Sentenza n. 6648/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro gli atti della gara relativa al lotto n. 3
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la censura relativa alla violazione del principio del collegio perfetto della commissione giudicatrice. In particolare, ha dedotto che, in diverse sedute riservate dedicate all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche, fossero presenti soltanto due dei tre componenti della commissione, in violazione della lex specialis e dell’art. 21 del disciplinare, che attribuiva alla commissione l’esame e la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei punteggi. È stata inoltre contestata la sottoscrizione dei verbali da parte di commissari assenti alle singole sedute, nonché l’assenza, nei verbali, dell’indicazione della data e del luogo di sottoscrizione e formazione. L’appellante ha sostenuto che l’attività di analisi fosse strettamente connessa alla valutazione e non potesse essere svolta da una commissione non integralmente composta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha distinto tra le operazioni propriamente valutative, che devono essere svolte dalla commissione nella sua composizione integrale, e le attività preparatorie, istruttorie o strumentali, che possono essere svolte anche in assenza episodica di un componente, purché restino verificabili a posteriori dal plenum e siano effettivamente acquisite, controllate, condivise e approvate nella successiva valutazione collegiale. Nel caso concreto, le sedute contestate avevano avuto carattere istruttorio e non valutativo; non vi era stata una delega stabile o sistematica di funzioni a singoli commissari, né la commissione si era spogliata delle proprie prerogative. La presenza da remoto è stata ritenuta equipollente alla presenza fisica. La commissione, nelle successive sedute plenarie e nella fase di attribuzione dei punteggi, aveva potuto verificare e recepire l’attività di analisi precedentemente svolta. La censura relativa alla sottoscrizione dei verbali è stata respinta perché i verbali erano cumulativi e la sottoscrizione dei commissari doveva intendersi riferita alle sedute alle quali essi avevano partecipato, senza valere come certificazione delle attività svolte in loro assenza. Le omissioni relative a data e luogo della sottoscrizione sono state considerate carenze meramente estrinseche, non idonee a compromettere la certezza delle attività verbalizzate. Le spese dell’appello sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 120, comma 5, c.p.a.
il giudizio nelle materie indicate dal comma 1 viene “comunque definito con sentenza in forma semplificata”
La controversia in materia di gara è stata definita con sentenza in forma semplificata.
art. 21 del Disciplinare di gara
la Commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’Offerta Tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle Offerte Tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi
La clausola attribuisce alla commissione l’esame, la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei punteggi, ma non impedisce che attività meramente istruttorie e preparatorie siano svolte in assenza episodica di un componente, purché siano successivamente acquisite alla valutazione collegiale.
Massime di principio
- La commissione giudicatrice è un collegio perfetto per le operazioni propriamente valutative, quali la fissazione dei criteri di massima, la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi; tali attività non possono essere delegate a singoli componenti o a sottocommissioni.
- Il principio di collegialità non richiede la presenza integrale di tutti i commissari per ogni attività preparatoria, istruttoria o strumentale, purché tale attività sia suscettibile di verifica successiva da parte del plenum e sia concretamente controllata, condivisa e approvata nella valutazione collegiale definitiva.
- L’assenza episodica di un componente della commissione durante sedute aventi carattere esclusivamente istruttorio non determina, di per sé, l’illegittimità delle operazioni di gara, se la commissione non ha operato una delega stabile di funzioni e ha successivamente verificato e recepito l’attività svolta.
- La partecipazione del commissario mediante collegamento da remoto è equipollente alla presenza fisica alla seduta, quando consente la partecipazione effettiva alle attività della commissione.
- La sottoscrizione cumulativa di verbali relativi a più sedute non certifica necessariamente la partecipazione del commissario a ogni singola seduta: essa può essere riferita alle sole sedute alle quali il commissario abbia effettivamente partecipato, purché il contenuto dei verbali consenta di individuare le attività svolte.
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