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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14772/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2008-2012, sostenendo di non essere soggetto al tributo per difetto del requisito dell'autonoma organizzazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. Dopo il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, la CTP aveva accolto la domanda solo per parte dei versamenti; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto la riforma della decisione, valorizzando la presenza di collaboratori e l'entità dei costi sostenuti. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c.; (2) ultrapetizione/extrapetizione per avere la CTR esaminato fatti non devoluti con l'appello; (3) violazione degli artt. 275 e 276 c.p.c. per l'indicazione di una data di sottoscrizione della sentenza anteriore all'udienza di discussione; (4) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 e omesso esame di fatti decisivi, per avere la CTR desunto l'autonoma organizzazione dai soli compensi/costi dei collaboratori senza accertamento concreto della struttura organizzativa; (5) omesso esame della circostanza che il professionista fosse stabilmente inserito nella struttura organizzativa di altro studio legale, fatto potenzialmente decisivo per escludere il presupposto IRAP.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ha rigettato il secondo motivo, ma ha accolto il quarto e il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame della fattispecie, alla luce dei principi sull'autonoma organizzazione e dell'omesso apprezzamento del possibile inserimento del professionista in una struttura altrui.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    Il presupposto IRAP per i professionisti richiede l'autonoma organizzazione; il giudice di merito deve accertarne in concreto la sussistenza, verificando se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione, non sia inserito in strutture altrui e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È richiamato per i vizi di nullità della sentenza denunciati nei primi tre motivi; la Corte esclude la sussistenza dei vizi dedotti nei casi esaminati.

  • art. 342 c.p.c.

    È evocato in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello; la Corte osserva che la mancata pronuncia su questioni meramente processuali non integra omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia riguarda domande o eccezioni di merito, non questioni puramente processuali; inoltre la decisione di merito sull'appello comporta il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio tributario di appello la devoluzione consente al giudice di esaminare tutte le circostanze di fatto rilevanti per la fattispecie, nei limiti delle allegazioni ritualmente introdotte.

  • artt. 275 e 276 c.p.c.

    La diversa o erronea indicazione della data di deliberazione/sottoscrizione della sentenza non determina nullità, ma al più errore materiale emendabile.

  • art. 287 c.p.c.

    La Corte lo richiama per qualificare l'erronea indicazione della data della sentenza come errore materiale emendabile.

  • art. 288 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. per l'emendabilità dell'errore materiale relativo alla data della decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È indicato come base del deposito di memoria da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso IRAP promosso dal professionista, l'onere di provare l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che chiede la restituzione dell'imposta già versata.
  • L'autonoma organizzazione ricorre solo se il professionista è responsabile dell'apparato organizzativo, non è inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre le mansioni meramente esecutive.
  • La sussistenza dell'autonoma organizzazione non può essere desunta automaticamente dall'ammontare dei compensi o dei costi, né dal loro rapporto percentuale, occorrendo un accertamento concreto sulla funzione organizzativa delle spese e dei collaboratori.
  • I compensi corrisposti a terzi sono sintomatici del presupposto IRAP solo se riferiti a prestazioni non occasionali e effettivamente afferenti all'organizzazione dell'attività professionale, con verifica della concreta natura dell'apporto prestato.
  • Nel giudizio di appello tributario il giudice può esaminare tutte le circostanze di fatto rilevanti per la fattispecie, purché ritualmente allegate e acquisite, senza che i limiti dell'effetto devolutivo impediscano il rilievo di profili ulteriori rispetto a quelli specificamente evidenziati in primo grado.
  • L'erronea indicazione della data di deliberazione o sottoscrizione della sentenza non determina nullità della decisione, trattandosi al più di errore materiale emendabile, salvo che ne risulti diversamente un vizio effettivo del procedimento decisionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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