Cassazione Penale, Sentenza n. 12208/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio doloso aggravato. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo articolato: contestazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; errata qualificazione del fatto come omicidio doloso anziché omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) o, in subordine, come lesioni con dolo eventuale (art. 582 c.p.); e censura sull'applicazione dell'aggravante dei futili motivi (art. 577 n. 4 c.p.). La difesa ha sostenuto che la condotta fosse difensiva o comunque priva di volontà omicidiaria, evidenziando presunti elementi che dimostrerebbero l'assenza di una volontà di uccidere (interruzione dell'azione, allontanamento senza fuga, numero dei colpi non accertato medico-legalmente) e ha chiesto la riclassificazione della fattispecie.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, alla stregua del compendio probatorio (filmati di videosorveglianza e dichiarazioni convergenti dei testimoni), esistano gravi indizi di omicidio doloso: l'indagato ha colpito ripetutamente la vittima in zone vitali con un coltello e ha continuato l'aggressione anche quando la vittima era ormai inoffensiva, dimostrando "furia" e la consapevole accettazione del rischio di causarne la morte. Pertanto è stata esclusa la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale e non accolto l'assunto della mera responsabilità per lesioni con dolo eventuale. Quanto all'aggravante dei futili motivi, il Tribunale ha osservato che, in sede cautelare, contestarla è rilevante solo se ciò incide specificamente sulla legittimità della misura o comporta una concreta utilità per l'impugnante: nella specie nulla di ciò risultava, per cui la censura non ha preso rilievo ai fini della revoca della custodia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la funzione del Tribunale quale giudice del riesame: la decisione impugnata è stata resa nell'ambito del riesame della misura cautelare.
art. 584 cod. pen.
Richiamata nella discussione sulla qualificazione come omicidio preterintenzionale; il Tribunale ha richiamato il principio per cui quest'ultimo richiede la totale assenza di volontà omicidiaria e dunque la non accettazione consapevole del rischio di morte, elemento che nel caso è stato ritenuto assente
art. 577 n. 4) cod. pen.
Riferimento all'aggravante per futili motivi; il Tribunale ha considerato la contestazione dell'aggravante in sede cautelare irrilevante salvo che la sua esclusione incida specificamente sulla legittimità della misura cautelare o produca concreta utilità per il ricorrente
art. 582 cod. pen.
Richiamato dalla difesa quale norma relativa a una ipotesi alternativa (dolo eventuale per lesioni personali); il Tribunale ha comunque ritenuto, alla luce degli elementi probatori, che la condotta denoti consapevole accettazione del rischio di morte e non rientri nella fattispecie di cui all'art. 582
art. 61 n. 1) cod. pen.
Menziomento nel testo in relazione alla giurisprudenza sul carattere di "pretesto" o "banalità" del movente richiesto per la configurazione dell'aggravante; il Tribunale ha osservato che la ricostruzione dei fatti non mostra che il movente sia esclusivamente banale nel senso giurisprudenziale tale da escludere la rilevanza dell'aggravante
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'adempimento di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini di quanto previsto dalla norma
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare il giudice valuta la sussistenza dei gravi indizi sulla base del compendio probatorio disponibile (filmati, dichiarazioni convergenti): prove fotografiche e testimonianze concordanti possono legittimare la conferma della misura anche in presenza di argomentazioni difensive.
- La presenza di colpi ripetuti in zone vitali e la prosecuzione dell'aggressione quando la vittima è già inoffensiva sono elementi che, secondo le regole di esperienza, possono far ritenere la consapevole accettazione del rischio di morte (dolo eventuale o dolo diretto) e dunque escludere l'ipotesi preterintenzionale.
- Comportamenti del soggetto che rimane nei pressi del luogo del delitto senza tentare una fuga non escludono automaticamente la volontà omicidiaria; l'assenza di fuga va valutata insieme al resto del comportamento e delle prove.
- Il numero dei fendenti o altri dati 'tecnici' desunti da elaborazioni investigative possono non essere decisivi in sede cautelare se il quadro complessivo (video, testimonianze) è concorde; la mancanza di un accertamento medico-legale definitivo non impedisce comunque una valutazione cautelare fondata su elementi convergenti.
- La contestazione di circostanze aggravanti in sede cautelare è rilevante solo se la loro esclusione potrebbe incidere sulla legittimità o sulla durata della misura: in assenza di tale effetto la censura può risultare priva di utilità ai fini del riesame.
- La qualificazione giuridica del fatto (omicidio doloso vs preterintenzionale) richiede attenzione all'elemento soggettivo: l'esistenza di una 'furia' e di azioni reiterate verso parti vitali rende più probabile la configurazione del dolo, anche eventuale, piuttosto che la mera preterintenzionalità.
- Le argomentazioni difensive che sostengono la reazione a una provocazione devono poter confutare in modo specifico e coerente l'interpretazione dei filmati e delle dichiarazioni: semplici deduzioni teoriche sulla possibile difesa non prevalgono su prove visive e testimonianze convergenti.
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