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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 3177 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il diniego, formatosi mediante silenzio-rigetto, opposto dall'Amministrazione finanziaria alla richiesta di autotutela relativa a una cartella di euro 20.986,95 e al precedente avviso di accertamento del 23 novembre 2007. Gli atti erano divenuti definitivi per mancata impugnazione, ma il ricorrente ha sostenuto di non aver potuto proporre ricorso tempestivamente perché le notifiche erano state eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mentre egli si trovava fuori dalla Sicilia. Ha inoltre dedotto l'erroneità della plusvalenza accertata, la carenza di motivazione e, soprattutto, una disparità di trattamento rispetto agli altri otto comproprietari del terreno: per alcuni non era stato emesso alcun accertamento, mentre per altri gli avvisi erano stati annullati in sede giudiziale. L'Agenzia ha difeso la legittimità del proprio operato, sostenendo principalmente che l'atto era ormai definitivo e richiamando la giurisprudenza sulla natura discrezionale dell'autotutela.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e dichiarato illegittimo il diniego di autotutela. Ha rilevato che la definitività dell'avviso non impedisce in assoluto l'esercizio dell'autotutela e che il diniego non poteva fondarsi esclusivamente sulla mancata impugnazione dell'atto. Nel caso concreto, l'inerzia dell'Ufficio aveva determinato una disparità di trattamento tra soggetti coinvolti nella medesima cessione e in situazioni sostanzialmente analoghe. L'Agenzia delle Entrate è stata quindi ordinata di rideterminare la plusvalenza accertata in modo da eliminare tale disparità. Le spese di giudizio sono state compensate per la difficoltà e novità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

    La disposizione disciplina la notificazione quando non sia possibile eseguire la consegna ordinaria dell'atto; nel caso concreto il contribuente ha sostenuto che le modalità di notifica gli avessero impedito di conoscere tempestivamente gli atti e di impugnarli.

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il provvedimento (o il silenzio) col quale l'Ufficio manifesta il rifiuto di ritirare, annullare o modificare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19

    Secondo la giurisprudenza richiamata, il diniego di autotutela su un atto definitivo non è normalmente impugnabile per contestare nuovamente la fondatezza dell'imposta, ma può essere contestato per specifici vizi propri del diniego.

  • Art. 2-quater, comma 1, della legge n. 656 del 1994, di conversione del D.L. n. 564 del 1994

    piena praticabilità dell'autotutela, anche in caso di non impugnabilità degli atti

    La norma consente all'Amministrazione di annullare o modificare in autotutela anche atti divenuti definitivi per mancata impugnazione, quando il riesame evidenzi errori o l'infondatezza, totale o parziale, della pretesa.

  • Art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37

    l'Ufficio procede all'annullamento anche se l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere

    Il regolamento conferma la possibilità di esercitare l'autotutela anche dopo la scadenza del termine per ricorrere, salvo che sulle questioni interessate sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione.

  • Art. 7 della legge n. 448 del 2001

    rivalutazione del terreno edificabile

    La rivalutazione del terreno sulla base di una perizia asseverata è stata indicata come elemento rilevante per determinare correttamente la plusvalenza e contestare l'utilizzo del diverso valore accertato ai fini dell'imposta di registro.

  • D.L. n. 16 del 2012

    doverosa applicazione delle sopravvenute disposizioni del D.L. n. 16 del 2012

    La decisione richiama le disposizioni sopravvenute come ulteriore elemento da considerare nel riesame della pretesa e nella necessità di uniformare il trattamento dei contribuenti in situazioni analoghe.

  • Principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione

    principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buona amministrazione quali limiti esterni alla discrezionalità

    Il potere di autotutela non può essere esercitato arbitrariamente: anche quando l'Amministrazione dispone di discrezionalità, deve rispettare uniformità di trattamento, imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2870 del 6 febbraio 2009

    È stata richiamata dall'Agenzia per sostenere la propria posizione, ma la Commissione regionale ha ritenuto il richiamo non decisivo rispetto alla specifica censura concernente l'illegittimità del diniego di autotutela.

  • Cassazione, sentenza n. 25563 del 3 dicembre 2014

    Il diniego di autotutela non consente, di regola, di riaprire il contenzioso sull'atto impositivo definitivo; l'impugnazione deve riguardare i vizi propri del diniego e la sussistenza di un interesse generale alla rimozione dell'atto.

  • Cassazione, sentenza n. 23628 del 2014

    Conferma che il contribuente non può usare l'impugnazione del diniego per contestare direttamente la fondatezza della pretesa tributaria ormai definitiva, ma deve dedurre l'illegittimità del rifiuto dell'autotutela.

  • Cassazione, sentenza n. 6283 del 2002

    La decisione è richiamata per affermare che l'autotutela non è una facoltà esercitabile arbitrariamente: imparzialità, correttezza e buon andamento impongono di correggere errori evidenti anche quando il contribuente abbia lasciato scadere il termine per impugnare.

  • Circolare del Ministero delle Finanze n. 198 del 5 agosto 1998

    l'Ufficio procede all'annullamento anche se l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere

    La circolare chiarisce che la definitività dell'atto non esclude l'autotutela; ciò che rileva è l'esito del riesame amministrativo, purché non vi sia un giudicato sostanziale favorevole all'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'autotutela può essere richiesta anche per un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione; la definitività non impedisce automaticamente all'Amministrazione di correggere un errore evidente.
  • Il diniego di autotutela non può essere impugnato semplicemente per riaprire la contestazione dell'imposta ormai definitiva. Occorre dimostrare vizi propri del diniego, come arbitrarietà, disparità di trattamento, carenza di istruttoria o violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
  • Una disparità di trattamento rispetto ad altri contribuenti coinvolti nella stessa operazione o in situazioni sostanzialmente identiche può costituire un interesse generale alla rimozione o rideterminazione dell'atto e rendere illegittimo il diniego.
  • La discrezionalità dell'Amministrazione nell'autotutela non equivale a libertà arbitraria: l'Ufficio deve motivare il rifiuto e considerare gli elementi oggettivi che evidenziano l'infondatezza totale o parziale della pretesa.
  • In presenza di un giudicato favorevole all'Amministrazione sulla specifica questione, l'autotutela può essere preclusa; in assenza di giudicato, il decorso del termine per impugnare non esclude necessariamente il riesame.
  • Per ottenere un risultato analogo è essenziale documentare l'errore, la comparabilità con altri contribuenti, gli eventuali annullamenti già ottenuti e il pregiudizio derivante dal trattamento disomogeneo.

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