Sentenza n. 2514/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l’annullamento e/o nullità, previa sospensione, - delle graduatorie di merito regionali rettificate per la classe di concorso A027, approvate con il gravato decreto prot. n. -OMISSIS- del 28/08/2024, relative al concorso docenti di cui al DM n. -OMISSIS-/2023, a firma dell’USR Puglia, ivi compresi i relativi allegati e graduatorie oggetto di rettifica, nella parte in cui non permettono alla ricorrente, in quanto beneficiaria della l. n. 104/1992 ex art. 33 comma 5, di scegliere con preferenza la sede di servizio; - ove occorra, delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 07/08/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. -OMISSIS-/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. -OMISSIS-/2024, per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica alle scuole superiori), per la regione Puglia; - del decreto n. -OMISSIS- del 03/10/2024, a firma dell’USR Puglia, con il quale sono state integrate le graduatorie generali definitive di merito per la classe di concorso A027; - del decreto n. -OMISSIS- del 28/08/2024, a firma dell’USR Puglia, con il quale sono stati convocati i docenti vincitori di concorso, tra cui l’odierna ricorrente, ai fini dell’immissione in ruolo, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto n. -OMISSIS- del 29/08/2024, a firma dell’USR Puglia, con il quale veniva pubblicato l’esito dell’assegnazione della provincia ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla provincia di Brindisi e non alla provincia di Lecce, ivi compresi i relativi allegati; - del provvedimento di attribuzione della sede di servizio alla ricorrente senza che la stessa potesse esprimere la propria preferenza ex art. 33 l. n. 104/1992; - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 04/10/2024, a firma dell’USR Puglia, con il quale è stato rideterminato il contingente dei posti disponibili per le surroghe su posto comune, ivi compresi i relativi allegati, nei limiti di interesse della ricorrente, nella parte in cui è previsto un posto nella provincia di Lecce; - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 09/10/2024, a firma dell’USR Puglia, con il quale sono stati convocati i docenti vincitori di concorso a seguito di scorrimenti, ai fini dell’immissione in ruolo, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto n. -OMISSIS- del 14/1072024, a firma dell’USR Puglia, con il quale sono assegnate le province ai docenti vincitori di concorso a seguito di scorrimenti, nella parte in cui viene assegnata per un candidato dell’A027 la provincia di Lecce; - di ogni altro ed eventuale avviso, anche dal protocollo non conosciuto, e di ogni eventuale rettifica delle graduatorie, anche dal protocollo non conosciuto e del relativo decreto di approvazione; - nonché di qualunque altro atto o provvedimento tramite cui è assegnata alla ricorrente, senza il sistema delle preferenze ai sensi della l. n. 104/1992, una sede diversa da quella della provincia di Lecce; - degli atti presupposti ivi compreso il decreto ministeriale n. -OMISSIS- del 31 luglio 2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025”, ivi compresi i relativi allegati ed in particolare l’allegato A; - ove occorra, di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. -OMISSIS- del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. -OMISSIS-”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; - del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. -OMISSIS-, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; - del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. -OMISSIS- del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. -OMISSIS- del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati; - del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. -OMISSIS- concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. -OMISSIS-”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente; - ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. -OMISSIS- con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; - del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. -OMISSIS-”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; - del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. -OMISSIS-, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 20. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; - del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n.-OMISSIS-, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; - decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. -OMISSIS-, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; - del decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n.-OMISSIS-, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”; - del decreto del Ministro dell’istruzione 28 aprile 2022, n.-OMISSIS-, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; - del decreto del Ministro dell’istruzione 30 marzo 2022, numero -OMISSIS-, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”; - del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 13 luglio 2023, n. -OMISSIS-, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/24”; - nonché di qualunque altro atto, anche dal protocollo non conosciuto, tramite cui non è stata assegnata alla ricorrente, anche a seguito delle rinunce, la provincia ambita. Per la condanna dell’amministrazione resistente - a permettere alla ricorrente di esercitare la preferenza della sede per la provincia di Lecce.