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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10168/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

È stata proposta ricusazione del G.u.p. del Tribunale di L'Aquila, dottoressa Guendalina Buccella, per incompatibilità ex art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il giudice, nell'udienza preliminare del 28/06/2023, dopo aver separato la posizione dell'imputato a fronte di una richiesta di applicazione della pena, avrebbe rigettato tale richiesta e, rientrando in aula, avrebbe deciso il rinvio a giudizio del ricorrente senza riunire i procedimenti né dare avviso alle parti. Si denunciava dunque la pregiudizialità del giudice per il «pregresso accertamento» della particolare gravità dei fatti, e si prospettava in subordine la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. rispetto agli artt. 24 e 25 Cost., art. 10 Cost. (in relazione all'art. 6 CEDU) e art. 111 Cost. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione degli artt. 36, 37 e 38, comma 2, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la dichiarazione di ricusazione è stata proposta oltre il termine previsto: la causa di ricusazione si era cristallizzata con la pronuncia del G.u.p. nell'udienza del 28/06/2023 e la ricusazione doveva essere proposta prima della fine della stessa udienza o, se fosse stata formulata riserva, entro tre giorni; invece la dichiarazione è stata depositata il 30/06/2023 senza alcuna riserva in udienza. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata riunione formale del procedimento e la sostituzione del difensore in udienza non ha inciso sul termine, atteso che il difensore nominato ex art. 97, comma 4, esercita tutti i diritti della difesa. È stata inoltre rigettata la questione di legittimità costituzionale come priva di rilevanza nel caso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila in base all'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen. (comma 2)

    L'incompatibilità del giudice può derivare da atti compiuti nel procedimento, in particolare da espressioni valutative rese con riferimento all'art. 444; il momento determinante è la pronuncia del G.u.p., momento in cui la causa di ricusazione si cristallizza

  • art. 36, 37 cod. proc. pen.

    Disciplina le cause di ricusazione e la relativa declaratoria; la fattispecie invocata rientra tra le cause di incompatibilità richiamate

  • art. 38, comma 2, cod. proc. pen.

    Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione deve essere proposta prima del termine dell'udienza; è ammesso un termine di tre giorni solo se sia stata formulata riserva entro la fine dell'udienza

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Il difensore supplente nominato in udienza esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa; la sua nomina non sospende o giustifica il mancato rispetto del termine per la ricusazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o di colpa nell'impugnazione; la Corte ha applicato tale disposizione per la evidente inammissibilità del ricorso

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento al regime del giudizio abbreviato/patteggiamento: la valutazione del G.u.p. sulla richiesta di applicazione della pena costituisce atto valutativo rilevante ai fini dell'incompatibilità quando espresso

Massime di principio

  • La causa di ricusazione sorta durante l'udienza deve essere proposta prima della fine della stessa udienza; in alternativa la parte può riservarsi di proporla entro tre giorni solo se tale riserva è espressa prima della chiusura dell'udienza
  • La pronuncia del G.u.p. che rigetta una richiesta di applicazione della pena è l'atto che cristallizza la causa di incompatibilità, se effettivamente invocabile; il termine per la ricusazione decorre da quel momento e non può essere procrastinato per la semplice assenza del difensore di fiducia se in sua vece è stato nominato un sostituto ex art. 97, comma 4
  • La nomina del difensore sostituto in udienza non sospende i termini processuali né annulla l'efficacia degli atti compiuti in quella stessa udienza, perché il sostituto esercita pienamente i diritti della difesa
  • Il rigetto della richiesta di patteggiamento non determina automaticamente l'incompatibilità del giudice; occorre valutare se l'atto concreto del giudice abbia posto in essere una valutazione tale da pregiudicare la sua imparzialità secondo i parametri codicistici e costituzionali
  • La mancata tempestività nella proposizione della ricusazione comporta l'inammissibilità della stessa e può avere conseguenze economiche per la parte che l'ha promossa (spese e ammenda)

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