Cassazione Penale, Sentenza n. 10168/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
È stata proposta ricusazione del G.u.p. del Tribunale di L'Aquila, dottoressa Guendalina Buccella, per incompatibilità ex art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il giudice, nell'udienza preliminare del 28/06/2023, dopo aver separato la posizione dell'imputato a fronte di una richiesta di applicazione della pena, avrebbe rigettato tale richiesta e, rientrando in aula, avrebbe deciso il rinvio a giudizio del ricorrente senza riunire i procedimenti né dare avviso alle parti. Si denunciava dunque la pregiudizialità del giudice per il «pregresso accertamento» della particolare gravità dei fatti, e si prospettava in subordine la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. rispetto agli artt. 24 e 25 Cost., art. 10 Cost. (in relazione all'art. 6 CEDU) e art. 111 Cost. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione degli artt. 36, 37 e 38, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la dichiarazione di ricusazione è stata proposta oltre il termine previsto: la causa di ricusazione si era cristallizzata con la pronuncia del G.u.p. nell'udienza del 28/06/2023 e la ricusazione doveva essere proposta prima della fine della stessa udienza o, se fosse stata formulata riserva, entro tre giorni; invece la dichiarazione è stata depositata il 30/06/2023 senza alcuna riserva in udienza. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata riunione formale del procedimento e la sostituzione del difensore in udienza non ha inciso sul termine, atteso che il difensore nominato ex art. 97, comma 4, esercita tutti i diritti della difesa. È stata inoltre rigettata la questione di legittimità costituzionale come priva di rilevanza nel caso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila in base all'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen. (comma 2)
L'incompatibilità del giudice può derivare da atti compiuti nel procedimento, in particolare da espressioni valutative rese con riferimento all'art. 444; il momento determinante è la pronuncia del G.u.p., momento in cui la causa di ricusazione si cristallizza
art. 36, 37 cod. proc. pen.
Disciplina le cause di ricusazione e la relativa declaratoria; la fattispecie invocata rientra tra le cause di incompatibilità richiamate
art. 38, comma 2, cod. proc. pen.
Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione deve essere proposta prima del termine dell'udienza; è ammesso un termine di tre giorni solo se sia stata formulata riserva entro la fine dell'udienza
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Il difensore supplente nominato in udienza esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa; la sua nomina non sospende o giustifica il mancato rispetto del termine per la ricusazione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o di colpa nell'impugnazione; la Corte ha applicato tale disposizione per la evidente inammissibilità del ricorso
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento al regime del giudizio abbreviato/patteggiamento: la valutazione del G.u.p. sulla richiesta di applicazione della pena costituisce atto valutativo rilevante ai fini dell'incompatibilità quando espresso
Massime di principio
- La causa di ricusazione sorta durante l'udienza deve essere proposta prima della fine della stessa udienza; in alternativa la parte può riservarsi di proporla entro tre giorni solo se tale riserva è espressa prima della chiusura dell'udienza
- La pronuncia del G.u.p. che rigetta una richiesta di applicazione della pena è l'atto che cristallizza la causa di incompatibilità, se effettivamente invocabile; il termine per la ricusazione decorre da quel momento e non può essere procrastinato per la semplice assenza del difensore di fiducia se in sua vece è stato nominato un sostituto ex art. 97, comma 4
- La nomina del difensore sostituto in udienza non sospende i termini processuali né annulla l'efficacia degli atti compiuti in quella stessa udienza, perché il sostituto esercita pienamente i diritti della difesa
- Il rigetto della richiesta di patteggiamento non determina automaticamente l'incompatibilità del giudice; occorre valutare se l'atto concreto del giudice abbia posto in essere una valutazione tale da pregiudicare la sua imparzialità secondo i parametri codicistici e costituzionali
- La mancata tempestività nella proposizione della ricusazione comporta l'inammissibilità della stessa e può avere conseguenze economiche per la parte che l'ha promossa (spese e ammenda)
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