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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20641/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso due decreti di sequestro probatorio (21 luglio 2025 e 23 luglio 2025) e i successivi decreti di convalida (29 e 30 luglio 2025). Quanto al decreto del 21 luglio 2025, relativo ad armi, munizioni, infissi e impianto di videosorveglianza per il reato di omessa custodia di cui all'art. 20 L.110/1975, si è censurata la mancanza di motivazione sul fumus e l'omessa indicazione della finalità probatoria, nonché l'errata affermazione che le armi non potevano essere restituite per confisca obbligatoria (contestando l'interpretazione di art. 6 L.152/1975). Quanto al decreto del 23 luglio 2025, relativo a dispositivi informatici per i reati di falso e ricettazione (artt. 476, 482, 648 c.p.), la ricorrente ha sostenuto che il file audio-video ritenuto ricettato non è stato trasmesso e non risulta nei dispositivi in uso agli indagati, dunque manca il fumus della ricettazione e il sequestro generalizzato di tutti i dispositivi sarebbe sproporzionato. Si lamentava inoltre che i decreti di convalida del 29 e 30 luglio si erano limitati a richiamare i verbali della polizia giudiziaria senza una propria valutazione del Pubblico Ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e non consentiti: la deduzione è risultata disordinata, generica e priva dei necessari riferimenti ai motivi specifici già articolati nel riesame, con violazione del principio secondo cui l'impugnazione deve riproporre motivi corrispondenti a quelli già proposti nel riesame. La Corte ha richiamato il limite della giurisdizione di legittimità sui sequestri (ammissibile solo per violazione di legge o motivazione gravemente carente) e ha ritenuto che il Tribunale di Cosenza avesse reso una motivazione sintetica ma sufficiente, desumibile dai decreti di sequestro e dalle informative di polizia giudiziaria, in relazione alla sussistenza astratta del fumus e alla finalità probatoria e di pertinenza dei beni. Ha inoltre censurato l'errata interpretazione dell'art. 6 L.152/1975 da parte della ricorrente, ritenendo che la norma si riferisca alla confisca obbligatoria per i reati concernenti le armi, con la conseguenza che le armi non potevano essere restituite senza ulteriori accertamenti. Ha ritenuto infine incomprensibile l'eccezione sulla mancata trasmissione del file quando la difesa affermava che il file non esiste. Per effetto dell'inammissibilità il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione del 15/05/2026.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p. (richiami alla motivazione nei limiti strettamente necessari)

    Richiamato come regola procedurale per la limitazione delle questioni che devono essere enunciate nei motivi di ricorso; la Corte osserva che i motivi devono essere congrui e circostanziati

  • art. 20, legge 18 aprile 1975, n. 110 (omessa custodia delle armi)

    Il sequestro di armi è stato disposto in relazione a questo reato; per il riesame il Tribunale deve valutare la sussistenza astratta del fumus senza svolgere un giudizio di merito

  • art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152

    Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto capoverso (secondo comma) con il primo comma.

    La Corte ha ritenuto che la norma si riferisca alla confisca obbligatoria per i reati concernenti le armi, giustificando l'impossibilità di restituzione delle armi salvo ulteriori accertamenti

  • art. 240 codice penale (richiamato)

    Richiamato dalla normativa sulle armi e sulla confisca; la Corte ne tiene conto nell'interpretazione dell'art. 6 L.152/1975

  • artt. 476, 482 e 648 c.p. (falso e ricettazione)

    I dispositivi informatici sono stati sequestrati in relazione a ipotesi di falso e ricettazione; per il sequestro probatorio occorre che gli elementi indiziari consentano l'utilità di ulteriori indagini sui dispositivi

  • art. 611, commi 1-bis e 1-ter c.p.p. (richiesta di discussione in Cassazione)

    Richiamati come norme sulle facoltà di discussione orale in Cassazione; nel procedimento si è proceduto per trattazione scritta per assenza di richiesta tempestiva

  • art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità)

    Consente la condanna per spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile per colpa; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000

Massime di principio

  • In materia di sequestro probatorio la Suprema Corte interviene in cassazione principalmente per violazione di legge o motivazione talmente carente da essere inidonea a spiegare le ragioni del provvedimento; i ricorsi generici e disordinati sono dichiarati inammissibili
  • Chi propone riesame e poi ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e coerenti: i motivi di cassazione devono corrispondere a quelli dedotti nel riesame, pena l'inammissibilità
  • Per il sequestro probatorio il fumus va valutato nella prospettiva dell'astratta configurabilità del reato e dell'idoneità degli elementi a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini, non con un accertamento di merito
  • Il Pubblico Ministero, nei decreti di convalida, deve indicare la finalità probatoria e non limitarsi a richiamare i verbali della polizia giudiziaria; contestualmente, chi impugna deve indicare con precisione quali elementi mancano o sono insufficienti
  • Le eccezioni sulla sproporzione e sulla pertinenza del sequestro (es. sequestro generalizzato di dispositivi informatici) richiedono argomentazioni circostanziate e, se si sostiene l'inesistenza di un file probatorio, va fornita prova o spiegazione precisa
  • Le contestazioni interpretative di norme che incidono su restituzione o confisca (es. art. 6 L.152/1975 e art. 240 c.p.) richiedono una chiara argomentazione giuridica e, quanto ai fatti (es. carattere 'antico' delle armi), occorrono accertamenti probatori specifici
  • Rischio di sanzioni: impugnazioni inammissibili per negligenza o genericità possono comportare condanne alle spese e pagamenti alla Cassa delle ammende

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