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Sentenza

Sentenza n. 2397/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché il relativo preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare della licenza dal 1999 e destinatario di precedenti rinnovi senza soluzione di continuità, ha impugnato il diniego adottato dal Questore di Agrigento sulla base di un controllo effettuato nel 2009 insieme a un soggetto controindicato e di asserite frequentazioni familiari con persone gravate da precedenti penali o pregiudizi di polizia. Ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1, 2-bis, 3, 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e genericità della motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà e sproporzione. Il ricorrente ha evidenziato l’assenza di precedenti penali, misure di sicurezza o condotte rilevanti in materia di armi a proprio carico, la natura isolata e risalente dell’episodio del 2009, il carattere meramente familiare delle relazioni valorizzate dall’Amministrazione e l’assenza di elementi concreti circa una convivenza o frequentazione stabile idonea a determinare un effettivo rischio di accesso di terzi alle armi. Ha inoltre censurato la genericità del preavviso di rigetto, l’omessa considerazione delle osservazioni partecipative e l’assenza di una spiegazione del mutamento di valutazione rispetto ai precedenti rinnovi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di diniego, ritenendo che, pur disponendo l’Amministrazione di un’ampia discrezionalità nel rilascio e nel rinnovo delle licenze di porto d’armi, il giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente debba fondarsi su elementi concreti, attuali e specificamente riferibili alla sua persona. Nel caso esaminato, il provvedimento si fondava prevalentemente su segnalazioni riguardanti familiari, su un unico controllo risalente al 2009 e su riferimenti generici a frequentazioni e precedenti, senza adeguata indicazione della natura dei fatti, della loro collocazione temporale e della loro concreta incidenza sull’affidabilità del richiedente. La nota dei Carabinieri richiamata per relationem non colmava tali lacune, poiché formulata anch’essa in termini generici e assertivi. È inoltre mancato l’accertamento di un concreto collegamento tra i rapporti familiari e la possibilità effettiva di accesso di terzi alle armi, sicché il diniego risultava fondato su una presunzione generalizzata di pericolosità del contesto familiare. Il giudice ha ravvisato difetto di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità del giudizio prognostico. L’annullamento lascia salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che dovrà riesaminare l’istanza sulla base di una rinnovata e adeguata istruttoria e con motivazione puntuale, potendo eventualmente adottare anche un nuovo diniego conforme ai principi indicati. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    La disciplina dei titoli di polizia relativi alle armi è applicata nell’ambito di un potere discrezionale, finalizzato alla verifica dell’affidabilità del richiedente e alla prevenzione dei rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    Il giudizio sull’affidabilità del richiedente deve essere concreto, attuale e individualizzato; non può essere fondato esclusivamente su elementi generici o riferibili a terzi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve esporre in modo concreto e puntuale gli elementi di fatto e le ragioni che rendono negativa la valutazione di affidabilità, indicando la loro effettiva incidenza sulla posizione del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve indicare motivi ostativi sufficientemente specifici da consentire una partecipazione effettiva e un’adeguata difesa procedimentale.

  • art. 6 l. 241/1990

    L’istruttoria deve verificare in modo completo e individualizzato i fatti rilevanti, compresa la concreta incidenza delle relazioni familiari sulla disponibilità e sulla gestione delle armi.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata tra quelle dedotte dal ricorrente, ma il giudice non sviluppa una specifica statuizione sul danno da ritardo o sui relativi presupposti.

  • art. 97 Cost.

    La norma è richiamata tra i parametri dedotti dal ricorrente, in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza una distinta motivazione autonoma nella decisione.

Massime di principio

  • Nel rilascio o rinnovo di una licenza di porto d’armi, l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza non esonera dall’obbligo di fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità su elementi concreti, attuali e specificamente riferibili al richiedente.
  • La mera esistenza di rapporti familiari con soggetti gravati da precedenti o segnalazioni non è, da sola, sufficiente a negare il rinnovo di una licenza di porto d’armi; occorre accertare in concreto la natura, stabilità e incidenza di tali rapporti sulla possibilità di accesso di terzi alle armi.
  • Un episodio isolato e risalente, privo di ulteriori sviluppi e non accompagnato da precedenti o condotte recenti, non può sostenere autonomamente un giudizio negativo di affidabilità senza una motivazione che ne spieghi l’attuale rilevanza prognostica.
  • Il provvedimento di diniego deve indicare con sufficiente puntualità la natura dei fatti valorizzati, la loro collocazione temporale e il nesso concreto con il rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica; formule generiche quali riferimenti a plurime segnalazioni o frequentazioni controindicate non sono sufficienti.
  • Il richiamo per relationem a informative di polizia non sana il difetto di motivazione quando gli atti richiamati siano anch’essi generici e non consentano di ricostruire i fatti e la loro specifica incidenza sull’affidabilità del richiedente.
  • L’annullamento del diniego di rinnovo per carenza di istruttoria e motivazione non impone il rilascio della licenza, ma determina la riespansione del potere amministrativo e obbliga l’Amministrazione a riesaminare l’istanza con istruttoria adeguata e motivazione puntuale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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