggetti come destinatari) e che, per effetto della cancellazione della società, si era verificato un fenomeno successorio che legittimava la responsabilità dei soci per i debiti fiscali sociali; inoltre deduceva errori di diritto in ordine alla legittimazione di A.A. quale legale rappresentante della società estinta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Ufficio e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero stati effettivamente intestati e notificati ai soci e che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina un fenomeno successorio per cui i rapporti obbligatori della società si trasferiscono ai soci, i quali possono essere legittimati passivi. Per contro, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.A. nella qualità di legale rappresentante della società estinta, perché mancante la legittimazione personale del rappresentante di una società già cancellata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5
Riferimento alla determinazione dei redditi; la Corte ha ritenuto che l'accertamento dei maggiori redditi sociali possa riverberarsi sui soci se gli atti sono indirizzati ai soci successori.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2
Richiamato in relazione alla determinazione e rettifica dei redditi e al rapporto tra accertamento sociale e rettifica dei redditi di partecipazione dei soci.
Codice Civile, artt. 2312-2314
Richiamati nell'ambito delle regole sulla liquidazione e sugli effetti della cancellazione societaria; la Corte usa tali rimandi per fondare il principio che l'estinzione societaria non estingue le obbligazioni verso i creditori ma ne provoca il trasferimento ai soci.
Codice Civile, art. 2495, comma 2
Riferimento alla disciplina della responsabilità dei soci (in particolare nel contesto delle società di persone); la Corte conferma che, dopo la cancellazione, i soci rispondono dei debiti sociali in quanto successori.
Codice di Procedura Civile, art. 110
Invocato nella critica alla sentenza impugnata per presunta errata applicazione di norme processuali relative alla rappresentanza e all'effetto degli atti notificati ai soci.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di valutare la qualità soggettiva delle parti e la legittimazione a stare in giudizio.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Norma di fondamento del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondati i motivi fondati su vizio di diritto e omesso esame di fatto decisivo e ha cassato la sentenza impugnata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. V, 14 dicembre 2022, n. 36696; Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 22014; Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070; Sez. V, 30 luglio 2020, n. 16362)
La Corte ha fatto riferimento a precedenti consolidati secondo i quali la cancellazione societaria comporta un fenomeno successorio che trasferisce i rapporti obbligatori della società ai soci, con responsabilità degli stessi verso i creditori sociali.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina, secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'estinzione formale dell'ente ma non l'estinzione delle obbligazioni sociali: tali obbligazioni possono trasferirsi ai soci (fenomeno successorio) che diventano legittimati passivi verso i creditori, compreso il fisco.
- Se gli atti impositivi sono effettivamente intestati e notificati ai soci, anche dopo la cancellazione della società, l'Ufficio può far valere i maggiori debiti fiscali nei confronti dei soci quali successori.
- Un soggetto non può validamente agire in giudizio quale rappresentante legale di una società già cancellata: le impugnazioni proposte in tale veste sono inammissibili per difetto di legittimazione.
- Gli accertamenti relativi ai redditi di partecipazione dei soci sono debiti propri dei soci; tuttavia quando l'Ufficio ha notificato avvisi riferiti alla società ma indirizzati ai soci come successori, tali accertamenti possono essere fatti valere nei confronti dei soci nel quadro del fenomeno successorio.
- In funzione difensiva, è essenziale verificare la corretta intestazione e notifica degli atti: se gli avvisi non sono stati notificati ai soci non sussiste la base per la responsabilità successoria, altrimenti occorre valutare limiti di responsabilità (importi riscossi in liquidazione, regime di responsabilità previsto dalla legge per i debiti sociali).
- Processualmente, le censure in Cassazione possono avere efficacia se rilevano erronee applicazioni di norme civili o omissioni di fatti decisivi riguardanti la legittimazione e la titolarità degli atti impositivi.
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