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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28586/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Un proprietario confinante ha convenuto davanti al tribunale una società proprietaria del fondo vicino, un architetto dirigente comunale e il comune, chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva derivare dal rilascio di un permesso di costruire per un complesso residenziale su un fondo limitrofo, previa demolizione di un opificio dismesso. Quanto all'architetto, si assumeva che avesse predisposto perizia asseverata non veritiera, avesse omesso di astenersi nonostante un preteso conflitto e non avesse revocato in autotutela il titolo edilizio. Quanto alla società, si deduceva la sua corresponsabilità quale beneficiaria dell'illecito. Quanto al comune, si chiedeva il risarcimento per la pretesa illegittimità del permesso di costruire e, con altra domanda, per la lesione del legittimo affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa, in relazione a successive classificazioni urbanistiche del fondo, rettifiche di errori, certificazioni di destinazione urbanistica e atti edilizi conseguenti, inclusi diniego di sanatoria e ordine di demolizione. Il ricorrente ha chiesto alla Cassazione, con regolamento preventivo di giurisdizione, di affermare la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande, contestando la tesi avversaria del difetto di giurisdizione del giudice adito. La Corte ha invece distinto: giurisdizione ordinaria per le domande contro l'architetto in proprio e contro la società privata; giurisdizione amministrativa per le domande contro il comune, perché il petitum sostanziale riguardava l'illegittimo esercizio del potere amministrativo urbanistico-edilizio e la lesione di interessi legittimi.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte la ricostruzione del ricorrente quanto alla giurisdizione: ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte nei confronti dell'architetto convenuto in proprio e della società privata, ma ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande proposte nei confronti del comune, ritenendo che esse avessero come petitum sostanziale la censura dell'esercizio del potere urbanistico-edilizio e la richiesta di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo o da lesione dell'affidamento. Le spese del regolamento sono state compensate per la parziale soccombenza sulla questione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    la giurisdizione amministrativa presuppone la partecipazione della pubblica amministrazione o di soggetti equiparati; non può estendersi a controversie in cui sia convenuto in proprio solo il funzionario pubblico.

  • artt. 30, commi 2 e 6, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    la domanda risarcitoria per danni conseguenti all'illegittimo esercizio dell'attività provvedimentale rientra nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 133, comma 1, lett. f), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    le controversie relative al risarcimento del danno da atti illegittimi in materia urbanistica-edilizia ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Per individuare la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre avere riguardo al petitum sostanziale, cioè alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio, e non alla mera formulazione formale delle conclusioni.
  • La domanda risarcitoria proposta contro il funzionario pubblico in proprio, per fatti asseritamente illeciti compiuti nell'esercizio delle funzioni, appartiene al giudice ordinario, perché il funzionario non è pubblica amministrazione ai fini dell'art. 103 Cost.
  • La domanda risarcitoria proposta contro il privato beneficiario o corresponsabile del comportamento illecito del funzionario resta devoluta al giudice ordinario, trattandosi di responsabilità extracontrattuale tra privati.
  • Quando il danno viene fatto derivare dall'illegittimo esercizio del potere urbanistico-edilizio dell'ente, anche se la domanda è formulata come risarcitoria autonoma o viene accompagnata da una richiesta di disapplicazione, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
  • Anche la domanda fondata sulla lesione del legittimo affidamento del privato nella correttezza dell'azione amministrativa, se collegata a classificazioni urbanistiche, rettifiche di errori, certificazioni di destinazione e conseguenti provvedimenti edilizi, è attratta nella giurisdizione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneCompravendita immobiliareResponsabilità della PAProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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