Sentenza del 19/02/2015 n. 1600 - Comm. Trib. Prov. Milano
Termini per l'accertamento - Raddoppio dei termini - Decadenza - Diritto alla difesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza stabilisce che il raddoppio dei termini è applicabile soltanto se, al momento della denuncia, il termine ordinario di decadenza non era ancora scaduto. Se la denuncia è stata presentata dopo la maturazione della decadenza ordinaria, l'Amministrazione non può avvalersi del raddoppio e l'accertamento eventualmente notificato oltre il termine ordinario è tardivo e illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 37, comma 24, del d.l. 223/2006, in presenza di una denuncia all'autorità giudiziaria. Il principio affermato è che la denuncia deve intervenire prima della scadenza dei termini ordinari di decadenza previsti dall'art. 43, comma 1, del d.P.R. 600/1973. Il raddoppio può estendere un termine ancora pendente, ma non può riaprire un termine già scaduto, poiché ciò comprometterebbe la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del contribuente.
Norme richiamate
Art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973
Stabilisce i termini ordinari di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi. Tali termini devono essere ancora pendenti affinché possa operare il raddoppio.
Art. 37, comma 24, d.l. 223/2006
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti penalmente rilevanti denunciati all'autorità giudiziaria. La norma estende i termini ancora in corso, ma non consente di riaprire termini già scaduti.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini opera come proroga o estensione di un termine ancora pendente, non come meccanismo per recuperare un termine ordinario già scaduto.
- Per verificare la validità dell'accertamento occorre confrontare la data della denuncia penale con la scadenza del termine ordinario previsto dalla legge.
- Una denuncia presentata dopo la scadenza del termine ordinario non è idonea a rendere tempestivo un accertamento già decaduto.
- In caso di contestazione, il contribuente deve verificare documentazione, date di presentazione della denuncia e data di notifica dell'accertamento, poiché il rispetto dei termini incide direttamente sul diritto di difesa e sulla certezza dei rapporti tributari.
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