Cassazione Civile, Ordinanza n. 00349/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La proprietaria di un'autovettura denunciava il furto del veicolo e chiedeva all'assicuratore il pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza. La compagnia si opponeva sostenendo l'inoperatività della copertura per avere l'assicurata omesso di consegnare entrambe le chiavi autentiche del mezzo, circostanza ritenuta indice di colpa grave e causa di esclusione contrattuale del diritto all'indennizzo. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non contestato il fatto della mancata consegna di entrambe le chiavi autentiche, assumendo che tale circostanza fosse incompatibile con le allegazioni iniziali e che vi fossero elementi istruttori contrari. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che l'assicurata aveva provato il fatto costitutivo della pretesa, cioè il furto rientrante temporalmente e per tipo nella copertura, mentre sarebbe spettato all'assicuratore provare il fatto impeditivo dell'inoperatività della polizza; contestava inoltre la valorizzazione della mancata consegna di una chiave come fatto non provato e come causa di esclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la ricorrente non aveva riportato in modo specifico il contenuto degli atti e documenti su cui fondava la censura, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre la deduzione di assenza di prova non equivaleva a una specifica contestazione del fatto storico ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d'appello non aveva erroneamente invertito l'onere della prova: aveva applicato il principio di non contestazione ritenendo dimostrata, o comunque non bisognosa di prova positiva, la mancata consegna di entrambe le chiavi autentiche. La ricorrente, peraltro, non aveva censurato la qualificazione di tale condotta come colpa grave dell'assicurata e come causa pattizia di esclusione dell'obbligo indennitario. Non essendosi difesa l'intimata, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La contestazione deve essere specifica e non può risolversi in una generica deduzione di mancanza di prova; il fatto non specificamente contestato può essere considerato non bisognoso di prova positiva.
art. 1218 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte rileva che la decisione di merito non ha violato il criterio di imputazione dell'inadempimento/impedimento della prestazione.
art. 2697 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che spettasse all'assicuratore provare il fatto impeditivo; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere della prova.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la collocazione nel fascicolo, impedendo il controllo di legittimità.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la proposta del relatore in sede camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che si fonda su documenti o atti del merito è inammissibile se non ne riproduce il contenuto rilevante e non ne indica con precisione la collocazione processuale, perché la Corte di cassazione deve poter controllare la doglianza senza svolgere ricerche autonome.
- La mancata contestazione specifica di un fatto storico allegato dalla controparte consente al giudice di merito di ritenerlo acquisito senza necessità di prova positiva ulteriormente articolata.
- La generica deduzione dell'assenza di prova non equivale a contestazione specifica del fatto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; occorre una reazione puntuale all'allegazione avversaria.
- Non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito, applicando il principio di non contestazione, consideri provato il fatto posto a fondamento dell'eccezione o della difesa avversaria, senza invertire impropriamente l'onere probatorio.
- Se il ricorrente non censura una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, la decisione resta sorretta da tale ratio e il ricorso deve essere respinto.
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