Cassazione Penale, Ordinanza n. 12918/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un fatto qualificato, in concorso con altri, come estorsione e ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 125 c.p.p. e 110, 629 c.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e sulla responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata; 3) violazione dell'art. 133 c.p. e carenza di motivazione sulla quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico e inammissibile perché meramente reiterativo di censure di fatto già esaminate in appello e volte a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto infondati gli altri due motivi, rilevando che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione resa in appello, fondata sulla gravità dei fatti, sulla capacità criminale desumibile dai precedenti penali e sulla congruità di una pena di poco superiore al minimo edittale, era sufficiente e non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta perché i motivi erano, in parte, generici e reiterativi di doglianze di merito già affrontate dalla Corte territoriale, e, per il resto, manifestamente infondati quanto al bilanciamento delle circostanze e alla dosimetria della pena.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
È richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di merito, ma la Corte ritiene la doglianza aspecifica perché diretta a una nuova valutazione del fatto.
art. 110 c.p.
È indicato dal ricorrente insieme all'art. 629 c.p. per contestare la configurabilità del concorso nel reato, ma la censura è ritenuta di merito e non scrutinabile in cassazione.
art. 629 c.p.
Norma evocata a fondamento della contestazione relativa all'estorsione e alla responsabilità concorsuale.
art. 62-bis c.p.
La Corte ribadisce che il giudizio sulle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento è riservato alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica.
art. 133 c.p.
La pena può essere motivata richiamando il criterio di adeguatezza, specie quando sia irrogata in misura poco superiore al minimo edittale, senza necessità di un'analisi analitica di tutti i parametri legali.
art. 125 c.p.p.
La censura sulla motivazione è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una rilettura del materiale probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolvano nella mera richiesta di una nuova lettura delle prove e dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
- Il ricorso è aspecifico quando ripropone in modo sostanzialmente identico le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel caso di doppia conforme, la motivazione della sentenza d'appello che richiami e recepisca quella di primo grado è fisiologica e può essere sufficiente se sorretta da argomentazione completa, coerente e non manifestamente illogica.
- Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una esposizione analitica dei criteri valutativi adottati, purché la motivazione non sia illogica.
- La determinazione della pena deve essere valutata complessivamente; quando la pena è irrogata in misura prossima o inferiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami l'adeguatezza della sanzione e i parametri di cui all'art. 133 c.p.
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