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Sentenza

Sentenza n. 125/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - del provvedimento a firma del Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Ernesto Ascione prot. 0014384 del 6 ottobre 2025, con il quale è stata disposta la esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento di forniture di cui al progetto Avviso D.D. n. 109 del 30/04/2024 PR-FESR SICILIA 2021/2027 numero di partecipazione 1139026 - Lotto 2 Laboratorio di odontotecnica – CIG B761288AA5 gara in ASP 5453621;

Giustizia amministrativa202502168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura negoziata per l'affidamento di forniture destinate al laboratorio di odontotecnica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, relativa a tre lotti per forniture destinate a laboratori scolastici. La documentazione di gara conteneva un'inversione tra le indicazioni dei sub-lotti e i materiali da fornire: il sub-lotto 1 indicava erroneamente le attrezzature per il laboratorio di odontotecnica, mentre il sub-lotto 2 indicava quelle per il laboratorio di ottica. La ricorrente, operante nel settore odontotecnico, aveva barrato nella manifestazione di interesse la casella relativa al lotto 1, facendo affidamento sul dettaglio delle forniture contenuto nell'allegato A. Successivamente, dopo aver ricevuto l'invito, aveva presentato l'offerta per il materiale relativo al laboratorio di odontotecnica, indicato come lotto 2. L'amministrazione l'aveva esclusa ritenendo che avesse partecipato a un lotto diverso da quello per cui aveva manifestato interesse, e quindi a una gara alla quale non era stata formalmente invitata. Con un'unica articolata censura, la ricorrente ha dedotto che la contraddittorietà degli atti di gara avrebbe imposto all'amministrazione di privilegiare la massima partecipazione e di consentire la rettifica dell'indicazione del lotto. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, affermando che dall'eventuale accoglimento non avrebbe potuto derivare alcuna utilità concreta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dell'esclusione e le censure relative alla contraddittorietà degli atti di gara, alla massima partecipazione e alla rettificabilità dell'indicazione del lotto. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione della difesa della ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione, non potendo il giudice procedere d'ufficio all'esame del merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento della procedura negoziata per l'affidamento delle forniture.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa verifica dei presupposti e avviso alle parti.

  • art. 120, comma 6, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 60 c.p.a. per la definizione semplificata della controversia in materia di procedure di affidamento.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla redazione della sentenza in forma semplificata.

  • r.d. n. 1611/1933

    Richiamato in relazione alla necessità di notificare il ricorso all'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni statali, questione superata dalla rinnovazione della notifica.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente, resa dal difensore munito dei necessari poteri, circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l'eventuale accoglimento non potrebbe procurare alcuna utilità concreta.
  • In applicazione del principio dispositivo, una volta dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio all'esame del merito della controversia e deve definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata con sentenza in forma semplificata quando la questione processuale è manifesta e il collegio abbia dato avviso alle parti della possibile definizione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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