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie e atti di assegnazione della provincia e della sede di servizio relativi al concorso docenti per la classe A027, nella parte in cui alla ricorrente è stata assegnata la provincia di Brindisi anziché quella di Lecce senza consentirle di esercitare la preferenza prevista dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, risultata vincitrice del concorso per la classe A027 nella regione Puglia a seguito della rinuncia di una candidata, aveva indicato come prima preferenza la provincia di Lecce e come seconda quella di Brindisi. L'Amministrazione le ha assegnato la provincia di Brindisi, attribuendo l'unico posto disponibile a Lecce a una candidata che la precedeva in graduatoria. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, per mancata applicazione del diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita; eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché candidati con punteggio inferiore sarebbero stati assegnati a sedi nella provincia di Lecce; illegittimità degli atti di indizione del concorso, ove interpretati nel senso di escludere l'applicazione della preferenza nella fase di assegnazione della sede; questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, ove interpretato in senso escludente. L'Amministrazione ha sostenuto che la ricorrente non avesse comunicato tempestivamente il titolo preferenziale e avesse violato il principio di buona fede. Dall'istruttoria è tuttavia emerso che il titolo era stato rappresentato all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto ed era indicato accanto al nominativo della ricorrente nel decreto del 28 agosto 2024; inoltre, non risultava fissato alcun termine perentorio per la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha respinto, rilevando che gli atti di indizione del concorso non escludevano l'applicazione dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992. Ha accolto il primo motivo, ritenendo che la disposizione, per la sua portata generale e natura imperativa, si applichi anche alla prima assegnazione della sede conseguente al superamento di un concorso, anche quando il bando non la richiami espressamente. Il giudice ha accertato che l'Amministrazione era stata informata del titolo preferenziale prima della sottoscrizione del contratto e che non era stato previsto un termine perentorio entro il quale comprovarlo. La mancata fissazione di tale termine è stata ritenuta coerente con la finalità solidaristica della norma e con la possibilità che la situazione rilevante insorga o venga documentata durante la procedura concorsuale, sino all'insorgenza del rapporto di lavoro. La complessità delle fasi procedurali non giustifica quindi il mancato riconoscimento della preferenza, anche considerando la disponibilità di ulteriori sedi nella provincia di Lecce. Il quarto motivo è stato dichiarato irrilevante e privo di interesse, poiché fondato su un'interpretazione dell'art. 33, comma 5, risultata non applicabile. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse della ricorrente e condanna dell'Amministrazione al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede
La disposizione ha portata generale e natura imperativa e si applica anche alla prima assegnazione della sede di lavoro conseguente al superamento di un concorso, indipendentemente dal suo espresso richiamo nel bando. Il titolo può essere rappresentato e documentato sino all'insorgenza del rapporto di lavoro, in assenza di un termine perentorio previamente fissato dall'Amministrazione.
artt. 2 e 3 Cost.
La finalità solidaristica dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 è coerente con i principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), e art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati esclusivamente quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare l'identità e lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di tutela e diffusione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il diritto previsto dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita si applica anche alla prima assegnazione della sede conseguente al superamento di un concorso pubblico.
- L'applicazione della preferenza prevista dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 non è subordinata al suo espresso richiamo nel bando di concorso, trattandosi di disposizione imperativa applicabile direttamente alla procedura.
- In assenza di un termine perentorio previamente stabilito dall'Amministrazione, il candidato avente diritto può rappresentare e documentare il titolo preferenziale sino all'insorgenza del rapporto di lavoro.
- La complessità e la suddivisione in fasi della procedura di immissione in ruolo non giustificano il mancato esame del titolo di preferenza quando l'Amministrazione ne abbia avuto conoscenza prima della sottoscrizione del contratto e siano disponibili sedi compatibili con la preferenza richiesta.
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