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Sentenza

Sentenza n. 644/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - dell’atto del Comune di Terme Vigliatore del 25.2.2025 n. prot. 0003062/2025 Tit. XIV Cl. 00 UOR Sindaco; - e, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione del Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, così come evocato testualmente dal suddetto e quivi impugnato atto del 25.2.2025 n. prot. 0003062/2025 Tit. XIV Cl. 00 UOR Sindaco, laddove ritenuto contrario alla pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Comune di Terme Vigliatore che invitava a individuare un sito alternativo per la localizzazione di un’infrastruttura 5G e proponeva l’apertura di un tavolo tecnico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto parere positivo dell’ARPA e autorizzazione del Genio civile per la realizzazione di un’infrastruttura 5G nel territorio comunale, nell’ambito del Piano Italia 5G e del PNRR. Dopo precedenti provvedimenti comunali di sospensione dei lavori e di annullamento o revoca in autotutela dell’assenso implicito, il Comune, con la nota impugnata, ha sollecitato l’individuazione di un sito alternativo, richiamando l’intensa abitazione della zona e il regolamento comunale sulle localizzazioni degli impianti. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 43, 44 e 49 del d.lgs. 259/2003, dell’art. 4 della l. 36/2001, dell’art. 4, comma 3, lett. b), del d.P.R. 160/2010, dell’art. 3 della l. 241/1990 e dell’art. 4, comma 7-bis, del d.l. 60/2024, convertito dalla l. 95/2024, nonché eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La censura centrale riguardava il contrasto della pretesa comunale con la disciplina speciale applicabile agli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche, che consente la localizzazione anche in deroga ai regolamenti comunali sulla base della posizione dei pixel indicati nel bando.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni regionali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, estranee all’adozione dell’atto impugnato, disponendone l’estromissione. Ha invece ritenuto parte necessaria la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione digitale, quale amministrazione centrale titolare dell’intervento PNRR, ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. 68/2022. Nel merito, il ricorso è stato accolto per violazione dell’art. 4, comma 7-bis, del d.l. 60/2024, entrato in vigore prima dell’atto impugnato e quindi applicabile secondo il principio tempus regit actum. La norma attribuisce rilievo decisivo alla posizione dei pixel individuati dal bando per le aree bianche del Piano Italia 5G e consente di derogare ai regolamenti comunali sulle localizzazioni. Il Comune non può quindi subordinare la localizzazione all’individuazione di un sito alternativo né utilizzare il proprio regolamento come ostacolo alla realizzazione dell’infrastruttura. La disciplina speciale non elimina il procedimento autorizzativo, nel quale devono essere verificati la completezza della documentazione e i pareri delle autorità competenti, ma esclude margini di discrezionalità comunale quanto alla localizzazione quando il sito ricade nel pixel dell’area bianca individuata dal bando. Il diniego o l’ostacolo comunale sarebbe legittimo soltanto ove fosse dimostrato che il sito non è incluso nelle aree bianche mappate come idonee. Il TAR ha pertanto annullato la nota comunale, dichiarando assorbite le ulteriori censure. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rifusione del contributo unificato; spese compensate nei confronti delle altre amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 7-bis, d.l. 60/2024, convertito dalla l. 95/2024

    Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale ... fino al 31 dicembre 2026 ... la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.

    La disposizione ha natura eccezionale e portata derogatoria rispetto ai regolamenti comunali sulle localizzazioni degli impianti del Piano Italia 5G. Nelle aree bianche la localizzazione è determinata dalla posizione dei pixel indicati dal bando, senza che il Comune possa imporre siti alternativi o limitare la collocazione a punti previamente individuati dalla pianificazione comunale, fermo il procedimento autorizzativo e la verifica della completezza documentale e dei pareri necessari.

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR

    Le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR sono parti necessarie nei contenziosi relativi a tali interventi; per questo la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione digitale è stata mantenuta nel giudizio.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    I regolamenti comunali adottati ai sensi della disposizione possono essere derogati, fino al 31 dicembre 2026, per la localizzazione delle infrastrutture del Piano Italia 5G nelle aree bianche.

  • artt. 43 e 44 d.lgs. 259/2003

    Sono richiamati tra le disposizioni dedotte dalla ricorrente; la sentenza decide la controversia sulla base della disciplina speciale dell’art. 4, comma 7-bis, del d.l. 60/2024 e non esamina espressamente tali censure, ritenendole assorbite.

Massime di principio

  • Per gli interventi del Piano Italia 5G ricadenti nelle aree bianche individuate dal relativo bando, fino al 31 dicembre 2026 la localizzazione delle infrastrutture è disposta sulla base della posizione dei pixel indicati dal bando, anche in deroga ai regolamenti comunali adottati ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l. 36/2001.
  • La disciplina speciale del Piano Italia 5G non elimina il procedimento autorizzativo comunale: il Comune conserva il potere di verificare la completezza della documentazione e di acquisire o valutare i pareri delle autorità competenti, ma non dispone di margini discrezionali per imporre una diversa localizzazione quando il sito ricade nel pixel dell’area bianca individuata dal bando.
  • Nelle aree bianche del Piano Italia 5G l’esistenza di siti alternativi, appartenenti al richiedente o a terzi, non costituisce condizione per la localizzazione e l’autorizzazione della nuova infrastruttura, né consente al Comune di imporre l’utilizzo di un sito diverso da quello individuato secondo il bando.
  • Un diniego o un ostacolo alla realizzazione di un’infrastruttura del Piano Italia 5G è legittimo, sotto il profilo della localizzazione, soltanto se il Comune dimostra che il sito prescelto non è incluso nelle aree bianche mappate come idonee alla copertura dei pixel.
  • Nei contenziosi relativi a interventi PNRR, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento è parte necessaria ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. 68/2022, mentre le amministrazioni estranee all’adozione dell’atto impugnato sono prive di legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioResponsabile del procedimento e competenzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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