Sentenza del 06/09/2016 n. 4541 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Compravendita di terreno edificabile - Valore venale in comune commercio - Specificità e caratteristiche concrete del bene - Necessaria considerazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale basata su una valutazione che non considerava adeguatamente le caratteristiche concrete del terreno non è stata ritenuta corretta. Il valore del bene deve essere determinato mediante una valutazione effettiva e complessiva, riferita al momento della compravendita, e non sulla sola destinazione urbanistica astratta. Dal testo non risultano il dispositivo preciso né l'eventuale rinvio o annullamento dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore venale in comune commercio di un terreno edificabile ai fini dell'imposta di registro. Il valore doveva essere accertato con riferimento al momento del trasferimento, considerando concretamente le caratteristiche del bene, comprese le sue limitate dimensioni e l'effettiva attitudine edificatoria. Non era sufficiente fondare la valutazione esclusivamente sulla possibilità edificatoria formale risultante dal certificato di destinazione urbanistica.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sul valore venale in comune commercio
Il valore venale in comune commercio deve essere riferito al momento del trasferimento.
La base imponibile deve riflettere il reale valore economico del bene al momento della compravendita, considerando tutti gli elementi concreti che incidono sulla sua commerciabilità e sul suo prezzo.
Certificato di destinazione urbanistica
Il certificato può attestare una potenziale edificabilità urbanistica, ma non costituisce da solo prova sufficiente del valore venale effettivo del terreno. Devono essere considerate anche le caratteristiche fisiche e funzionali concrete, come le dimensioni limitate.
Massime di principio
- Nella stima fiscale di un terreno edificabile conta il valore effettivo al momento dell'atto, non la sola edificabilità astratta risultante dagli strumenti urbanistici.
- L'Amministrazione deve motivare la valutazione considerando le caratteristiche specifiche del bene, tra cui superficie, forma, accessibilità, localizzazione, vincoli, costi di urbanizzazione e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio.
- Un terreno formalmente edificabile può avere un valore di mercato ridotto se le sue dimensioni o altre condizioni ne limitano significativamente l'utilizzabilità.
- In caso di contestazione, il contribuente può dimostrare il minor valore mediante perizie, comparabili di mercato, documentazione urbanistica e indicazione dei limiti concreti all'edificazione.
- La destinazione urbanistica è un elemento rilevante della stima, ma non può essere utilizzata in modo automatico o esclusivo per determinare la base imponibile.
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