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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 28.2.2024, n. 263, corretta il 4.10.2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 28 febbraio 2024, n. 263, relativa al pagamento del risarcimento per la mancata attribuzione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagarle € 300,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della fuoriuscita dal sistema scolastico al saldo, quale risarcimento del danno derivante dalla mancata attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni era decorso, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’8 ottobre 2024. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’inadempimento né provato l’avvenuto pagamento. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. In assenza di contestazioni e della prova dell’adempimento, gravante sul Ministero quanto all’obbligazione risultante dal titolo esecutivo, il giudice ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente € 300,00, oltre ai relativi accessori, entro 40 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal quarantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il giudizio di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapreso dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza di una contestazione dell’inadempimento, spetta al debitore dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione; nel caso concreto il Ministero non ha assolto tale onere probatorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo formatosi nei confronti di una pubblica amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può agire per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.
  • Quando l’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non contesta l’inadempimento e non dimostra l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione del giudicato, fissando un termine per adempiere e determinando puntualmente l’obbligazione dovuta.
  • In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva entro il termine stabilito nella sentenza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, con decorrenza dal termine assegnato all’amministrazione e cessazione al momento dell’adempimento o dell’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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